Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640. La natura diffamatoria di una articolo non si evince sulla base di una “lettura atomistica” delle singole espressioni

La natura diffamatoria di una articolo non si evince sulla base di una “lettura atomistica” delle singole espressioni, ma dall’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli.

Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640
Data udienza 15 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17786-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3283/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risarcimento danni, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa, proposta da (OMISSIS) in relazione ad un articolo a firma del giornalista (OMISSIS) pubblicato sul settimanale (OMISSIS) del 26.11.1996; per l’effetto, condanno’ il (OMISSIS), in solido col direttore responsabile (OMISSIS) e con l’editore (OMISSIS) s.p.a., al pagamento di 100.000,00 Euro, nonche’ il solo (OMISSIS) al pagamento di 30.000,00 Euro a titolo di riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex articolo 12.
In parziale accoglimento del gravame principale, la Corte di Appello di Roma ha ridotto il risarcimento a 50.000,00 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado, e ha dichiarato non applicabile in sede civile la sanzione di cui alla L. n. 47 del 1948, articolo 12.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; resistono, a mezzo di unico controricorso, il (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) e, in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

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