L’abrogazione dell’esclusiva di Poste italiane da parte della legge 124/2017 opera dal 10 settembre 2017 senza carattere retroattivo.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8089.

L’abrogazione dell’esclusiva di Poste italiane da parte della legge 124/2017 opera dal 10 settembre 2017 senza carattere retroattivo.

Ordinanza 3 aprile 2018, n. 8089
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15928/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controlicorrente –
avverso la sentenza n. 11084/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 11084/31/2015, depositata il 7 dicembre 2015, la CTR della Campania rigetto’ l’appello proposto dalla signora (OMISSIS) nei confronti del Comune di Ischia avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento di ICI per l’anno d’imposta 2007, con riferimento agli immobili facenti parte del complesso denominato (OMISSIS).
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
Il Comune di Ischia resiste con controricorso, del quale parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilita’.
L’eccezione d’inammissibilita’ del controricorso e’ fondata.
Il controricorso e’ stato, infatti, notificato a controparte, in assenza di dichiarazione di elezione di domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte, cio’ sebbene la ricorrente avesse nel contempo comunicato sia il numero di telefax sia l’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore.
Giova in proposito ricordare che questa Corte ha chiarito che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 183 del 2011, articolo 25, agli articoli 125 e 366 c.p.c., “esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria, innanzi alla quale e’ in corso il giudizio, ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’articolo 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’articolo 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (cfr. Cass. sez. unite 20 giugno 2012, n. 10143; Cass. sez. 6-2, ord. 14 settembre 2017, n. 21335).
Pertanto il controricorso, notificato presso la Cancelleria della Corte sebbene detto indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato comunicato dalla ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione degli articoli 115, 116 e 156 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16, 17, 20 e 22, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente perche’ notificato tramite posta privata.
La pronuncia impugnata non merita censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, sul quale, ai fini della decisione della controversia, non influiscono le disposizioni normative sopravvenute alla notifica del ricorso per cassazione.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4, comma 1, lettera a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioe’ a (OMISSIS) S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).
A cio’ consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a (OMISSIS) S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.
Parte ricorrente ha insistito, anche in memoria, nel sostenere il proprio assunto in relazione ad una pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla possibilita’ che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a consegna diretta dell’atto, che non vale in ogni caso a superare la configurazione in termini d’inesistenza e non di nullita’ della notifica tramite vettore privato, alla stregua anche dei principi da ultimo in generale affermati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi di notifica effettuata tramite soggetto non abilitato.
La conclusione di cui sopra va ribadita anche alla stregua delle ulteriori considerazioni che seguono.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla societa’ (OMISSIS) S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonche’ dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Cio’ comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’articolo 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come della L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 57, abbia un contenuto piu’ ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresi’, che al Decreto Legislativo n. n. 261 del 1999, articolo 5, comma 2, e’ aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita’, alla continuita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58 che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioe’ dal 29 agosto 2017) “l’autorita’ nazionale di regolamentazione di cui al Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 1, comma 2, lettera u-quater)” “determina, ai sensi del predetto Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui del medesimo Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 26, articolo 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalita’ l’Autorita’ determina i requisiti relativi all’affidabilita’, alla professionalita’ e all’onorabilita’ di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
Cio’ induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi gia’ oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va statuito peraltro in ordine alle spese del giudizio di legittimita’, in ragione della dichiarata inammissibilita’ del controricorso notificato dal Comune di Ischia presso la Cancelleria della Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.
Motivazione semplificata.

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