Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 5 maggio 2017, n. 11082

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI tributaria

ordinanza 5 maggio 2017, n. 11082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12732-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF in relazione all’anno 2008;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, ai fini della rideterminazione del reddito del contribuente, l’Ufficio aveva tenuto conto delle rate di finanziamento rimborsate nel corso dell’anno, le quali non avrebbero potuto essere escluse dall’accertamento della capacita’ reddituale;

Considerato:

che il ricorso e’ affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, il (OMISSIS) assume la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 53 e ss. e articolo 112 c.p.c., giacche’ i giudici di appello non avrebbero rilevato il difetto di specificita’ dei motivi di gravame svolti dall’Ufficio; che, col secondo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione, in rapporto all’articolo 360 c.p.c., n. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6, con riferimento all’imputazione a reddito accertato dei ratei di mutuo maturati e versati, relativi al mutuo ipotecario erogato da (OMISSIS);

che, attraverso l’ultimo rilievo, si censura la violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 4 e 5, e articolo 41 bis: l’equiparazione fra i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e le disponibilita’ derivanti da operazioni bancarie di finanziamento, avrebbe dovuto far ritenere non assoggettabili a tassazione anche queste ultime;

che l’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso;

che il primo motivo e’ infondato, giacche’, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificita’ dei motivi di impugnazione imposto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente, come nel caso di specie, investire la decisione impugnata nella sua interezza (Sez. 5, n. 16163 del 03/08/2016; Sez. 6-5, n. 14908 del 01/07/2014); che il secondo ed il terzo motivo – che possono esser scrutinati congiuntamente, per la loro connessione logica – sono fondati; che infatti la CTR ha impostato la sua decisione sulla circostanza che non vi sarebbero ragioni logiche per escludere “dall’accertamento della capacita’ reddituale di un soggetto le rate di mutuo da questo rimborsate ad una finanziaria, trattandosi di pagamenti che devono necessariamente presumersi essere stati effettuati da quel soggetto con i redditi conseguiti nell’anno”;

che, invece, di fronte alla prova, fornita dal contribuente, di aver un mutuo, il giudice di appello avrebbe dovuto svolgere gli accertamenti del caso, posto che, secondo i principi enunciati da questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilita’ di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entita’ di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinche’ riesamini la vicenda attenendosi ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’

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