Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 dicembre 2017, n. 57960. Non rientra nei poteri del giudice di esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna

Non rientra nei poteri del giudice di esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione: le cause di estinzione della fattispecie che possono essere dichiarate in sede esecutiva, sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna.

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 57960
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/07/2016 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/07/2016, la Corte di appello di Messina, all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’istanza proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), rideterminava la pena inflitta ai predetti con la sentenza irrevocabile della stessa Corte del 13.7.2012 per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), quantificandola – con riguardo alla contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2016 – in giorni venti di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda; rigettava, invece, l’istanza tesa alla declaratoria di prescrizione dello stesso reato sostenendo che, in base al disposto dell’articolo 676 cod. pen., il giudice dell’esecuzione puo’ applicare le cause di estinzione della fattispecie solo se maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza e non anche in pendenza del giudizio di cognizione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo lamentano violazione di legge per violazione del principio del ne bis in idem ex articolo 649 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomentano che la Corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2016, i fatti per i quali gli imputati erano stati condannati integravano ora il reato contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, ricollegavano erroneamente alla nuova qualificazione giuridica la sanzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), reato oggetto del capo a) dell’imputazione ed in relazione al quale la sentenza irrevocabile del 13.7.2012 aveva dichiarato non doversi procedere perche’ estinto il reato per intervenuta prescrizione.
Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Argomentano che il Giudice dell’esecuzione, nel denegare la richiesta di estinzione del reato per prescrizione, aveva violato il principio di legalita’, in quanto se agli imputati fosse stato contestato ab origine il reato contravvenzionale previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 1, comma 1 la contravvenzione sarebbe stata dichiarata prescritta dal giudice di merito al pari delle ulteriori contestazioni di cui ai capi a), b) e c) anch’esse relative a contravvenzioni.

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