Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 6 marzo 2018, n. 5172. In tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’articolo 45 disp. att. c.p.c.

In tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., quand’anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullita’ e’ suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che e’ venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso e’ onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all’espletamento delle sue difese; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneita’ in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa

Sentenza 6 marzo 2018, n. 5172
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 590/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
AGEA AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore – il Direttore Unico Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13862/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. (OMISSIS) notifico’ il 27/04/2012 pignoramento presso terzi alla debitrice AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed al terzo pignorato Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, iscritto al n. 18499/12 r.g.e. del Tribunale di Roma e seguito a precetto notificato il 28/03/2012, basato a sua volta su sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1802 del 2011; ma il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 27/03/2013 comunicata dalla cancelleria in pari data a mezzo posta elettronica certificata, dichiaro’ la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, con fissazione alle parti del termine per la riassunzione.
2. Il (OMISSIS), assumendo che a mezzo della comunicazione di cancelleria gli fosse pervenuto solo il dispositivo della predetta ordinanza e che solo nel momento in cui aveva richiesto copia del provvedimento ne aveva acquisito integrale conoscenza, propose opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 16/05/2013.
3. Il Tribunale di Roma dichiaro’, in quanto tardiva per essere stata proposta oltre i venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza opposta, inammissibile l’opposizione con sentenza n. 13862 del 25/06/2015: per la cui cassazione ha proposto ricorso oggi il (OMISSIS), affidandosi ad un motivo, al quale ha resistito l’AGEA con controricorso.
4. Ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (anteriore cioe’ alla riforma di cui al Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), la sesta sezione ha rimesso, con ordinanza interlocutoria n. 10166 del 21/04/2017 all’esito dell’adunanza camerale del 13/12/2016, la causa alla pubblica udienza; e, per quella allo scopo fissata per il 19/12/2017, le parti depositano memorie, mentre la controricorrente produce documentazione, il cui indice provvede a notificare alla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal ricorrente nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., di nullita’ del controricorso per difetto di ius postulandi per avere l’Ente, autorizzato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 43, ad avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero Foro, senza la prescritta delibera autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza; eccezione gia’ accolta in altra pronuncia di questa Corte (Cass. ord. 20/11/2017, n. 27530), ma alla quale ha replicato, per cosi’ dire in prevenzione ed alla stregua di analoghe condotte processuali della controparte in altri contesti, la controricorrente depositando documentazione e argomentando nella sua memoria.
2. Il precedente richiamato dal ricorrente ha affermato invero che per l’AGEA e’ previsto – dal Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, articolo 2, comma 4, – il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, richiamato dalla norma speciale succitata (Cass. Sez. U. 11/11/2005, n. 22021; Cass. 20/09/2005, n. 18959; Cass. 18/01/2006, n. 863); ed ha concluso che, per gli enti autorizzati ad avvalersi di tale patrocinio (articolo 43, cit., come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, articolo 11), al conferimento in via organica ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato del potere di rappresentanza dell’Ente e’ apportata deroga (salvi i casi di conflitto con lo Stato e le Regioni) ed e’ prevista la facolta’ di non avvalersi della difesa erariale, ma esclusivamente condizionata all’adozione di un’apposita e motivata delibera, senza la quale la possibilita’ di rivolgersi ad un avvocato del libero foro deve considerarsi esclusa (Cass. Sez. U. 29/08/1989, n. 3817; Cass. 27/07/1990, n. 7568; Cass. 22/03/1991, n. 3101; Cass. 04/05/1999, n. 5183; Cass. 13/05/2016, n. 9880); nella specie esaminata in concreto, all’esito di un’eccezione formulata per la prima volta con la memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e quindi senza alcuna possibilita’ per la controparte di replicare o reagire, questa Corte ha poi riscontrato come il mandato conferito da AGEA – a margine del controricorso – all’avvocato (OMISSIS) non risultasse preceduto o assistito dalla delibera suindicata, con conseguente rilievo della nullita’ del relativo atto.
3. Ritiene il Collegio che non sia necessario affrontare funditus la questione del regime della rappresentanza in giudizio di AGEA, visto che anche la conclusione piu’ rigorosa gia’ fatta propria da questa Corte nella citata ordinanza 27530/17 puo’ dirsi rispettata alla stregua della documentazione in concreto prodotta dalla controricorrente, oltretutto in conformita’ all’articolo 372 c.p.c., proprio perche’ relativa alla stessa ammissibilita’ del controricorso: infatti, la delibera di AGEA del 18/06/2008 (atto n. 315, avente ad oggetto “Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro”), versata in atti (doc. n. 10 dell’indice della documentazione prodotta), integra gli estremi della delibera apposita e motivata sulla cui base disporre legittimamente l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro. Altrettanto legittimamente essa ha un tenore generale, siccome riferita a categorie di fattispecie (tra cui le cause seriali di valore medio per ciascuna non superiore a Euro 10.000) in cui e’ operata ex ante – del resto, in significativo documentato concerto con la stessa Avvocatura dello Stato – la valutazione di convenienza dell’affidamento dell’incarico a professionisti del libero Foro, in relazione al contenzioso seriale di minor valore (quando non ridotto ad autentico microcontenzioso, cioe’ relativo ad importi sovente di importo assai esiguo, al quale ben si riconduce la presente controversia, di valore di Euro 551 circa), a sua volta fondata sulla condivisibile considerazione della impossibilita’, per l’Avvocatura dello Stato, di farvi adeguatamente fronte.
4. Deve quindi concludersi, sia pure all’esito della disamina della documentazione prodotta ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., per l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal ricorrente solo con la memoria in vista della pubblica udienza di discussione e per la piena validita’ del conferimento del mandato all’avv. (OMISSIS), con conseguente piena ritualita’ del controricorso da lui formato e dell’intera attivita’ defensionale da lui svolta dinanzi a questa Corte.
5. Cio’ posto, puo’ passarsi al merito, osservandosi come il ricorrente censuri la gravata sentenza, con l’unitario motivo, di “illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, – erroneita’ manifesta – illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 136 c.p.c., comma 1, – omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.
6. Al riguardo, egli prospetta la questione se, ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., sia sufficiente una comunicazione (nel caso di specie, a mezzo posta elettronica certificata) non contenente il testo integrale dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione; e tanto perche’, nel caso di specie, il giudice dell’opposizione ha ritenuto la sola comunicazione del dispositivo sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice e a porla in grado di esaminare l’opportunita’ o meno della impugnazione, idonea quindi a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni di cui all’articolo 617 c.p.c..
7. In particolare, il ricorrente – che riproduce poi, a partire da pag. 18 del ricorso, il testo della sua opposizione agli atti esecutivi – lamenta la violazione delle disposizioni cogenti in tema di comunicazione dei provvedimenti giudiziali resi fuori udienza, per avere il cancelliere dato notizia dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza in forma abbreviata in luogo di quella integrale, privando cosi’ il destinatario della possibilita’ di conoscere le motivazioni e di espletare il suo diritto di difesa con cognizione di causa: sicche’ quella illegittima comunicazione non avrebbe potuto fondare la “legale conoscenza” del provvedimento idonea a fare decorrere il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, soprattutto perche’, nel caso concreto, era stata di ufficio rilevata l’incompetenza e il creditore non avrebbe allora potuto, senza poter disporre della motivazione per intero e quindi per esteso delle specifiche ragioni dell’inattesa declaratoria, appunto determinarsi in ordine all’impugnazione con il detto rimedio.
8. La controricorrente deduce preliminarmente la totale inerzia della controparte nel prendere conoscenza integrale del provvedimento a dispetto del chiaro contenuto della comunicazione della cancelleria; e contesta che il termine possa decorrere a seconda della volontaria condotta della parte onerata, che si decida infine ad accedere alla cancelleria per estrarre copia; per concludere che la “legale conoscenza” dell’atto era stata somministrata regolarmente al procedente con un atto che consentiva di esaminare l’opportunita’ di proporre o meno l’opposizione, cosi’ attivando utilmente il relativo termine; e cio’ in quanto la peculiarita’ del processo esecutivo esige che, avuta uno dei suoi soggetti idonea notizia dell’esistenza di un atto, incomba a lui di attivarsi per acquisirne quella pienezza di conoscenza dei contenuti tale da valutare se proporre opposizione.
9. Il Tribunale fonda la sua decisione di inammissibilita’ per tardivita’ – avendo ritenuto utilmente iniziato il decorso del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi fin dalla comunicazione del solo dispositivo dell’ordinanza che ne era oggetto – sul principio generale di liberta’ delle forme, richiamando espressamente Cass. 15/03/1995, n. 3025, secondo la quale “le comunicazioni prescritte dalla legge sono valide se effettuate in forme diverse da quelle previste dalla legge, sempreche’ risulti raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza ed il contenuto del provvedimento del giudice, ponendola, in tal modo, nella condizione di esaminare l’opportunita’ o meno dell’impugnazione”.
10. Va preliminarmente ribadito che non e’ sorta questione sulla correttezza dell’impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione di Roma ha dichiarato l’incompetenza del suo ufficio in favore di quello di Milano, in conformita’ ad un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, che non vi e’ quindi motivo di revocare in dubbio (con inammissibilita’ del regolamento di competenza: da ultimo, Cass. ord. 13/09/2017, n. 21185).
11. Cio’ posto, a convinto avviso del Collegio la questione posta dal ricorso va risolta sulla duplice premessa delle peculiarita’ della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi: l’uno non comportando mai l’adozione di provvedimenti decisori e gli altri non potendo in alcun caso definirsi impugnazioni in senso stretto.
12. Il processo esecutivo e’, infatti e normalmente, una sequenza di attivita’ materiali e procedimentali finalizzate alle prime, a loro volta di mera esecuzione del comando contenuto nel titolo (a partire, nelle espropriazioni, dalla liquidazione del bene e per finire all’attribuzione o alla distribuzione dell’eventuale ricavato): e si giustifica quindi che ogni suo atto – esclusa sempre e comunque la potesta’ del giudice dell’esecuzione in quanto tale di pronunciare sentenza o comunque di adottare atti in grado di pregiudicare diritti o di risolvere questioni diverse da quelle in ordine al mero rito del processo esecutivo – rilevi in quanto tale e cioe’ in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato; in dipendenza di una tale peculiare rilevanza obiettiva di ciascun atto della sequenza procedimentale del processo esecutivo, ne’ l’uno – singolarmente considerato – ne’ l’altro – nel suo complesso considerato – hanno mai una valenza decisoria, ovvero in grado di incidere su diritti o su questioni controverse ad essi relative.
13. Il rimedio, consistente nel giudizio di contestazione di quegli atti sotto il profilo formale o – quando previsto – di opportunita’, non e’ quindi un giudizio di impugnazione in senso stretto, perche’ la causa di cognizione, in cui si risolve ogni opposizione agli atti esecutivi, insorge solo quando quell’atto ne e’ reso oggetto. Cosi’, a differenza del processo di cognizione, dove l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento appunto decisorio e cioe’ svolto all’esito di una sequenza procedimentale ordinata alla risoluzione di questioni controverse e quindi tipica estrinsecazione della giurisdizione cognitiva o piena, nel processo esecutivo il suo atto, che si assuma viziato, diviene oggetto di un processo di cognizione che si instaura ex novo e per la prima volta proprio in dipendenza della contestazione mossa avverso di esso e quindi dell’insorgenza di una questione in senso proprio.
14. La stessa struttura e natura del processo di esecuzione, in cui difetta un contraddittorio in senso tecnico e in cui una delle due parti e’ istituzionalmente in posizione di legittima sovraordinazione processuale rispetto all’altra in virtu’ di un accertamento altrove eseguito della sua peculiare condizione di creditore e quindi di avente diritto sia alla prestazione ineseguita della controparte sia alle attivita’ sostitutive in cui si estrinseca il processo esecutivo cui assoggettare quest’ultima, esige che la sequenza ordinamentale sia agile e finalizzata appunto senza formalita’ non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, salvo beninteso il diritto del debitore alla regolarita’ formale del processo, quando questa susciti un suo particolare interesse.
15. E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’articolo 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n. 12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n. 10099): risultando cosi’ superata la piu’ rigorosa precedente impostazione sulla necessita’ della conoscenza legale (tra le ultime in tal senso, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), gia’ temperata dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l’atto viziato (gia’ Cass. 06/08/2001, n. 10841; successivamente, tra le altre ed oltre quelle gia’ ricordate che ammettono anche la rilevanza della conoscenza di fatto: Cass. 22/08/2007, n. 17880; Cass. 10/01/2008, n. 252).
16. E’, del resto, lo stesso tenore dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre e’ stato compiuto, rileva quest’ultimo nella sua oggettiva esistenza e non alcuna altra attivita’ successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell’atto ed il suo contenuto.

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