Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 14 novembre 2017, n. 26830. Il pignoramento presso terzi “esattoriale”

Il pignoramento presso terzi “esattoriale” non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo.

Sentenza 14 novembre 2017, n. 26830
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5120-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) – edotto dal suo istituto di credito dell’avvenuta notificazione, da parte dell’agente di riscossione (OMISSIS) s.r.l., di un pignoramento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 72-bis – depositava telematicamente, in data 16 novembre 2015, un ricorso in opposizione agli atti esecutivi, deducendo, fra l’altro, che l’atto era stato notificato solamente al terzo pignorato, ma non a lui nella veste di debitore esecutato.
In data 18 dicembre 2015 il Tribunale di Roma, con decreto inaudita altera parte, dichiarava inammissibile l’opposizione, rilevando che la stessa era rivolta avverso una procedura esecutiva non iscritta a ruolo e quindi non ancora formalmente pendente innanzi all’ufficio giudiziario adito.
Avverso tale provvedimento il (OMISSIS) propone ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, articolato in cinque motivi e seguito da successive memorie. La (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– la violazione degli articoli 101 e 117 Cost. e dell’articolo 6, par. 1, CEDU;
– la violazione dell’articolo 13 CEDU;
– la violazione dell’articolo 617 c.p.c., comma 2 e articolo 618 c.p.c.;
– la violazione e falsa applicazione dell’articolo 159-ter disp. att. c.p.c., nonche’ dell’articolo 156 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 197, n. 602, articolo 72-bis;
– la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 2 e dell’articolo 183 c.p.c., comma 3.
Tutte le doglianze sono volte a denunciare l’illegittimita’ di una decisione di inammissibilita’ del ricorso assunta inaudita altera parte, senza disporre la comparizione delle parti e senza l’assegnazione di un termine per l’introduzione del giudizio di merito. Si tratta, dunque, di censure largamente sovrapponibili, che possono essere trattate congiuntamente.
2. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono.

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