Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 10 giugno 2016, n. 11957

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 10 giugno 2016, n. 11957

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6966-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha chiesto il pagamento dell’imposta di bollo relativamente a 20 assegni postdatati.
La CTR riconosceva la fondatezza del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articolo 9, lettera b) tariffa parte 1, atteso che l’accertamento si fondava esclusivamente su un documento extracontabile di per se’ privo di sufficiente portata probatoria.
Avverso tale pronuncia l’amministrazione propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia, da una parte, il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articolo 9, lettera b) tariffa parte 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dall’altra, denuncia il vizio di motivazione sul medesimo profilo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul presupposto che la CTR avrebbe disconosciuto l’efficacia probatoria, quanto meno indiziaria, delle scritture extracontabili, e non avrebbe tenuto conto, nel percorso argomentativo della sentenza, che la doglianza dell’ufficio, in sede d’appello, non era il fatto in se’, della postdatazione dell’assegno, bensi’ il fatto che tra la data di emissione degli assegni e quella di scadenza fosse trascorso un termine tale da permettere al titolo di pagamento di assumere la funzione di paghero’ cambiario. Il motivo e’ fondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilita’ in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attivita’ svolta. Ne consegue che detta “contabilita’ in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per se’, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato articolo 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli. (Fattispecie relativa alla ricostruzione di redditi di persona fisica derivanti da collaborazione coordinata e continuativa in favore di una societa’, operata mediante il ricorso ai “brogliacci” reperiti presso la sede di quest’ultima, nonche’ presso l’abitazione dell’amministratore e dei soci)”.
(Cass. N. 24051/11, 2217/06, 19329/06, 25610/06). Nella presente fattispecie, il documento extracontabile, sulla cui base l’ufficio si e’ determinato ad emettere l’avviso d’accertamento per violazione dell’imposta di bollo, e’ stato allegato agli atti di causa dal controricorrente, e dallo stesso puo’ desumersi (anche se il documento e’ informale e la tenuta non obbligatoria, ma e’ stato reperito presso la sede della societa’ contribuente nel corso di un accesso della GdF, come risulta pacificamente dagli atti di causa), la data di emissione, la data d’incasso, e il numero dei diversi assegni. Alla luce di cio’, sulla base della giurisprudenza sopra indicata, incombe al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, e nel caso di specie, i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto idonea quella costituita dalle fotocopie degli assegni incassati, quando e’ noto che la banca consente di negoziare il titolo solo a partire dal giorno della sua formale emissione da parte dell’emittente (salvo che non sia assolta l’imposta di bollo, atteso che in questo caso, l’assegno assolve la diversa funzione di paghero’ cambiario).
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinche’, valuti l’efficacia probatoria del documento extracontabile relativamente alla prospettata postdatazione (sulla base dei principi della giurisprudenza sopra indicata di questa Corte).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.

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