Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9365. L’adesione all’accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità prevista per alcuni delitti tributari

L’adesione all’accertamento e la richiesta di rateizzazione del debito di imposta non sono sufficienti per far scattare la causa di non punibilità prevista per alcuni delitti tributari essendo invece necessario il pagamento al fisco dell’intero debito. In ogni caso tale causa non riguarda il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili.

Sentenza 1 marzo 2018, n. 9365
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/1/2016 della Corte d’appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 settembre 2013 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 (ascrittogli per avere, quale titolare dell’impresa individuale omonima e al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, distrutto od occultato, omesso di conservare o tenuto irregolarmente la documentazione contabile obbligatoria).

La Corte d’appello di Ancona, provvedendo sulla impugnazione dell’imputato, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 in quanto estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato residuo di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 in mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio della motivazione, ribadendo la doglianza gia’ formulata con i motivi d’appello in ordine alla mancata sospensione del processo da parte del Giudice dell’udienza preliminare, a proposito della quale la Corte d’appello si era limitata a dare atto della correttezza di tale decisione, senza illustrare le ragioni della condivisione della decisione di diniego della sospensione e neppure quelle della infondatezza della censura sollevata al riguardo con l’atto d’appello, con la conseguente insufficienza della motivazione sul punto.

2.2. Con un secondo motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione, per avere la Corte d’appello fatto esclusivo riferimento alla sentenza di primo grado, senza spiegare in alcun modo le ragioni del proprio convincimento, ne’ ricostruire i fatti, pur trattandosi di un processo indiziario, con la conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio.

In particolare, l’affermazione della Corte territoriale, a proposito della effettiva produzione di reddito imponibile da parte dell’imputato, era fondata esclusivamente su una presunzione, e cioe’ sul fatto che lo stesso svolgeva attivita’ commerciale, senza tenere conto della modestia del volume d’affari e del regime contabile semplificato adottato.

Non era, inoltre, stato tenuto conto della ignoranza da parte dell’imputato della persistenza dell’obbligo di conservare i documenti contabili anche successivamente alla sua assunzione come lavoratore dipendente da parte della (OMISSIS), e neppure dell’evento alluvionale che aveva colpito la zona nella quale aveva sede l’impresa di cui l’imputato era titolare.

2.3. Mediante un terzo motivo ha prospettato violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 per non essere stata raggiunta la prova della effettiva istituzione delle scritture contabili di cui era stato contestato l’occultamento o la distruzione, con la conseguente erroneita’ della affermazione di responsabilita’ in ordine a tale reato, non essendone stato accertato il presupposto di fatto, costituito dall’esistenza delle scritture contabili di cui erano stati addebitati all’imputato l’occultamento o la distruzione, con la conseguente erroneita’ anche sotto tale profilo della propria affermazione di responsabilita’.

2.4. Con un quarto motivo ha lamentato violazione dell’articolo 62 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza e la condotta collaborativa dallo stesso tenuta, che avrebbe anche dovuto comportare la determinazione della pena base nel minimo edittale e il riconoscimento di tale beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, e’ inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha nuovamente lamentato la mancata sospensione del processo, e’ inammissibile a causa della sua genericita’, essendo privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto consiste nella mera reiterazione della doglianza relativa alla mancata sospensione del processo, disgiunta dalla indicazione delle ragioni per le quali tale sospensione avrebbe dovuto essere disposta e di rilievi alla decisione di diniego della Corte d’appello.

Nella motivazione della sentenza impugnata e’ stata, infatti, correttamente rilevata l’inapplicabilita’ della causa di non punibilita’ contemplata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 (peraltro applicabile solamente in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater e, alle condizioni di cui al comma 2, ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5 dunque non anche alle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quale quella in esame), allorquando, come nel caso in esame, vi sia stata solamente l’adesione all’accertamento tributario o la rateizzazione del debito d’imposta, essendo necessaria, per poter beneficiare di tale causa di non punibilita’, l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nella specie mancante.

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