Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57130. In tema di rimessione in termini, le inadempienze dei difensori di fiducia non possono costituire fondamento per la rimessione in termini

In tema di rimessione in termini, le inadempienze dei difensori di fiducia non possono costituire fondamento per la rimessione in termini in ordine ad operazioni da questi non tempestivamente eseguite, trattandosi di fattori esulanti rispetto alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore in quanto consistono in eventi superabili mediante la normale diligenza ed attenzione e dovendosi presumere un onere in capo all’assistito di vigilare sull’esatta osservanza da parte del professionista incaricato del compito a lui demandato.

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 57130
Data udienza 17 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Potenza depositata il 16 novembre 2016; letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Potenza ha rigettato, con ordinanza depositata il 16 novembre 2016, il ricorso del 11 novembre 2016, con il quale (OMISSIS), tramite il proprio difensore di fiducia, aveva chiesto di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 236/16 emessa a suo carico dal Gip del Tribunale di Potenza il precedente 27 maggio 2016; la Corte territoriale ha rilevato che non era fattore idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito la circostanza, allegata dal ricorrente a sostegno della propria istanza, che il suo difensore avesse errato nel calcolare i termini per la presentazione del ricorso in appello.

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