Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 ottobre 2017, n. 46365. In ordine al reato di cui all’art. 727 c.p.

Sussiste il reato di cui all’art. 727 c.p. se il regime di detenzione è incompatibile con le caratteristiche etologiche e con l’habitat dell’animale

Sentenza 9 ottobre 2017, n. 46365
Data udienza 30 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 5.6.2015 del Tribunale di Aosta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GALTERIO Donatella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) che concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5.6.2015 il Tribunale di Aosta ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 1.200 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all’articolo 727 c.p. per aver detenuto un gufo reale in una voliera di dimensioni talmente ridotte da non consentire all’animale neppure lo spiegamento completo delle ali, ritenendosi la suddetta condizione incompatibile con la sua natura e produttiva di gravi sofferenze. Avverso tal sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p.:
– violazione di legge riferita all’articolo 593 c.p.p. per erronea indicazione nel dispositivo della sentenza della sanzione indicata come multa in luogo dell’ammenda prevista per il contestato reato contravvenzionale con conseguenze sul regime di impugnazione, potendo il ricorso diretto per Cassazione essere esperito nei confronti delle sole pronunce concernenti reati punibili con la pena dell’arresto e dell’ammenda;
– violazione di legge riferita all’articolo 727 c.p., comma 2 e vizio motivazionale sia perche’ la penale responsabilita’ dell’imputato risultava fondata sulla sola detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, senza che siano state accertate le gravi sofferenze della bestia, elemento costitutivo anch’esso della condotta incriminata, essendo stato invece riferito dai testi escussi che il gufo godeva di ottima salute; sia perche’,sullo stato di detenzione dell’animale) erano comunque state travisate le risultanze dibattimentali dalle quali era emerso, in astratto, un deficit di normativa circa le dimensioni minime delle gabbie in cui collocare esemplari di stazza superiore ai 25 cm. e che il gufo reale non apre mai completamente le ali nemmeno durate il volo, limitandosi peraltro, come i rapaci notturni, a brevi voli per la caccia o per la pulitura delle piume, e che comunque trattavasi di animale “improntato” avendo definitivamente perso le abitudini della propria specie;
– violazione di legge riferita all’articolo 727 c.p., comma 2 e vizio motivazionale per essere stato ritenuto erroneamente responsabile della contravvenzione contestagli quando egli non aveva ne’ la proprieta’ ne’ la custodia del gufo riconducibile ad altri soggetti;
– violazione della legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in assenza di elementi che consentano di verificare il corretto esercizio della discrezionalita’ in ordine al diniego, rimasto immotivato;
– violazione di legge riferita all’articolo 240 c.p. per essere stata disposta la confisca del gufo di proprieta’ di un terzo, al quale l’animale doveva percio’ essere restituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura oggetto del primo motivo configura un mero errore materiale essendo stata la pena correttamente riportata come ammenda nella parte motiva della sentenza e come emerge incontrovertibilmente dalla natura contravvenzionale del reato per il quale e’ stata ritenuta la penale responsabilita’ dell’imputato all’esito del procedimento definito dalla sentenza impugnata, senza che possano insorgere dubbi di sorta per essere la violazione dell’articolo 727 c.p. l’unico illecito contestatogli.

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