Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24072. L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico

L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di tal che’ la relativa pronuncia che accerta tale mancanza viene ad integrare un distinto capo di sentenza suscettibile se non impugnato di autonomo passaggio in giudicato. La diversita’ tra i due diritti (ndr. il diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico ed il diritto alla salute) e’ resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben puo’ configurarsi responsabilita’ da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo: conseguentemente nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico, e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione (necessario per ottenere un consenso informato), si verifica una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24072
Data udienza 7 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6945-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), in persona del procuratore Dirigente Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1751/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..
FATTI DI CAUSA
Confermando la decisione di prime cure, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 14.11.2013 n. 1751, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), ritenendo infondata, alla stregua delle risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado, la domanda di condanna al risarcimento dei danni da malpractice medica proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del chirurgo (OMISSIS).
La Corte territoriale escludeva i diversi profili di responsabilita’ professionale, dedotti dalla danneggiata, per incompleta asportazione della neoplasia con deiscenza dell’anastomosi colon-rettale e per negligente vigilanza sul decorso post-operatorio, con conseguente ritardata diagnosi di recidiva ed espansione della malattia, che aveva reso necessario il successivo devastante intervento demolitorio di “exenteratio pelvica e di sacrectomia distale” eseguito presso il National Cancer Center Hospital di (OMISSIS).
I Giudici di appello condividevano le conclusioni del CTU secondo cui 1-l’intervento operatorio era stata eseguito secondo la corretta metodologia, 2-la recidiva non era imputabile a condotta medica, 3-il sospetto di insorgenza della stessa recidiva era stato tempestivamente gia’ posto nel corso delle preliminari indagini eseguite in Italia e sarebbe emerso in esito agli ulteriori e piu’ approfonditi esami richiesti che, tuttavia, la paziente preferi’ effettuare in Giappone. I Giudici di appello, inoltre, dichiaravano inammissibile -in quanto tardivamente formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale- la domanda di condanna al risarcimento dei danni per omessa prestazione del consenso informato.
La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con due motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) Ass.ni s.p.a. e Societa’ (OMISSIS).
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con il quale si deducono censure tra loro incompatibili (non essendo impugnabile una sentenza deducendo che e’ priva del requisito di validita’ della motivazione – nel minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, e dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), -, ed al tempo stesso ritenendo, invece, la stessa sentenza dotata del requisito di validita’ predetto, ma viziata quanto all’attivita’ di rilevazione e valutazione delle risultanze probatorie, per omessa considerazione di un fatto storico decisivo ritualmente dimostrato in giudizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e’ inammissibile.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *