Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52434. Esclusa la confisca e distruzione dei file sequestrati in merito al reato di diffusione abusiva di opere musicali, con evasione della Siae

Esclusa la confisca e distruzione dei file sequestrati in merito al reato di diffusione abusiva di opere musicali, con evasione della Siae, per l’amministratore della Radio, se il reato è stato dichiarato prescritto

Sentenza 16 novembre 2017, n. 52434
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/04/2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa dal tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato ascrittogli perche’ estinto per intervenuta prescrizione, ordinando tuttavia la confisca e la distruzione dei file in sequestro.
Al ricorrente e’ stato contestato il reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171-ter, comma 1, lettera a) e b), come modificata di integrata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e successive modificazioni, per avere, in qualita’ di amministratore di (OMISSIS) s.n.c., abusivamente radio diffuso, a scopo di lucro, varie opere musicali tutelate dal diritto di autore. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore di fiducia, tre motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 99 c.p.), sul rilievo che l’articolo 171-sexies della legge sul diritto di autore stabilisce che e’ sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche’ delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti del contrassegno Siae, ove richiesto, o provvisti di contrassegno Siae contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa, disponendo altresi’ che la confisca e’ ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p..

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