Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 2 marzo 2018, n. 9456. Il delitto di cui all’articolo 10 del Dlgs 74/2000  ha natura di reato permanente

Il delitto di cui all’articolo 10 del Dlgs 74/2000 ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione.

Sentenza 2 marzo 2018, n. 9456
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 7/10/2016 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/10/2016, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 17/7/2013 dal locale Tribunale, con la quale (OMISSIS) era stato giudicato colpevole del delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 e condannato alla pena di sette mesi di reclusione; allo stesso, quale titolare della omonima ditta individuale, era contestato di aver occultato o comunque distrutto le scritture contabili ed i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, quanto agli anni di imposta dal 2006 al 2010.

2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

– violazione degli articoli 178, 179 e 601 cod. proc. pen.. La Corte di appello non avrebbe notificato il decreto di fissazione dell’udienza all’Avv. (OMISSIS), che aveva assistito d’ufficio il ricorrente fino alla nomina – ex articolo 97 c.p.p., comma 4, – dell’Avv. (OMISSIS), che aveva poi provveduto a redigere l’impugnazione di merito. Ne conseguirebbe la nullita’ insanabile del giudizio di secondo grado, posto che il citato Avv. (OMISSIS) – unico titolare della difesa – non sarebbe mai stato notiziato del giudizio di appello;

– mancato riconoscimento della prescrizione, con riguardo ai fatti commessi nel corso nel 2008 (e quanto agli anni precedenti).

Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato; con la premessa, peraltro, che lo stesso non investe il merito della contestazione, ne’ il giudizio di responsabilita’ affermato con “doppia conforme”, il quale, pertanto, ha ormai assunto la veste di cosa giudicata.

5. Con riguardo alla prima doglianza, e previa doverosa verifica dell’intero fascicolo, si osserva innanzitutto che l’atto di appello e’ stato redatto e presentato dall’Avv. (OMISSIS), il quale, nel corso del giudizio di primo grado, era subentrato – ex articolo 97 c.p.p., comma 4, – al precedente difensore, del pari d’ufficio, Avv. (OMISSIS), mai comparso in dibattimento; in forza di cio’, il decreto di fissazione dell’udienza in appello, di cui all’articolo 601 cod. proc. pen., e’ stato notificato soltanto all’Avv. (OMISSIS), il quale ha poi vergato il presente ricorso per cassazione.

6. Cio’ premesso, la nullita’ denunciata non si ravvisa affatto.

Osserva il Collegio, invero, che, nel corso dei gradi di merito, il ricorrente e’ risultato costantemente munito di adeguata difesa, disposta dal Tribunale ai sensi dell’articolo 97, comma 4, cit. – con nomina dell’Avv. (OMISSIS) – a causa della perdurante assenza del legale di ufficio, si ribadisce mai presentatosi in dibattimento (pur ritualmente citato). Ancora, si rileva che lo stesso legale redattore del presente ricorso, presentatosi in udienza d’appello, non ha sollevato alcuna eccezione con riguardo all’omessa citazione del difensore d’ufficio, ma si e’ limitato a proporne una relativa alla mancata notifica del decreto di citazione (solo) nei confronti dell’imputato; eccezione accolta dalla Corte, con rinnovazione dell’incombente e rinvio alla successiva udienza.

Dal che, una piena e costante “copertura” difensiva, un effettivo esercizio delle relative facolta’; con rigetto, pertanto, della prima doglianza.

7. Addirittura inammissibile, poi, risulta la seconda, con la quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, quanto alle annualita’ fino al 2008 compreso. Osserva la Corte, infatti, che il delitto di cui all’articolo 10 in esame ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 38376 del 9/7/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 33, n. 5974 del 5/12/2012, Buonocore, Rv. 254425); quel che, peraltro, si ritrova anche nella sentenza impugnata, che ha respinto la medesima eccezione in forza dello stesso argomento qui richiamato.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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