In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 marzo 2018, n. 10791.

In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 10791
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05-12-2016 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa in data 28 novembre 2013 dal Tribunale di Bergamo che aveva condannato il ricorrente, riconosciuta la diminuente della minore gravita’, alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’articolo 609-bis c.p. per avere (mediante abuso di autorita derivante da essere padre di compagna ed amica della di lui figlia) costretto (OMISSIS), ultrasedicenne, a subire atti sessuali: in particolare, iniziava a toccarle il collo con la mano destra, quindi scendeva lungo la schiena infilando la mano sotto la maglia e toccandole la parte bassa della stessa, dopo introduceva la mano sinistra sotto la maglia toccandole la pancia ed infine introduceva la mano all’interno del pantalone e dello slip toccandole il sedere, il tutto per la durata di 10 – 15 minuti.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente a mezzo del difensore articola tre motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, falsa applicazione della legge penale e carenza della motivazione, in relazione all’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 609-bis c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Sostiene che dalla dinamica dai fatti, per come descritta dalle sentenze di merito, non emerge l’elemento costitutivo dell’abuso di autorita’ e, quindi, la ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale contestato al ricorrente.
Aggiunge in proposito che il reato di violenza sessuale mediante abuso di autorita’ presuppone, al pari della condotta commessa mediante violenza, la costrizione della vittima a subire gli atti sessuali, che puo’ pero’ essere presunta per il solo fatto della posizione di autorita’ rivestita dal soggetto agente nei confronti del soggetto passivo, ma tuttavia e’ necessaria la prova della strumentalizzazione del proprio potere realizzato attraverso una subordinazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta a subire l’atto sessuale.
Ricorda che le Sezioni Unite con Sentenza n. 13 del 2001 hanno affermato che, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorita’ presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale o pubblicistico, che determina, attraverso la strumentalizzazione del potere esercitato, una costrizione della vittima a subire il compimento degli atti sessuali.
Ne consegue che, anche qualora si volesse seguire l’orientamento giurisprudenziale piu’ estensivo nel caso in esame, non sarebbe ravvisabile alcuna posizione di supremazia da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione, la falsa applicazione della legge penale e la carenza della motivazione, in relazione all’articolo 192 c.p.p. circa le dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Argomenta che sia la sentenza di primo grado che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia fondano la decisione circa sulla responsabilita’ penale del ricorrente sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, (OMISSIS).
Tuttavia si osserva come non si debba prescindere da quanto disposto dai primi due commi dell’articolo 192 c.p.p., anche nel caso delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel senso che, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile, risulta opportuno procedere ad un riscontro penetrante e rigoroso delle dichiarazioni con altri elementi, ma il Tribunale di Bergamo, prima, e la Corte d’Appello di Brescia, poi, hanno affermato che la responsabilita’ del ricorrente fosse stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, fondando la propria decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza considerare il contesto ambientale in cui si e’ verificato il fatto ( (OMISSIS) si trovava una domenica pomeriggio in un momento di svago a casa della sua amica (OMISSIS), alla presenza di un’altra amica, (OMISSIS), e del padre di (OMISSIS), persona che, come dichiarato dalla stessa persona offesa, conosceva sin dai tempi dell’asilo e con cui era solito scambiare baci e abbracci per salutarsi), senza considerare nemmeno lo stato dei luoghi in cui si e’ verificato il fatto (dalle foto prodotte dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado emergevano infatti le ridotte dimensioni della stanza della figlia del ricorrente, in cui davanti al letto, dove si sostiene si sia consumata la violenza, era stato posizionato un tavolino su quale stavano lavorando (OMISSIS) e (OMISSIS)), senza adeguatamente valutare la durata dell’evento lesivo e neppure le dichiarazioni della testimone, (OMISSIS), la quale, pur presente al momento del fatto, ha affermato di non aver visto nulla, senza infine adeguatamente considerare le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha sempre sostenuto di rapportarsi alla persona offesa come se fosse una figlia, stante la conoscenza da lunga data con la stessa e di essere una persona affettuosa “per natura”, non avendo mai avuto alcun tipo di secondo fine o di attrazione dal punto di vista sessuale con l’amica della figlia.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione, falsa applicazione della legge penale e carenza della motivazione in relazione all’articolo 195 c.p.p. circa la testimonianza indiretta resa dal padre della persona offesa, (OMISSIS) (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Nella fattispecie in esame la deposizione del Sig. (OMISSIS), padre della persona offesa, sono state utilizzate a supporto della testimonianza della figlia (OMISSIS), nonostante il testimone non avesse assistito agli eventi, mentre le altre due testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), le uniche presenti nella stanza, hanno affermato di non aver visto nulla di cio’ che era stato raccontato, mancando pertanto, quel concorso di altri elementi probatori che possono far ritenere una testimonianza indiretta attendibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente oblitera come la Corte d’appello abbia esplicitamente affermato che la descrizione in fatto della condotta tenuta dall’imputato avesse reso evidente che la violenza sessuale fu commessa con atti repentini e subdoli posti in essere con modalita’ insidiose, che avevano colto di sorpresa la giovane persona offesa, minorenne, la quale percio’ non aveva saputo reagire.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso sia (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985; Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004, Manta, Rv. 228493), con la conseguenza che, non rilevando la questione di diritto posta dal ricorrente circa la posizione giuridica soggettiva richiesta per il reato di violenza sessuale commesso con abuso di autorita’, il motivo di ricorso non e’ fondato.
3. Gli altri due motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e perche’ sollevati nel giudizio di legittimita’ nei casi non consentiti.
3.1. La Corte del merito – con accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicita’ e, pertanto, insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimita’ – ha, dopo aver riportato ampiamente le risultanze processuali (da pag. 2 a pag. 6 dell’impugnata sentenza), puntualmente esaminato (da pag. 6 a pag. 10 dell’impugnata sentenza) le doglianze difensive, cristallizzate nell’atto di appello, tendenti a rimarcare le incongruenze e le contraddizioni nelle quali sarebbe incorsa la persona offesa nel corso delle dichiarazioni rese nella fase investigativa e processuale, pervenendo alla motivata conclusione che alcuna incoerenza o contrasto sarebbe rinvenibile nel narrato della vittima, posto che l’imputato infilo’ la mano all’interno del pantalone e delle mutande della ragazza, toccandole il sedere e che la persona offesa, rimanendo seduta, dovette spostarsi, desumendosi da tali affermazioni che la mano dell’imputato tocco’ e accarezzo’ la parte al centro del sedere (come poi chiarissimamente spiegato da (OMISSIS) in udienza), ovvero tutta la parte toccabile del sedere mentre la ragazza restava assisa, cercando di tenere il sedere ben “incollato” al letto, per evitare che la mano dell’imputato scivolasse ancora piu’ giu’ e riuscisse a raggiungere la zona perianale ed oltre.
La Corte d’appello ha affermato come la ragazza, di anni sedici all’epoca del fatto e di anni diciotto all’epoca della deposizione in udienza, avesse raccontato l’accaduto in maniera semplice e lineare, senza alcuna contraddizione ne’ nel corso dell’esame e del controesame dibattimentale, ne’ con le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, come e’ stato desunto dalla assenza di contestazioni da parte della difesa; come avesse specificato sequenza e modalita’ dei toccamenti in modo preciso e dettagliato e cosi’ pure le proprie reazioni al momento e successive.
Alcun rilievo e’ stato attribuito alla circostanza che le due ragazze, presenti nella stanza e sedute al tavolino posto di fronte alla vittima, non abbiano visto i toccamenti effettuati dall’imputato sul corpo di (OMISSIS), essendo entrambe occupate a curare le unghie delle mani tanto che, come ha precisato (OMISSIS), la vittima cerco’ di guardare negli occhi le amiche per attirarne in qualche modo l’attenzione, mentre l’imputato la toccava, non riuscendo in quei momenti a parlare o a reagire in qualche altro modo, ma invano perche’ le ragazze guardavano in basso ed erano particolarmente interessate a curare la predetta operazione.
Peraltro, i Giudici del merito hanno comunque considerato anche i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti dal racconto quasi immediato da parte di (OMISSIS) dei fatti alle sue amiche e poi al padre.
(OMISSIS) confido’ al padre quanto accaduto, piangendo, il giorno successivo, insieme al fidanzatino dell’epoca; racconto’ al padre esattamente quello che era successo, in tutti i particolari, e infatti il padre ha riferito in dibattimento quanto narratogli dalla figlia in termini sovrapponibili alla testimonianza di (OMISSIS).
La teste (OMISSIS) ha confermato che (OMISSIS) le aveva chiesto se avesse visto cosa le aveva fatto il (OMISSIS) e, avutane risposta negativa, le aveva raccontato che l’imputato l’aveva abbracciata, facendola sentire a disagio perche’ la sua mano (dell’imputato) era scesa “un po’ troppo sul fondo schiena”.
I Giudici del merito hanno invece motivatamente ritenuto non attendibile la testimonianza della teste (OMISSIS), figlia dell’imputato, la quale ha negato che (OMISSIS) le avesse riferito dell’accaduto.
Anche l’esame reso dall’imputato e’ stato ritenuto altro importante riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, quantomeno per le ammissioni ( (OMISSIS) ha riferito di “una manifestazione di affetto” nei confronti di (OMISSIS), “io l’ho accarezzata, ma non con molestia”, “le ho messo la mano sulla spalla, si’, anche sui capelli, magari parlando ci si guarda, si ride, cosi’, da padre a figlia, non da molestatore a…. magari scendendo con la mano le avro’ accarezzato la schiena. Poi ho appoggiato la mano sul letto dietro di lei…premesso che lo spazio e’ sempre angusto, cioe’ e’ stretto, perche’ c’era la mensola e ci sono i peluche, quindi era inevitabile che la mia mano toccasse la schiena di lei…”, “io avevo la mano dietro di lei, perche’ se no andavo a cadere all’indietro… C’e’ stato il contatto tra la sua schiena e la mia mano, ma non e’ assolutamente andata dentro le mutande di nessuno, assolutamente”, pur avendo l’imputato decisamente negato di aver toccato (OMISSIS) sotto gli indumenti e di aver infilato la mano dentro i pantaloni della tuta e dentro le mutande della ragazza.
3.2. La Corte di appello ha dunque scrutinato tutte le obiezioni difensive, sostanzialmente riproposte con il ricorso per cassazione e che sono state pertanto motivatamente disattese, respingendole, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicita’, e spiegando come la vittima avesse reso dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, coerenti nel loro nucleo essenziale ed obiettivamente riscontrate ab externo.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello si e’ attenuta al principio di diritto piu’ volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
E’ pur vero che, nel caso in cui la persona offesa, come nella specie, si sia costituita parte civile, il Giudice deve valutare l’opportunita’ di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi ma la Corte del merito non si e’ sottratta a tale non necessaria incombenza, posto che i riscontri esterni sono stati enunciati nella sentenza impugnata e le obiezioni difensive tutte dettagliatamente disattese.
Sul punto, e’ il caso di ricordare come la Corte di legittimita’ abbia, in diverse occasioni, sottolineato che i riscontri esterni, i quali non sono predeterminati nella specie e nella qualita’, possono essere di qualsiasi tipo e natura e possono essere tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purche’ siano idonei a convalidare “aliunde” l’attendibilita’ dell’accusa, tenuto anche presente che essi devono essere ricercati e valutati, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, nella prospettiva della verifica del grado di affidabilita’ della dichiarazione e non ai fini specifici previsti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, disposizione che non si applica alle dichiarazioni della vittima del reato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, cit.); con la conseguenza che, per fondare il ragionevole convincimento che il dichiarante non abbia mentito, e’ sufficiente che i riscontri siano idonei a confermare la credibilita’ della dichiarazione nel suo complesso e non rispetto a ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante e che neppure e’ necessario che i riscontri attengano alla posizione soggettiva della persona attinta dalle dichiarazioni, perche’ le narrazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non possono mai essere equiparate alla chiamata in reita’ o in correita’ (Sez. 3, n. 33589 del 24/04/2015, T., non mass.).
Nel caso di specie, poi, l’esistenza di precisi riscontri esterni, dettagliatamente indicati nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro neppure necessari, che corroborano le dichiarazioni rese dalla vittima, privano di consistenza tutti gli altri rilievi che si connotano per la loro natura tipicamente fattuale e che, come tali, sono sottratti, in quanto non consentiti, al sindacato di legittimita’.
A questo proposito, e’ il caso di ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione e’ normativamente preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato (o ad altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso), che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in se’ compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimita’ e’ limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se’ e per se’ considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa e’ “geneticamente” informata, ancorche’ questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Cio’ vale anche a seguito della modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per effetto della legge n. 46 del 2006, restando precluse al giudice di legittimita’ la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti e il riferimento, contenuto nel nuovo testo dalla norma citata, agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” non vale a mutare la natura del giudizio di legittimita’, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruita’ della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, n. 19855 del 22/03/2006, Blandino, Rv. 234095). Rimanendo allora nell’ambito dell’indagine sul testo della sentenza impugnata, occorre ribadire come le doglianze sollevate si risolvano, nella sostanza, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda, opzione non consentita nel giudizio di legittimita’ in quanto, secondo gli insegnamenti in proposito impartiti dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all’articolo 606 c.p.p., lettera e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8) da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).
Ne deriva che, in presenza di un solido apparato logico, la sentenza impugnata e’ corredata da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicita’ sui temi di prova, oggetto del gravame.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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