Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 novembre 2017, n. 26719. Ricorso contro l’avviso di accertamento Tarsu emesso da un Comune per un’area dove vi erano ruderi di un edificio

[….segue pagina antecedente]

La contribuente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe violato le norme in tema di riparto dell’onere probatorio, non avendo mai il Comune di Ischia fornito la prova dell’utilizzazione dell’area a fini commerciali, assumendo che di per se’ la destinazione dell’area impressa dal vincolo storico artistico escluderebbe l’idoneita’ del sito alla produzione di rifiuti.
In ordine al primo profilo la censura, proposta nell’ambito di motivo con il quale si deduce la plurima violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si palesa inammissibile, a fronte di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, collegato ad una valutazione ed interpretazione di un atto del processo, che avrebbe potuto essere sindacata nel solo ambito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4893; Cass, sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19921), norma non invocata e neppure invocabile nel presente giudizio, in presenza di c.d. doppia conforme.
Nel resto il ragionamento di parte ricorrente, che ipotizza il superamento della presunzione legale relativa di produzione di rifiuti desumibile dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 1, in ragione della mera sottoposizione a vincolo storico – artistico dell’area scoperta in questione, non puo’ essere condiviso sul piano logico portando all’affermazione, del tutto irrazionale, che qualunque immobile sottoposto a detto vincolo (si pensi a casa di abitazione in immobile soggetto a vincolo storico-artistico o a qualsiasi complesso museale aperto al flusso dei turisti, con annesse aree di ristoro e servizi igienici) sia inidoneo in se’ alla produzione di rifiuti.
Questa Corte ha piu’ volte espresso il principio in forza del quale “il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicche’, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal citato articolo 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, e’ onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d’inutilizzabilita’ e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 15 settembre 2014, n. 19469; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622); onere probatorio certamente non assolto dalla contribuente sulla base della sola mera allegazione del fatto che l’area scoperta in oggetto sia soggetta a vincolo storico- artistico.
Del pari e’ manifestamente infondato anche il quarto motivo.
La Corte osserva in proposito come la mera interpretazione letterale della disposizione regolamentare in oggetto patrocinata dalla difesa della ricorrente condurrebbe ad un’applicazione indiscriminata della riduzione tariffaria al 40%, in evidente contrasto con la norma primaria del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 59, comma 2, comportandone la disapplicazione.
Ne consegue la correttezza dell’interpretazione logico – sistematica svolta dalla CTR della disposizione regolamentare alla stregua del contenuto della norma primaria, affinche’ la disposizione regolamentare non risultasse privata di contenuto alcuno, in ragione del palese contrasto con la disciplina primaria frutto di evidente improprieta’ lessicale nella stesura della disposizione regolamentare; cio’ che e’, peraltro, agevolmente rilevabile anche alla stregua del confronto con la disposizione prevista dall’articolo 23, comma 1 del successivo regolamento TARES, approvato con Delib. Consiglio comunale 8 novembre 2013, n. 42 che legittima la riduzione del tributo al 30% “per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri dal piu’ vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica”.
In relazione alle censure di cui ai motivi tre e quattro, questa Corte ha gia’ avuto modo di esprimersi in senso conforme tra le stesse parti con riferimento ad analogo contenzioso quanto alla debenza della TARSU relativamente allo stesso sito per l’anno 2011 (cfr. Cas. Sez. 6-5, or. 4 luglio 2017, n. 16140).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *