Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 luglio 2016, n. 14270

Gli elementi che determinano l’esclusione della fattispecie di plusvalenza tassabile sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita, e, dall’altro, la destinazione all’uso personale dell’acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 13 luglio 2016, n. 14270

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2717/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. dell’EMILIA ROMAGNA di PARMA, depositata l’08/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna (n. 79/23/2008 dep. 8 luglio 2008). Questa, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello di (OMISSIS) in relazione ad avviso di accertamento per plusvalenza tassabile ai fini irpef anno d’imposta 2001 (ex articolo 81, comma 2, lettera b) TUIR) derivante dalla rivendita di immobile sito in Parma nel quinquennio dal suo acquisto. Nel suo nucleo essenziale la decisione e’ cosi’ argomentata: “Secondo questa Commissione d’appello e’ preliminare l’accertamento della volonta’ della contribuente che, perche’ possa dirsi realizzata la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 817 del 1986, articolo 81, comma 2, lettera B), deve essere direttamente rivolta ad un intento speculativo, vale a dire della volonta’ di trarre beneficio economico dalla variazione del prezzo di mercato di un immobile nel periodo medio/breve, tanto da determinarla alla sua rivendita entro il quinquennio previsto dalla norma. In tal modo la contribuente potrebbe avere realizzato una plusvalenza in linea con la sua volonta’ e, per questo, la plusvalenza stessa sarebbe stata giustamente e legittimamente tassata come reddito. Nel caso di specie questa Commissione invece non crede che si sia raggiunta la prova di tale volonta’ speculativa in capo alla signora (OMISSIS)…”.
(OMISSIS) resiste con controricorso e produce successiva memoria (ex articolo 378 c.p.c.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (articolo 81, comma 1, lettera b) TUIR, ora articolo 67), per avere la CTR preso in esame – al fine della plusvalenza tassabile – la volonta’ della contribuente e l’assenza, sul piano soggettivo, dell’intento speculativo, mentre la norma citata non attribuisce rilevanza all’intento speculativo e richiede che il contribuente abbia adibito l’immobile ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la successiva vendita.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame l’avviso di accertamento impugnato e’ stato notificato nel 2004 in relazione ad immobile acquistato il 31 ottobre 2000, ove la (OMISSIS) ha trasferito la propria residenza il 10 marzo 2001 per poi rivenderlo. A fronte di tale elemento oggettivo (vendita prima del decorso dei cinque anni), e dell’accertato modesto consumo delle utenze domestiche, la CTR ha fondato la propria decisione sulla base di una errata interpretazione della norma citata, laddove ha basato il proprio convincimento sull’elemento soggettivo, consistente nell’assenza di un intento speculativo della contribuente.
3. Cio’ non e’ aderente alla corretta interpretazione della norma, non avendo alcuna influenza, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, l’elemento soggettivo dell’assenza della volonta’ speculativa.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81, comma 1, lettera b), (vecchia numerazione, oggi articolo 67): “Sono redditi diversi… le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita’ immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (.. omissis)”. Pertanto gli elementi che determinano l’esclusione della fattispecie normativa sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita – requisito da intendersi nel senso che l’immobile de quo deve essere stato adibito ad abitazione principale del cedente “per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la cessione” (Cass. n. 18846 del 2003)- dall’altro, la destinazione all’uso personale dell’acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo va accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso, col quale si deduce vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), per essersi la CTR limitata ad apodittiche e generiche affermazioni senza motivare sulla effettiva utilizzazione dell’immobile ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso fra l’acquisto e la cessione.
5. La sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

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