Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28588. L’accertamento induttivo è sempre consentito in presenza di contabilità in nero anche in assenza di irregolarità contabili

La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima e l’accertamento induttivo è sempre consentito in presenza di contabilità in nero anche in assenza di irregolarità contabili

Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28588
Data udienza 7 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3663-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lq rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
avverso la sentenza n. 154/2011 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA SEZ. DIST. di LIVORNO, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
Con processo verbale di constatazione del 23.7.2001 la Guardia di Finanza concludeva una verifica parziale nei confronti della ditta individuale ” (OMISSIS)” di (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), esercente ristoranti, trattorie e pizzerie. Nel documento stesso si evidenziavano omessa registrazione di corrispettivi lordi, anche a seguito di un documentazione extracontabile. L’ufficio emetteva quindi l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno 2003, ai fini irpef, irap e iva, in cui, richiamando il contenuto del processo verbale, accertava un maggior reddito imponibile di impresa.
La contribuente ricorreva alla CTP sulla base di due motivi che riguardavano la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento ed il rilievo e l’attendibilita’ della documentazione extracontabile. La CTP respingeva il ricorso.
Ricorreva in appello la contribuente sulla base degli stessi motivi e la CTR della Toscana con sentenza n. 154/23/11 depositata il 13.12.2011 accoglieva l’appello affermando l’insufficienza della motivazione per relationem in rapporto ai diritti difensivi del contribuente e la mancanza di gravita’ di indizi per l’accertamento induttivo a seguito del ritrovamento della documentazione extracontabile, di cui affermava la mancanza di prova sulla attribuibilita’ alla contribuente.
Ricorre in cassazione l’ufficio sulla base di tre motivi di ricorso.
La contribuente non si e’ costituita.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte in data 29.5.2017 in cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
Con il primo motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, e L. n. 212 del 2000, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), affermando la validita’ della motivazione dell’avviso di accertamento per relationem allorche’ lo stesso recepisce gli elementi essenziali dell’atto richiamato e mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi sui quali si basa la richiesta impositiva.
Il motivo e’ fondato.
La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, e’, infatti, in principio, idonea a dare conto al contribuente delle ragioni alla base dell’accertamento stesso.
Ha affermato, al riguardo, questa Corte che la L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia gia’ integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioe’ l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (Sez. 6 – 5, ord. n. 9323 del 2017 (Rv. 643954 – 01); il principio secondo cui la motivazione per relationem non e’ viziata “ex se” e’ affermato anche da Sez. 5, n. 2614 del 2016 (Rv. 638897 – 01).
La sentenza impugnata, nel collegare, nella estremamente sintetica esposizione delle ragioni della decisione, la motivazione per relationem alla mancata enunciazione delle ragioni dell’avviso, non ha fatto, pertanto, buon governo del suddetto principio.
Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), laddove ha ritenuto che nella specie mancassero indizi gravi precisi e concordanti per giustificare l’accertamento analitico induttivo, mentre la giurisprudenza ha sempre affermato che il ritrovamento di documentazione extracontabile possa fondare tale tipo di accertamento.

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