Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22451. I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”

Alla vittima puo’ essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita: presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacita’ giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente (articolo 2 c.c., comma 1);

I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”, possono pertanto consistere:

a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus: l’accertamento del danno-conseguenza e’ questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale”;

b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ “an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilita’ della propria fine;

c) rimane invece esclusa la risarcibilita’ del danno consistente nella “perdita del bene-vita” (cd. “danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita’ “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo.

Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalita’ liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo: tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unita’ di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi piu’ remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso

Sentenza 27 settembre 2017, n. 22451
Data udienza 12 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12019-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure ed in accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) s.p.a., la Corte di appello di Bari con sentenza 22.3.2013 n. 212 ha ritenuto che il breve lasso di tempo (circa quattro ore) intercorso tra le lesioni personali subite da (OMISSIS) in conseguenza di sinistro stradale (occorso il (OMISSIS) alle ore 9,30 circa) e l’exitus verificatosi (alle ore 13 circa) subito dopo il trasporto in ospedale, non consentisse, anche in difetto di prova dello stato di coscienza del danneggiato, di accertare il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico, che il Tribunale aveva liquidato in Euro 373.416,00 in favore degli eredi (OMISSIS) – coniuge -, e (OMISSIS) e (OMISSIS) – figli -. In ogni caso, doveva ritenersi errato anche il criterio di liquidazione del danno biologico al “de cuius”, in quanto calcolato in relazione alla probabile aspettativa di vita anziche’ in relazione alla durata effettiva della stessa. Il Giudice di appello ha inoltre statuito che, non avendo fornito i danneggiati prova della maggiore remunerativita’, rispetto alla rivalutazione monetaria, degli impieghi cui gli stessi avrebbero destinato le somme spettanti a titolo risarcitorio, ove tempestivamente corrisposte, doveva escludersi la liquidazione di interessi compensativi, spettando soltanto gli interessi corrispettivi, sull’importo rivalutato, dalla sentenza al saldo.

La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione dagli eredi di (OMISSIS) con tre motivi deducendo vizi di motivazione e violazione di norme di diritto.

Gli intimati non hanno resistito.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (“errore di diritto – errata applicazione di norme di legge – errata e contraddittorio motivazione”) i ricorrenti impugnano la sentenza di appello contestando la mancata attribuzione agli eredi di (OMISSIS) del “danno non patrimoniale” che doveva essere riconosciuto alla vittima del sinistro, avendo ritenuto il Giudice di appello di escludere, con accertamento in fatto, che il brevissimo periodo di tempo – circa quattro ore – intercorso tra la verificazione del sinistro stradale (ore 9,30 circa) e la morte, avvenuta dopo il trasporto in ospedale (ore 13 circa), potesse integrare il presupposto dell’ “apprezzabile lasso temporale” tra l’evento lesivo ed il decesso indispensabile per ravvisare la produzione del danno-conseguenza (danno biologico terminale), ed avendo ancora ritenuto non provato lo stato di cosciente sofferenza psichica, elementi tutti indispensabili ad integrare il danno-conseguenza della percezione soggettiva dello stato d’animo di angoscia.

Nelle more della udienza di discussione la questione della risarcibilita’ agli eredi del danno (biologico, morale-catastrofale, tanatologico) patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, che aveva dato luogo a contrasto tra le sezioni semplici, e’ stata definitivamente ricomposta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015) secondo le seguenti linee guida:

– alla vittima puo’ essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita: presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacita’ giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente (articolo 2 c.c., comma 1);

– i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”, possono pertanto consistere:

a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus: l’accertamento del danno-conseguenza e’ questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);

b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ “an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilita’ della propria fine e (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);

c) rimane invece esclusa la risarcibilita’ del danno consistente nella “perdita del bene-vita” (cd. “danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche’, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita’ “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).

In conseguenza del sopravvenuto arresto giurisprudenziale, con la memoria ex articolo 378 c.p.c., le parti ricorrenti hanno espressamente dichiarato di volere rinunciare a coltivare il motivo di ricorso in esame rimanendo pertanto assolto il Collegio dall’obbligo di pronuncia sulla prospettata censura.

Il secondo motivo (“contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla decorrenza degli interessi legali. Errata applicazione delle norme relative alla rivalutazione ed interessi sul debito di valore”) e’ infondato.

Fermo il principio di diritto statuito da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 secondo cui qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioe’, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, e’ dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno (lucro cessante) che questi abbia allegato e provato essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma (prova che puo’ essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento – nel tempo – del bene o del suo equivalente in denaro).

Anche il danno da ritardo in questione, pertanto, costituisce un “danno-conseguenza” inteso quale “eventuale” maggiore pregiudizio patrimoniale che va a comporre il danno risarcitorio, determinato dalla mancata tempestiva disponibilita’ dell’equivalente monetario diretto a reintegrare la perdita subita dal danneggiato a causa della lesione del proprio diritto, e che, in quanto ricollegabile al materiale impedimento di un impiego remunerativo della somma di denaro a quello spettante, deve essere provato (anche attraverso elementi indiziari) nell’an” e nel “quantum” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18445 del 17/09/2005; id. ), rimanendo esclusa la prospettazione di un danno “in re ipsa” – cui sembrano invece richiamarsi i ricorrenti – atteso che la somma di denaro, ove tempestivamente resa disponibile, invece che essere investita in forme di risparmio, bene potrebbe anche essere destinata allo scambio con beni di consumo, modalita’ di impiego quest’ultima che – avuto riguardo al costante e progressivo deprezzamento della capacita’ di acquisto – viene adeguatamente salvaguardata con l’applicazione del tasso di rivalutazione della moneta ed esclude, pertanto, la stessa astratta configurabilita’ di un danno da lucro cessante.

Va in conseguenza ribadito il principio di diritto secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalita’ liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo: tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unita’ di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi piu’ remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23225 del 16/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007).

Nella specie il Giudice di appello ha applicato correttamente i principi enunciati, avendo rilevato come il mero dato temporale del ritardo nel pagamento dell’importo risarcitorio, non fosse ex se sufficiente ad integrare non soltanto la prova, ma finanche la mera allegazione di un danno da lucro cessante, non essendo stato neppure indicato dai ricorrenti se ed a quale impiego – remunerativo – sarebbe stato destinato il denaro se tempestivamente corrisposto.

Il terzo motivo (violazione dell’articolo 92 c.p.c.), non integra i requisiti richiesti dall’articolo 366 c.p.c. per la formulazione del motivi di ricorso, in quanto si limita a richiedere una nuova regolamentazione delle spese di secondo grado (in riforma della compensazione disposta dalla Corte d’appello in base all’accoglimento parziale tanto dell’appello principale che dell’appello incidentale), senza tuttavia argomentare censure all’operato del Giudice di secondo grado ma fondando la richiesta sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi di ricorso per cassazione: la regolamentazione delle spese del grado di appello, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, non e’ altro che un “mero precipitato logico-giuridico” della richiesta cassazione delle altre statuizione della sentenza impugnata, e dunque non configura un autonomo motivo sul quale questa Corte e’ chiamata a pronunciare..

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non avendo svolto difese gli intimati, non deve provvedersi in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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