cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 2 aprile 2014, n. 7596

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 210/28/06, depositata il 20 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) (per delega) per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale e’ stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di (OMISSIS), per IRPEF del 1996, con cui era stata determinata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 82, comma 5, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di una quota pari al 50% del capitale della s.n.c. Peccati di Gola; il contribuente aveva, in particolare, tenuto conto di perdite che la societa’ aveva subito nell’anno in questione, ma l’Ufficio aveva ritenuto che non fosse stata fornita adeguata prova documentale di tali perdite, avendo il (OMISSIS) presentato un semplice prospetto di calcolo e una fotocopia del bilancio della societa’.
Il giudice d’appello ha ritenuto che “la documentazione attestante le perdite di esercizio della Snc doveva essere richiesta alla societa’ stessa e non invece al socio, che, come solo obbligo, deve riportare nel mod. 740 la quota di reddito se il risultato di esercizio risulta positivo o la quota di perdita qualora il risultato dell’esercizio risulta negativo”.
2. Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, in quanto, a fronte del deposito della sentenza avvenuto il 20 dicembre 2006, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 4 febbraio 2008 (come risulta dall’attestazione allegata al ricorso) si rivela tempestiva, essendo detto giorno l’ultimo utile in ragione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pari ad un anno e 46 giorni.
2. Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 82, comma 5, TUIR (secondo la numerazione vigente ratione temporis) e articolo 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo addossato all’Ufficio l’onere della prova dei costi (minusvalenze) dedotti dal contribuente e ipotizzato la necessita’ di acquisire tale prova presso un terzo (la societa’) estraneo alla lite.
Formula, pertanto, il quesito “se spetta al contribuente che abbia posto in essere un’operazione di cessione di quote di una s.n.c. l’onere della prova circa l’esistenza e l’ammontare del costo o valore d’acquisto delle quote stesse, ai fini del calcolo delle plusvalenze ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 82, comma 5, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003”.
Il motivo – premesso che, contrariamente a quanto eccepito dal contribuente, e’ ammissibile, poiche’ la questione e’ stata legittimamente posta dall’Ufficio in appello, costituendo un’eccezione in senso lato attinente al fatto costitutivo della pretesa tributaria, non rientrante, quindi, nel divieto di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57: da ult, Cass. n. 14486 del 2013 – e’ fondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si esaurisce nell’affermazione sopra testualmente riportata, non possa essere condivisa, in quanto e’ evidente che, in base ai principi generali, spetta al socio contribuente, il quale intenda far valere – ai fini del calcolo, ai sensi dell’articolo 82, comma 5, cit., della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di una quota di partecipazione societaria – l’esistenza di costi o perdite costituenti una minusvalenza deducibile, l’onere di fornire la prova del fatto che la societa’ abbia effettivamente subito tali perdite, dovendosi invece escludere che spetti all’Ufficio ricercare detta prova presso la societa’ (fermo restando che la valutazione dell’idoneita’ e dell’adeguatezza della prova documentale a tal fine fornita costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ sotto il profilo della congruita’ e logicita’ della motivazione).
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

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