La “partecipazione” al reato di violenza sessuale di gruppo non e’ limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attivita’ tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11036.

La “partecipazione” al reato di violenza sessuale di gruppo non e’ limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attivita’ tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva. Muovendo dalla constatazione, verificata dalle indagini empirico-sociologiche, che la manifestazione di tale forma di violenza non viene, a differenza della molestia sessuale monosoggettiva, di norma scatenata dalla mancata inibizione della pulsione libidinosa, traendo piuttosto origine da una forte carica di aggressivita’ extrasessuale che si estrinseca attraverso il disprezzo nei confronti della vittima di cui l’atto sessuale non e’ che l’espressione piu’ umiliante, il legislatore ha inteso punirne gli autori per il fatto stesso della loro partecipazione all’azione complessiva identificando il fatto stesso della loro partecipazione nella presenza, purche’ non meramente passiva, nel luogo e nella consumazione del reato: non e’ percio’ affatto richiesta la compartecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell’intera fattispecie essendo sufficiente che il singolo realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 11036
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 16.2.2016 della Corte di Appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. (OMISSIS) che si e’ riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 16.2.2016 la Corte di Appello di Bari ha confermato in punto di colpevolezza la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia che aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile dei reati di cui agli articoli 609-octies, 582 e 586 c.p. per avere, in concorso con altre due persone, costretto una donna, dopo averla percossa con schiaffi e calci ed averle spento una sigaretta sul petto, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti e baci erotici e causatole lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ma ha ridotto la pena inflittagli ad due anni e due mesi di reclusione.

Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, che la Corte distrettuale, nel limitarsi ad affermare che dalla circostanziata ricostruzione dei fatti traspariva il contributo materiale e morale offerto dall’imputato rispetto all’iniziale aggressione sessuale perpetrata dal coimputato (OMISSIS), non ha affrontato ne’ superato le specifiche censure sollevate con l’atto di appello. In particolare deduce di aver contestato durante il corso di tutto il procedimento sia la credibilita’ intrinseca della p.o. per non avere costei mai precisato se fosse stata colpita dal (OMISSIS) con calci oppure con pugni e per aver sempre riferito di un’aggressione fisica e mai di molestie sessuali, come peraltro confermato dal certificato medico in cui veniva attestata la sussistenza di lesioni a seguito di un’aggressione da parte di sconosciuti, sia la sua attendibilita’ estrinseca avendo numerosi testimoni dichiarato di averlo visto ben distante dal luogo della presunta consumazione del delitto di violenza sessuale, concretizzatosi, a detta degli stessi testi, in un solo bacio sulla guancia carpito dal coindagato contro la volonta’ della vittima.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli articoli 110 e 609 bis c.p., che dalla sentenza impugnata non emerge alcuna specificazione del contributo materiale e morale prestato dall’imputato in relazione al reato di violenza sessuale ascritto al (OMISSIS), mancando qualsiasi riferimento a prove specifiche dalle quali ravvisare nella sua condotta un’efficacia causale significativa rispetto al delitto contestatogli cosi’ come la coscienza e volonta’ dell’azione.

3. Con il terzo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, che, anche volendo valorizzare le sole dichiarazioni della p.o., il racconto reso dalla donna non lascia trasparire alcun coinvolgimento dell’imputato nella violenza sessuale posta in essere ai suoi danni avendo costei riferito che solo dopo l’approccio del (OMISSIS), il quale soltanto si era rivolto a costei con proposte di matrice sessuale ed era riuscito a baciarla sulla guancia con le labbra e la lingua per poi, al tentativo della vittima di fuggire, immobilizzarla con uno schiaffo ed un pugno facendola cadere a terra, erano intervenuti altri due uomini, uno dei quali identificato con l’odierno ricorrente. La precisa frammentazione temporale dei fatti, sviluppatisi in due diverse sequenze nella seconda delle quali soltanto, ovverosia a violenza sessuale gia’ compiuta, era sopraggiunto l’imputato, che come chiarito dall’istruttoria dibattimentale era stato fino ad allora seduto ad un bar distante alcuni metri, esclude che questi possa essere ritenuto responsabile neppure a titolo di concorso del delitto di violenza sessuale. Anche su tali rilievi la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi, risultando percio’ illogica e carente sul piano motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Alla sia pur stringata motivazione della sentenza impugnata si contrappongono le ben piu’ generiche doglianze formulate con il primo motivo di ricorso che, al di la’ del vizio motivazionale indicato in rubrica, non individuano errori logici o carenze argomentative che inficino, sul piano della coerenza intrinseca e della linearita’, la tenuta della sequenza motivazionale del provvedimento in esame. Va invero ricordato che, secondo quanto reiteratamente affermato da questa Corte, il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimita’ deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che va non solo identificato come illogicita’ manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma deve essere altresi’ decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario cosi’ da incrinarne la capacita’ dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimita’, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell’intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito (ex multis Cass. Sez. 2 n.30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Nel contestare l’attendibilita’ della p.o., che i giudici distrettuali risultano aver compiutamente valutato evidenziandone tanto la credibilita’ intrinseca in ragione della limpidezza e coerenza del racconto, nonche’ della mancanza di interessi contrastanti con la posizione dell’imputato non essendosi neppure costituita parte civile, quanto quella estrinseca stante l’assenza di risultanze di segno contrario, la difesa si addentra nella formulazione di censure che o si appuntano su circostanze di rilievo del tutto marginali, quali la mancata specificazione se fosse stata colpita con calci o con pugni, ovvero attengono a rilievi, quali il fatto di non essere mai stato riferito dalla vittima al marito ne’ ai medici del pronto Soccorso di essere stata molestata sessualmente, che vengono platealmente contraddetti dalle stesse deduzioni difensive che nel successivo corpo del ricorso da atto del bacio sulla guancia datole con la bocca e con la lingua dal coimputato (OMISSIS), oppure si sostanziano in contestazioni del tutto indeterminate quali l’essere stato visto “da numerosi” ma non meglio specificati testimoni, senza che venga neppure riprodotto il contenuto di alcuna deposizione, seduto ai tavolini di un bar di fronte al luogo in cui la vittima era stata adescata dal coimputato.

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