Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30388. L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 30388
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8255/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore ad negotia, dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato l’11 novembre 2004, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne (OMISSIS), convenivano davanti al Tribunale di Brescia (OMISSIS) e la sua compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.A., perche’ fossero condannati a risarcire loro i danni derivati da un sinistro avvenuto il (OMISSIS) nel cortile antistante la loro abitazione in (OMISSIS), aperto al transito dei condomini per raggiungere le autorimesse: il (OMISSIS), condomino, verso le ore 14, investiva guidando la sua Mercedes ML la rispettiva figlia e sorella delle parti attrici, (OMISSIS), di due anni, che moriva alle ore 18 circa dello stesso giorno per le lesioni riportate.
I convenuti si costituivano separatamente, resistendo. In particolare, il (OMISSIS) affermava di essere entrato nel cortile a velocita’ molto moderata e con ogni attenzione, e che la bambina su un triciclo era “spuntata” all’improvviso da dietro l’auto del padre, parcheggiata indebitamente nel cortile. La sua compagnia assicuratrice aderiva a tali difese. Intervenivano altresi’ i nonni paterni della bambina deceduta, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la sua nonna materna (OMISSIS), che si univano alla posizione degli attori.
Con sentenza del 10 maggio 2010 il Tribunale rigettava ogni domanda attorea, compensando le spese di lite.
Avendo proposto appello (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed essendosi costituita resistendo la compagnia assicuratrice, divenuta (OMISSIS) S.p.A. – mentre il (OMISSIS) restava contumace la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7-14 gennaio 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
2. Hanno presentato ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.
2.1 Il primo motivo, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione, falsa od errata applicazione degli articoli 101, 115 e 116 c.p.c..
Lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello si sarebbe ampiamente avvalso della perizia disposta dal gip nel giudizio penale svoltosi nei confronti del (OMISSIS) (che ne era uscito assolto), giudizio in cui i ricorrenti non si erano costituiti parti civili, affermando altresi’ che il (OMISSIS) avrebbe depositato in primo grado la perizia oltre i termini dell’articolo 184 c.p.c., nel testo all’epoca vigente, onde gli attori e gli intervenuti ne avrebbero subito eccepito la inutilizzabilita’. Vi sarebbe stata quindi violazione del principio del contraddittorio.
Inoltre il perito per ricostruire i fatti si sarebbe fondato in gran parte sulle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS), senza tener conto tra l’altro della relazione dei carabinieri intervenuti sul luogo. A cio’ dovrebbe aggiungersi che l’articolo 652 c.p.p., stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione ha effetto in sede civile salvo che il danneggiato abbia esercitato l’azione davanti al giudice civile ai sensi dell’articolo 75 c.p.p., comma 2: sarebbe pertanto confliggente con tale dettato normativo ritenere che le prove formatesi nel processo penale, al quale i danneggiati avevano legittimamente deciso di non partecipare, si potessero acquisire liberamente nel giudizio civile risarcitorio, trattandosi peraltro di prove formatesi in assenza del contraddittorio, e per di piu’ contrastanti con i rilievi eseguiti nell’immediato sopralluogo dai carabinieri. In conclusione, il giudice d’appello avrebbe appunto violato gli articoli 101, 115 e 116 c.p.c., ritenendo ammissibile utilizzabile la perizia.

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