In tema di patteggiamento, la persona offesa nell’udienza prevista dall’articolo 447 cpp non può costituirsi parte civile

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 marzo 2018, n. 14008.

In tema di patteggiamento, la persona offesa nell’udienza prevista dall’articolo 447 cpp non può costituirsi parte civile e, quindi, il mancato avviso dell’udienza non determina alcuna nullità dell’udienza o della sentenza emessa ex articolo 448 cpp., neppure dopo l’entrata in vigore del Dlgs 15 dicembre 2015 n 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato.

Sentenza 26 marzo 2018, n. 14008
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

lette le conclusioni del PG Dr. Fimiani Pasquale: “Annullamento senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili”.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2017, ex articolo 444 c.p.p. il Tribunale di Vicenza applicava a (OMISSIS) la pena di anni 2 di reclusione, relativamente ai reati di cui all’articolo 81 c.p., articolo 609 bis c.p., commi 1 e 2, – capo A, commessi dal (OMISSIS) -, articoli 81 e 609 quater c.p., – commesso il (OMISSIS), capo B – e condannava lo stesso al pagamento delle spese di costituzione della parte civile costituita.

2. Propone ricorso per Cassazione (OMISSIS), tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, errata ammissione della parte civile e quindi della liquidazione delle spese trattandosi di udienza fissata ex articolo 458 c.p.p., per la definizione del processo ex articolo 444 c.p.p..

Relativamente al patteggiamento il Giudice per le indagini preliminari, del resto, gia’ si era pronunciato al momento della revoca della misura degli arresti domiciliari, ordinanza del 14 dicembre 2016. Come previsto dalle Sezioni Unite, con la sentenza 47803/2008, nell’udienza fissata per il patteggiamento non e’ consentita la costituzione della parte civile.

Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

La parte civile (OMISSIS), esercente la potesta’ sul minore (OMISSIS), ha presentato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del grado. Rappresenta che l’udienza era stata fissata non solo per l’eventuale patteggiamento, ma per il giudizio abbreviato, chiesto in subordine dall’imputato.

3. La procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Dr. Fimiani Pasquale, ha chiesto l’annullamento senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.

Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non e’ consentita la costituzione di parte civile ed e’ pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. (In motivazione la Corte ha affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identita’ di “ratio”, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato). (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 – dep. 23/12/2008, D’Avino, Rv. 24135601; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011 – dep. 07/06/2011, T., Rv. 25050301).

Nel caso in giudizio il fatto che l’udienza fosse stata fissata per il patteggiamento e in via subordinata per il giudizio abbreviato, non sposta i termini del problema, in quanto solo nell’ipotesi di rigetto del patteggiamento il Giudice avrebbe dovuto ammettere la costituzione di parte civile, non prima. Tale assetto normativo deve, inoltre, ritenersi conforme anche alle nuove disposizioni sulla tutela delle vittime di reati, come gia’ ritenuto da questa Corte Suprema di Cassazione: “In tema di patteggiamento, il mancato avviso alla persona offesa dell’udienza prevista dall’articolo 447 c.p.p. non determina alcuna nullita’ dell’udienza o della sentenza emessa ex articolo 448 c.p.p., neppure dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato, in quanto la valutazione in tale udienza della sola congruita’ della pena esula dai poteri di intervento previsti per la vittima, alla quale e’ attribuito soltanto il diritto ad essere informata dell’eventuale, conseguente, scarcerazione” (Sez. 5, n. 30941 del 08/06/2016 – dep. 19/07/2016, P.O. in proc. V e altro, Rv. 26742601).

Puo’ pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: “In tema di patteggiamento, la persona offesa nell’udienza prevista dall’articolo 447 c.p.p. non puo’ costituirsi parte civile e, quindi, il mancato avviso dell’udienza non determina alcuna nullita’ dell’udienza o della sentenza emessa ex articolo 448 c.p.p., neppure dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato, in quanto la valutazione in tale udienza della sola congruita’ della pena esula dai poteri di intervento previsti per la vittima, alla quale e’ attribuito soltanto il diritto ad essere informata dell’eventuale, conseguente, scarcerazione; nell’ipotesi di costituzione e di liquidazione delle spese la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza, senza rinvio, limitatamente alla liquidazione delle spese”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 del in quanto imposto dalla legge.

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