Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento

Lo scopo tipico dell’atto di precetto è quello di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento. Di conseguenza, il vizio di notificazione di tale atto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento.

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291
Data udienza 26 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14219/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1278/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare avvitata da (OMISSIS) con l’intervento di (OMISSIS) s.p.a., ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 10 marzo 2015, ha rigettato l’opposizione osservando che sebbene la nullita’ denunciata dall’opponente sussistesse davvero, la corretta instaurazione del contraddittorio, avutasi con la proposizione dell’opposizione, aveva sanato i vizi della notificazione dei titolo esecutivo e del precetto.
Contro tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso basato su un unico motivo. Il (OMISSIS) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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