Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 agosto 2017, n. 39454. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attivita’ o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o la attivita’ vengano svolti eccedendo dalle normali modalita’ di esercizio, ponendo cosi’ in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorita’ che regolano l’esercizio del mestiere o della attivita’, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995

 

Sentenza 28 agosto 2017, n. 39454
Data udienza 6 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 1.3.2016 del Tribunale di Termini Imerese;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1.3.2016 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre spese, pena sospesa, nonche’ al risarcimento del danno alle parti civili liquidate in Euro 1.000,00 ciascuna, oltre spese, per il reato di cui agli articolo 81 cpv., e articolo 659 c.p., comma 2, perche’, in qualita’ di conduttore dell’autolavaggio sito in (OMISSIS), con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, aveva disturbato le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare della famiglia di (OMISSIS), perche’ aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui al D.P.C.M. 14 luglio 1997, articolo 4, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, in (OMISSIS) sino al 22.1.2016 (capo d’imputazione modificato all’udienza del 22.1.2016).

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 659 c.p., comma 2, e L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, perche’ il Tribunale di Termini Imerese aveva ritenuto la responsabilita’ penale per la violazione dei limiti di immissione sonora, quando la condotta dell’imputato era, al limite, solo un illecito amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), perche’ il Giudice non aveva indicato gli elementi di fatto per i quali si doveva ritenere corretta la qualificazione dell’articolo 659 c.p., comma 2, anziche’ della L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il Giudice di prime cure e’ pervenuto all’accertamento di responsabilita’ dell’imputato sulla base delle dichiarazioni e dei documenti acquisiti, in particolare dell’accertamento dell’ARPA del 15.5.2014, da cui era emerso che l’esercizio dell’attivita’ di officina di autolavaggio veniva esercitata utilizzando macchinari produttivi di consistenti fenomeni acustici risultati fuori norma. La motivazione della sentenza e’ compendiata in queste poche frasi, sicche’ condivisibilmente il ricorrente lamenta che manchi la motivazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato.

3.1. In particolare, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attivita’ o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o la attivita’ vengano svolti eccedendo dalle normali modalita’ di esercizio, ponendo cosi’ in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorita’ che regolano l’esercizio del mestiere o della attivita’, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995 (si veda per una disamina ampia del tema Cass., Sez. 3, n. 5735/15, Rv 261885).

3.2. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza affinche’ il Giudice compia un’adeguata valutazione di fatto onde pervenire ad una motivata conclusione sul tipo di reato configurabile.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese.

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