Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 marzo 2018, n. 14037.

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto. E quindi costituiscono prove a tutti gli effetti.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 14037
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI PAOLO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore della parte civile, avvocato (OMISSIS) che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque rigettare il ricorso;

Udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza del 09.11.2016 la Corte d’Appello di Catanzaro, per quanto qui rileva, ha confermato, quanto alla responsabilita’, la sentenza del 26.11.2014 del Tribunale di Castrovillari, condannando (OMISSIS), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena rideterminata di anni cinque e mesi sei di reclusione, per avere il medesimo, con piu’ azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, mediante violenza ed abuso di autorita’, derivante dalla suo stato di parente e fiduciario dei genitori, costretto (OMISSIS) – nata a (OMISSIS) – a subire, fin dall’eta’ di cinque anni, atti sessuali, consistenti in toccamenti nelle parti intime con cadenza giornaliera, toccamenti al seno e nel farsi masturbare tenendola per il braccio ed impedendole di allontanarsi.

1.2- Il (OMISSIS) e’ stato, altresi’, condannato per aver implicitamente minacciato la minore di fare circolare dei volantini nei quali sarebbe stato scritto che la stessa era una “poco di buono”, impedendole cosi’ di rivelare ad alcuno gli abusi subiti ed assicurandosi l’impunita’ per il reato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), in relazione agli articoli 151 e 546 c.p.p.. Nella prospettazione difensiva l’intero giudizio sarebbe stato, per un verso condizionato dalla presenza della madre della persona offesa, che svolgeva il lavoro di assistente giudiziario all’interno del Tribunale, ove il processo ha avuto luogo e sempre presente alle udienze; per altro verso, dal fenomeno del c.d. contagio dichiarativo verificatosi in seguito alle accuse mosse al ricorrente, che, nella prospettazione difensiva, non si fondavano su fatti realmente accaduti ma, nell’ambito di un clima generale di ostilita’ e maldicenze, su dicerie messe in circolo dalla stessa famiglia dell’imputato, che aveva attribuito al carattere e al comportamento moralmente discutibile della persona offesa, (OMISSIS), e della madre, (OMISSIS), la crisi coniugale tra “i genitori della persona offesa” determinando una vera e propria “faida familiare” in cui si dovevano inquadrare le accuse (dunque false e ritorsive).

Sotto altro profilo, poi, e’ dedotto il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver rigettato la richiesta formulata dall’imputato, di sottoporre la persona offesa a perizia psicologica; avrebbe errato la corte, nella prospettazione difensiva, a rigettare tale richiesta sulla scorta della considerazione che la (OMISSIS), al momento dell’escussione, fosse maggiorenne e quindi in grado di riferire, senza il sostegno di uno psicologo, gli episodi denunciati e risalenti a quando la stessa aveva 10/14 anni, equivocando le ragioni della richiesta, che non risultava formulata per accertare l’attendibilita’ del narrato, bensi’ per ottenere una consulenza psicodiagnostica sulla personalita’ della persona offesa, soprattutto per scongiurare qualsivoglia presunto condizionamento subito dalla stessa, al momento delle prime dichiarazioni, quando questa venne sentita in Commissariato insieme a tutta una serie di soggetti – parenti, vicina di casa e madre – neppure esplicitamente convocati dalle autorita’. Tale atto, ingiustificatamente rigettato, avrebbe potuto chiarire il reale grado di maturita’ psicologica della (OMISSIS), la spontaneita’ delle dichiarazioni, la sua personalita’, la presenza, o meno, di un disagio psichico.

Evidenzia, ancora, l’imputato come avrebbe errato la Corte nel non considerare con adeguato rigore la attendibilita’ della persona offesa che, essendosi costituita parte civile risultava portatrice di interessi economici in caso di condanna e senza vagliare come pure apparendo la persona offesa coerente e lineare nelle sue dichiarazioni, le stesse fossero invece dovute a motivi di vendetta familiare (tanto che si acutizzavano in presenza delle riferite maldicenze). Avrebbe, ancora, errato la Corte nel valorizzare, come riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni degli altri testi minori, i quali risultano tutti parenti stretti della stessa, o legati a lei da rapporti affettivi di vario genere, e accumunati dal forte senso di risentimento nei confronti dell’imputato e della di lui moglie, nonche’ nel considerare rilevante riscontro la deposizione di (OMISSIS), ritenuta attendibile anche perche’ teste disinteressato alla vicenda, che invece era incorsa in numerose contraddizioni quando aveva raccontato le modalita’ con le quali avrebbe confidato il fatto (ossia di essere stata toccata sul seno dal (OMISSIS), fatto avvenuto quando ella era quindicenne, e la persona offesa decenne, mentre giocavano insieme) direttamente alla persona offesa.

Sottolineava la difesa che tale modalita’ di racconto risultava smentita dalla stessa persona offesa, che dichiara di essere venuta a conoscenza dell’episodio solo la sera del (OMISSIS) (durante una lite familiare) e non direttamente dalla (OMISSIS) (che, peraltro, in sede di escussione dibattimentale, aveva fornito un racconto poco convincente, vago e pieno di vuoti di memoria, dove riferisce di conoscere il (OMISSIS) di vista, di essere stata a casa sua solo una o due volte e di essere stata in passato amica della persona offesa, mentre la madre della (OMISSIS), dal canto suo, la definisce invece un’estranea).

2.2- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), che richiama l’articolo 609 quinquies c.p., mentre doveva essere affermata l’insussistenza del reato di corruzione di minore il cui nucleo sarebbe stato contestato anche nel quadro del diverso reato di violenza sessuale. Sul punto, deduce la difesa, la motivazione risulta essere in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado, il quale aveva riqualificato il fatto, originariamente contestato quale corruzione di minore, in violenza sessuale da porsi in continuazione con gli altri episodi.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), la nullita’ della sentenza che erroneamente avrebbe ritenuto la aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, nonostante, non fosse emerso dalla istruttoria dibattimentale un rapporto di frequentazione abituale da parte dell’imputato dell’abitazione della persona offesa, ma anzi che la persona offesa frequentasse saltuariamente l’abitazione del (OMISSIS), dove veniva accolta pur non essendo esistente alcun obbligo giuridico o familiare.

2.4.- Con il quarto e con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimita’ del provvedimento, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 132, 133 e 62 bis c.p.p. e 609 bis c.p., per essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza non motivato e per il mancato riconoscimento dell’attenuante di reato “di minore gravita’”. Avrebbe reso una motivazione contraddittoria la Corte territoriale, per un verso, applicando le attenuanti generiche in considerazione dell’eta’ dell’imputato, e soprattutto del fatto che le conseguenze sulla minore apparirebbero di limitato impatto, non essendosi verificati disturbi post traumatici, per altro verso, mentre riconosceva la minore gravita’ del fatto, negava l’attenuante speciale, prevista all’ultimo comma dell’articolo 609 bis c.p., che avrebbe comportato ulteriore riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.- Il ricorso e’ inammissibile.

3.1. Le censure proposte, possono essere trattate in gran parte (motivi 1, 3) unitariamente, perche’ appaiono volte a contestare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, ed a riproporre censure gia’ motivatamente rigettate in appello.

Complessivamente, nei motivi di ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice di merito, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per se’ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioe’, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata (peraltro conforme a quella di primo grado, quanto alla ritenuta responsabilita’), per l’intrinseca incompatibilita’ degli enunciati. Egli si limita, per lo piu’, a riproporre, senza nuove argomentazioni in punto di diritto e in punto di fatto, censure gia’ proposte in appello e motivatamente rigettate con la sentenza impugnata, anche per la loro genericita’ e il loro carattere esplorativo (come la allegazione, motivatamente respinta dalle corti di merito, che le accuse fossero false e ritorsive, in quanto determinate da motivi di vendetta o faida familiare e che una consulenza tecnica avrebbe potuto evidenziare tale aspetto).

3.1.- Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ha, con adeguata motivazione, respinto la richiesta di perizia per la valutazione psicodiagnostica sull’attendibilita’ della P.O., evidenziando come quest’ultima, sentita quando era maggiorenne, non poteva essere considerata inattendibile in assenza di elementi patologici che potessero far dubitare della sua capacita’ e confrontandosi con tutte le allegazioni di parte ricorrente, con le quali questi affermava la falsita’ delle accuse perche’ fondate su sentimenti di ritorsione e vendetta familiare, esclusi con logica motivazione dalla Corte di Appello, alla luce dei riscontri raccolti nel processo, rispetto alle dichiarazioni della vittima (cfr. pag. 7 e ss. con riferimento alle deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS)).

3.2.- Piu’ in generale, quanto alle restanti censure formulate nei motivi 1 e 3, devono essere preliminarmente richiamati i consolidati e noti orientamenti di questa Corte circa la portata dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e comma 3.

3.2.1. – Va dunque ricordato, in primo luogo, che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimita’ resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), al solo accertamento sulla congruita’ e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non puo’ risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicita’ e la linearita’ della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili, perche’ proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria generale di cui al richiamato articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (ex plurimis, sez. fer., 2 agosto 2011, n. 30880; sez. 6, 20 luglio 2011, n. 32878; sez. 1, 14 luglio 2011, n. 33028).

3.2.2. – Quanto, poi, allo specifico profilo della carenza di motivazione, deve rammentarsi il principio secondo cui il giudice del gravame non e’ tenuto a rispondere analiticamente a tutti i rilievi mossi con l’impugnazione, purche’ fornisca una motivazione intrinsecamente coerente e tale da escludere logicamente la fondatezza di tali rilievi (ex plurimis, sez. 4, 17 settembre 2008, n. 38824; sez. 6, 14 giugno 2004, n. 31080); con la conseguenza che, laddove i motivi di ricorso per cassazione si limitino a ricalcare sostanzialmente le censure gia’ motivatamente disattese in secondo grado, questi devono essere ritenuti inammissibili, perche’ diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimita’.

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