Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 aprile 2015, n. 8370

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22573-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 14.10.2005, la (OMISSIS) s.r.l. impugnava, dinanzi alla CTP di Milano, nei confronti della competente Agenzia delle Entrate, il silenzio rifiuto serbato da detto Ufficio sull’istanza di rimborso della somma di euro 25.59,38, oltre interessi maturati e maturandi, indebitamente versata per la definizione mediante condono – ai sensi della Legge n. 289 del 2002, articolo 12 – di due cartelle di pagamento, relative all’IVA per l’anno di imposta 1997, in ordine alle quali l’Amministrazione aveva, poi, adottato un provvedimento di sgravio in via di autotutela.

2. Il giudice adito in prime cure accoglieva il ricorso.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva, altresi’, rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 58/11/2008, depositata l’11.7.2008, con la quale il giudice di secondo grado riteneva sussistere la contestata legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, attesa l’inefficienza della medesima mostrata nel non provvedere tempestivamente allo sgravio della cartelle illegittimamente emesse.

4. Per la cassazione della sentenza n. 58/11/2008 l’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., affidato a cinque motivi. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che la istanza di interruzione del processo, proposta dal curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con nota del 3.8.2010, in conseguenza dell’apertura della procedura fallimentare nei confronti di tale societa’, avvenuta con sentenza n. 636/2009 del Tribunale di Milano, non puo’ essere accolta. Ed infatti, con riferimento al giudizio di cassazione va osservato che l’intervenuta modifica dell’articolo 43 L.F., per effetto del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimita’, posto che in quest’ultimo, che e’ dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo, previste in via generale dalla legge (cfr. Cass. 21153/2010; 14786/2011; 8685/2012; 17450/2013).

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR abbia omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta dall’Amministrazione finanziaria gia’ nel primo grado del giudizio, e riproposta, poi, nel successivo giudizio di appello.

2.2. Il motivo e’ infondato.

2.2.1. Va osservato, al riguardo, che i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si distinguono chiaramente tra loro. Il primo, implica – invero – la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’articolo 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’articolo 360, comma 1, n. 4 dello stesso codice, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Il secondo presuppone – per converso – l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. (cfr., ex plurimis, Cass. 15882/2007; 13866/2014).

2.2.2. Ebbene, nel caso concreto, deve rilevarsi che la censura dell’Amministrazione finanziaria non e’, di certo, accoglibile sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia, atteso che la CTR – contrariamente all’assunto della ricorrente – si e’ pronunciata, sia pure in maniera errata, sul difetto di legittimazione passiva eccepito dall’Agenzia delle Entrate, individuando la ragione della sua presenza in giudizio nell’avere la medesima dato causa all’indebito pagamento da parte del contribuente. Quest’ultimo – a parere del giudice di appello – aveva, invero, versato le somme dovute per il condono Legge n. 289 del 2002, ex articolo 12, proprio a causa del ritardo dell’Ufficio nel procedere allo sgravio delle cartelle indebitamente emesse- Ne consegue che nessuna omissione di pronuncia e’ ravvisabile nel caso di specie.

2.3. La censura in esame non puo’, di conseguenza, essere accolta. 3. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. In ordine all’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’Agenzia delle Entrate, quand’anche fosse ravvisabile una pronuncia da parte del giudice di appello, questa sarebbe – a parere della ricorrente – anzitutto affetta da un evidente vizio motivazionale.

3.1.1. La CTR avrebbe, invero, omesso di considerare quanto affermato dalla stessa contribuente circa il fatto che la societa’ aveva versato al Concessionario per la riscossione (OMISSIS) di (OMISSIS), e non all’Agenzia delle Entrate, le somme dovute a titolo di condono, per la definizione, ai sensi della Legge n. 289 del 2002, articolo 12, delle due cartelle di pagamento notificatele, e che allo stesso Concessionario aveva rivolto l’istanza di rimborso, dopo avere ottenuto lo sgravio di tali cartelle. La medesima aveva, quindi, proposto ricorso – anche se, del tutto erroneamente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e non della (OMISSIS) – avverso il silenzio rifiuto serbato sulla istanza.

3.1.2. Sicche’, ad avviso della Amministrazione ricorrente, non si comprenderebbe in base a quale documento allegato agli atti del processo il giudice di seconde cure abbia tratto il convincimento che l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a resistere in giudizio, a fronte di una domanda di rimborso di somme percepite da un altro soggetto.

3.2. La CTR sarebbe, dipoi, incorsa anche nella violazione del disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, a tenore del quale parte del presente giudizio avrebbe dovuto essere il solo Concessionario della riscossione, che non aveva emesso l’atto richiesto dalla (OMISSIS) s.r.l, e non l’Agenzia delle Entrate.

3.3. I motivi sono fondati.

3.3.1. Sul piano del denunciato vizio motivazionale, invero, la motivazione dell’impugnata sentenza risulta incentrata essenzialmente sulla diversa questione della spettanza alla contribuente del diritto alla restituzione delle somme versate per il condono, in conseguenza del ritardo con il quale sarebbe stato emesso, a suo avviso, il provvedimento di sgravio delle iscrizioni a ruolo effettuate nei suoi confronti.

3.3.1.1. In relazione all’eccezione di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in esame, per contro, la CTR si limita all’asserzione – del tutto immotivata ed anapodittica – che risulterebbe dagli atti che la contribuente aveva proposto la domanda di rimborso delle somme versate per il condono, sia al Concessionario per la riscossione, sia all’Agenzia delle Entrate. E tuttavia, il giudice di appello non precisa in alcun modo sulla base di quale documento, allegato agli atti di causa, abbia tratto il convincimento dell’ avvenuta presentazione della domanda di rimborso ad entrambi gli enti, da parte della (OMISSIS) s.r.l. Tanto piu’ che, dalla domanda proposta in prime cure dalla contribuente (trascritta nel ricorso, ai fini de rispetto del principio di autosufficienza), si evince, invece, che la medesima aveva versato le somme dovute per il condono esclusivamente al Concessionario per la riscossione, e che a quest’ultimo aveva, di conseguenza, inoltrato la domanda di rimborso.

3.3.1.2. Sicche’ del tutto sfornita di motivazione e’ rimasta, a fronte della specifica eccezione proposta dall’Amministrazione appellante, l’asserita legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione al silenzio rifiuto serbato sull’istanza di restituzione da un soggetto diverso, per il che la medesima dovrebbe essere tenuta a restituire – stando alla motivazione della decisione di seconde cure – somme percepite esclusivamente dal Concessionario.

3.3.2. D’altro canto, va altresi’ osservato – con riferimento al denunciato vizio di violazione di legge – che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, deve considerarsi parte nei processi tributari aventi ad oggetto gli atti della riscossione, oltre al ricorrente, “il concessionario del servizio di riscossione che (….) non ha emanato l’atto richiesto”, ovvero che – nella specie – ha serbato il silenzio sull’istanza di rimborso.

Nel processo tributario, invero, il concessionario del servizio di riscossione e’ parte, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo cit., quando oggetto della controversia e’ l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioe’, nei casi di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, ai quali va equiparata, secondo la disposizione succitata, l’ipotesi di omessa adozione dell’atto richiesto, come nel caso di silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata dal contribuente. In tali ipotesi l’atto va, dunque, impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale e’ direttamente ascrivibile il vizio del provvedimento, seppure reso in forma tacita, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore. Con la conseguenza che deve considerarsi inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non potendosi disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo (cfr. Cass. 3242/2007; 5832/2011).

3.4. Per tali ragioni, dunque, le censure suesposte vanno accolte.

4. Ne restano assorbiti il quarto e quinto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denuncia la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario (articoli 101 e 102 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14), e censura la decisione emessa sul merito, ossia in ordine alla sussistenza, o meno, del diritto della contribuente alla restituzione delle somme versate ai sensi della Legge n. 289 del 2002, articolo 12, in conseguenza dell’avvenuto sgravio delle cartelle di pagamento, disposto dopo il perfezionamento del condono. Tali questioni vanno, invero, sottoposte al giudice di rinvio, tenuto a pronunciarsi – in via preliminare – sulla questione preliminare relativa alla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e sulla connessa questione pregiudiziale, concernente l’ammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti della stessa, e non del concessionario. A tal fine, il giudice di rinvio si atterra’ al seguente principio di diritto: “nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione e’ parte quando oggetto della controversia e’ l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioe’, nei casi di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, ai quali va equiparata, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, l’ipotesi di omessa adozione dell’atto richiesto, come nel caso di silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata dal contribuente”. Il giudice di rinvio dovra’, poi, tenere conto anche del contrasto della norma di cui alla Legge n. 289 del 2002, articolo 12 con il diritto comunitario, evidenziato da Cass. S.U. 3674/2010.

5. Il medesimo giudicante provvedere, infine, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo assorbiti il quarto ed il quinto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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