La “partecipazione” al reato di violenza sessuale di gruppo non e’ limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attivita’ tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”

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Per quanto, in particolare, concerne la dedotta carenza motivazionale occorre ribadire che il giudice del gravame non e’ tenuto a rispondere analiticamente a tutti i rilievi mossi con l’impugnazione, purche’ fornisca una motivazione intrinsecamente coerente e tale da escludere logicamente la fondatezza di tali rilievi: pertanto l’omesso accertamento se l’imputato avesse colpito la vittima con calci ovvero con pugni non riveste alcun carattere di decisivita’ rispetto alla ricostruzione del fatto in cui, sulla base di quanto dichiarato dalla p.o., reputata la fonte principale del compendio probatorio, e’ stato accertato che egli insieme ad altro soggetto non identificato (in quanto datosi alla fuga al sopraggiungere dei Carabinieri) e’ intervenuto nel mentre il (OMISSIS) aveva cominciato ad accanirsi con violenza contro la donna, apostrofata come “puttana”, di fronte al suo rifiuto di assecondare le sue richieste sessuali, ed hanno anch’essi, entrambi, “iniziato a percuoterla con calci e schiaffi ad una coscia”. Al di la’ del rilievo che tanto i calci quanto i pugni risultano dallo stesso racconto ascrivibili ad entrambi al rifiuto, nessuna utilita’ rivestirebbe un diverso piu’ approfondito accertamento, assolutamente inidoneo a determinare una diversa decisione finale in punto di colpevolezza del prevenuto e dunque a dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, 17 settembre 2008, n. 38824; Sez. 2, n. 9242 dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988). Cosi’ come priva di decisivita’ risulta la circostanza che la donna si sia limitata a riferire al marito e ai medici del Pronto Soccorso, dove si e’ successivamente recata, solo delle percosse ricevute, evenienza del tutto naturale alla luce della concitazione che la aveva spinta chiedere aiuto immediato, sovrastata dai tre aggressori, al coniuge raggiunto con il cellulare e della successiva necessita’ di acquisire la prova presso l’ospedale pubblico della violenza fisica patita: trattasi di particolari del tutto marginali rispetto al contenuto della sua deposizione dalla quale non emerge alcuna incertezza in ordine alla molestia sessuale patita e dettagliatamente narrata, deposizione con la quale il ricorrente omette, invece, nel motivo in esame di confrontarsi.

2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante l’intrinseca connessione delle doglianze, tutte volte a contestare la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 609-octies c.p., sono manifestamente infondati. Le censure svolte, dirette ad escludere il contributo causale dell’imputato al reato di cui la difesa ritiene responsabile il solo (OMISSIS), non si confrontano con la ricostruzione del fatto e la conseguente qualificazione dello stesso come violenza di gruppo. La peculiarita’ della figura criminosa in esame, configurante un’ipotesi di concorso materiale di persone trasformato in delitto autonomo, consiste nel fatto che la “partecipazione” al reato di violenza sessuale di gruppo non e’ limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attivita’ tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva. (Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011 – dep. 30/11/2011, B. e altri, Rv. 251610). Muovendo dalla constatazione, verificata dalle indagini empirico-sociologiche, che la manifestazione di tale forma di violenza non viene, a differenza della molestia sessuale monosoggettiva, di norma scatenata dalla mancata inibizione della pulsione libidinosa, traendo piuttosto origine da una forte carica di aggressivita’ extrasessuale che si estrinseca attraverso il disprezzo nei confronti della vittima di cui l’atto sessuale non e’ che l’espressione piu’ umiliante, il legislatore ha inteso punirne gli autori per il fatto stesso della loro partecipazione all’azione complessiva identificando il fatto stesso della loro partecipazione nella presenza, purche’ non meramente passiva, nel luogo e nella consumazione del reato: non e’ percio’ affatto richiesta la compartecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell’intera fattispecie essendo sufficiente che il singolo realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento (Sez. 3, n. 32928 del 16/04/2013 – dep. 30/07/2013, Rv. 257275).

Conseguentemente la condotta dell’imputato – quale emerge dalla deposizione della p.o. – che, ancorche’ sopraggiunto allorquando il (OMISSIS) aveva gia’ fatto cadere, con le percosse infertele, al donna a terra dopo averla costretta a subire un atto di natura libidinosa, ovverosia un bacio sulla guancia datole con la bocca e con la lingua, si e’ attivamente inserito nella colluttazione contribuendo a sferrarle colpi e profferendo nei suoi confronti parole denigratorie dirette comunque a spingerla a concedersi al coimputato, integra a pieno titolo il delitto ascrittogli. E’ proprio l’inequivoco significato delle parole profferite dal (OMISSIS) (“perche’ tu puttana non vai con lui- Lui te lo deve mettere nel c…”), rispetto alle quali la difesa non prende alcuna posizione, a non lasciar dubbi sul suo contributo all’azione delittuosa, che, essendosi concretizzata in aiuto concreto sia materiale (attraverso i colpi sferrati alla vittima) che morale (attraverso le frasi pronunciate) volto a rafforzare la volonta’ criminosa del coimputato nel porre in essere la violenza sessuale, non puo’ percio’ essere ricondotta al solo concorso nel reato di lesioni. La complessiva condotta posta in essere dall’imputato, la cui connotazione aggressiva, qualitativamente diversa da quella corrispondente al comportamento della violenza sessuale individuale per la diversa motivazione che anima l’agente, e’ stata percio’ correttamente ricondotta alla violenza sessuale, a fronte dell’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilita’ di sottrarsi alla violenza (Sez. 3, n. 45970 del 09/11/2005 – dep. 19/12/2005, Rv. 232537).

Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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