Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 dicembre 2017, n. 56272. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante (o attenuante)

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante (o attenuante) – che non costituiscono elementi costitutivi del reato ma ne sono elementi accidentali non necessari per la sua esistenza ed incidenti solo sulla sua gravita’ in senso aggravante o attenuante sulla pena -, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56272
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2016 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.12.2016, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 16.12.2015 del Tribunale di Udine, che – giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza del 14.5.2015 della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza del 18.4.2014 del Tribunale di Tolmezzo – aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all’articolo 186, comma 2 bis ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1500 di ammenda con pena sospesa, confisca del veicolo e revoca della patente di guida.

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