Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 settembre 2017, n. 41606. Il divieto di reformatio in peius

Viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, senza impugnazione del Pm, indica una pena base superiore a quella fissata dal Tribunale

Sentenza 13 settembre 2017, n. 41606
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/07/2016 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS) che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 febbraio 2013, il Tribunale di Sala Consilina ha condannato (OMISSIS), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 1500 di multa, per il reato di cui all’articolo 544-ter c.p., commi 1 e 3 (capo 1), e alla pena di Euro 150,00 di ammenda (capo 2) per il reato di cui all’articolo 674 c.p. (capo 2). Fatti commessi tra la fine di luglio e il mese di agosto 2010 (capo 1) e in epoca anteriore e prossima al 10/8/2010 (capo 2).
La Corte d’appello di Salerno, investita dell’impugnazione dell’imputata, con sentenza in data 19 luglio 2016, previa dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’articolo 674 c.p. perche’ estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all’articolo 544-ter c.p., commi 1 e 3 alla pena di Euro 3000,00 di multa, previa elisione della continuazione… partendo dalla pena base per tale reato determinabile in Euro 4.500 e ridotta per effetto delle attenuanti alla pena di 3.000 di multa, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione agli articoli 62-bis, 69, 75 c.p., articolo 81 c.p., commi 1 e 2 e articolo 133 c.p. e articolo 597 c.p.p.. La Corte d’appello, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della dichiarazione di estinzione del reato, avrebbe violato le norme penali sopra indicate e sarebbe pervenuta alla determinazione della pena, per il delitto di cui all’articolo 544-ter c.p. in violazione dell’articolo 597 c.p.p..
La Corte d’appello avrebbe “eliso” l’aumento per la continuazione non considerando che il Tribunale aveva condannato la (OMISSIS) alla pena di Euro 3.500 di multa per il capo 1) e Euro 150 di ammenda per il capo 2) e, dunque, in applicazione del cumulo materiale, sicche’ alcuna elisione della continuazione doveva essere operata. Inoltre avrebbe, la corte territoriale, determinato la pena base, per il residuo reato di maltrattamenti di animali, in Euro 4.500 di multa laddove la pena base indicata dal Tribunale era di Euro 3.000, e cio’ in violazione del principio del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Ma non solo, la Corte d’appello, dopo aver individuato la pena base per il delitto aggravato di cui all’articolo 544-ter c.p., commi 1 e 3, avrebbe erroneamente applicato le circostanze attenuanti generiche senza compiere il necessario giudizio di bilanciamento con la circostanza aggravante di cui all’articolo 544-ter c.p., comma 3. Rileva, infine, la ricorrente che gia’ il procedimento di commisurazione della pena del Tribunale era non corretto e che, proprio in ragione di cio’, aveva impugnato la sentenza, di tal che’, la corte territoriale avrebbe dovuto, quantomeno in accoglimento della censura, non condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione all’erronea applicazione dell’articolo 129 c.p.p.. La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare la sentenza di assoluzione nel merito in ordine al reato di cui all’articolo 674 c.p. risultando evidente l’insussistenza del fatto non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione che le emissione della canna fumaria fossero astrattamente idonee ad arrecare fastidio ai vicini, essendo indispensabile la puntale e specifica dimostrazione che esse superano gli standars fissati dalle legge, in mancanza del quale troverebbero applicazione le sole norme civilistiche di cui all’articolo 844 c.c..

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