cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3596

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24539-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 293/2008 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica generale della Guardia di Finanza a carico di (OMISSIS), esercente attivita’ di odontotecnico, corredata da accertamenti bancari autorizzati sul conto corrente bancario a lui intestato e su quello cointestato alla moglie, l’amministrazione finanziaria assegnava al contribuente termine di giorni quindici, poi prorogato di ulteriori giorni dieci, per fornire la giustificazione dell’elenco di addebiti ed accrediti rilevati nel triennio 1998-2000.

A fronte di giustificazioni solo parziali, applicava la presunzione legale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, punto 2, e notificava tre distinti avvisi di accertamento, recanti la rideterminazione del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 39, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica cit. nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 51, 52, 53 e 75.

La C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto avverso tutti gli avvisi da contribuente, che proponeva appello chiedendo in via principale la riforma della decisione ed in via subordinata la rideterminazione dell’imponibile accertato.

La C.T.R. della Campania accoglieva parzialmente l’appello, osservando che il contribuente in sede contenziosa “aveva esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualita’ di intestatari o di firmatari degli assegni” e ritenendo comunque dovuto ogni sforzo per individuare la reale capacita’ contributiva del contribuente, il quale aveva evidenziato che, ove fosse stato applicato il metodo parametrico, l’importo dei maggiori ricavi sarebbe stato pari a sole lire 12.537.000 per l’anno 1998, lire 15.000.000 per l’anno 1999 e lire 2.390.000 per l’anno 2000; importi conformemente ai quali la C.T.R. rideterminava percio’ il reddito del contribuente.

Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 10.11.2008 e non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre rilevare che con una serie di comunicazioni, l’ultima delle quali depositata in data 13.11.2013, l’Agenzia delle entrate ha dato atto che la controversia e’ stata definita con condono Decreto Legge n. 98 del 2011, ex articolo 39, comma 12, per l’annualita’ di imposta 2000, in ordine alla quale ha percio’ chiesto dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio, salva la sua prosecuzione per le due restanti annualita’ 1998 e 1999, in relazione alle quali puo’ valere quanto segue.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1 punto 2 in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello… (il quale ha ritenuto, in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, superata la presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 prevede, per gli accertamenti nei confronti dei soggetti con obbligo di contabilita’, di considerare direttamente come ricavi i prelevamenti e in genere consente di porre a base degli accertanti i dati e gli elementi risultanti dai conti. Disposizione che viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’ nel senso che (…) non e’ sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme di pertinenza del cointestatario del conto, ma e’ necessario che egli fornisca, come avrebbe dovuto fare con riguardo alla fattispecie concreta, in esame, la prova analitica della inerenza alla sua attivita’ di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto”.

2.1. Il motivo e’ infondato.

2.2. Esso muove da un erroneo presupposto di fatto, e cioe’ che il giudice d’appello abbia ritenuto superata la presunzione di cui alla norma indicata in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, quando dallo stesso tenore del quesito si evince chiaramente come la contestazione verta solo sul tipo di prova contraria da questi fornita; in altri termini, lo stesso quesito non configura una violazione di legge, bensi’ una questione di valutazione del materiale probatorio offerto.

3. Con il secondo mezzo viene denunciata la “insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, osservandosi, in sintesi, che “I giudici di appello… hanno emesso una sentenza motivata in modo insufficiente su un punto decisivo della controversia, non pronunciandosi circa le ragioni per cui hanno ritenuto attendibile e veritiera la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, le ragioni per cui non hanno reputato fondato l’accertamento operato dall’ufficio finanziario ed il metodo di calcolo utilizzato. Non hanno preso posizione sulle eccezioni analitiche contenute nell’atto di appello, che hanno condotto alla ricostruzione induttiva dei ricavi (…) In conclusione (…) sarebbe stato onere dei giudici verificare se la documentazione prodotta dal contribuente era idonea a superare la presunzione relativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1 punto 2. In altre parole, i giudici avrebbero dovuto verificare, esaminando la singola documentazione prodotta, alla luce dei rilievi formulati dall’ufficio, se il contribuente nella fattispecie in esame era stato in grado di vincere la presunzione relativa offrendo idonea prova contraria, volta a dimostrare la inesattezza della ricostruzione dei ricavi professionali operata dall’ufficio”.

3.1. Il motivo merita accoglimento.

3.2. Invero, sebbene l’amministrazione finanziaria avesse puntualmente dedotto, nella memoria difensiva d’appello, una serie di circostanziate contestazioni sulla attendibilita’ della documentazione prodotta dal contribuente (tutte trascritte in ricorso, segnatamente alle pagine 15-17, in ossequio al principio di autosufficienza), il Collegio regionale si e’ limitato a rilevare sul punto, del tutto genericamente, che il contribuente “in sede contenziosa ha esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualita’ di intestatari o di firmatari degli assegni”, senza prendere in esame, come sarebbe stato necessario, le specifiche contestazioni di parte appellata. La censura di insufficienza motivazionale appare dunque fondata, e merita di essere emendata in sede di rinvio.

4. Anche il ricorso incidentale prospetta un vizio motivazionale della sentenza impugnata, per “contraddittorieta’ della motivazione circa un fatto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 5”, rappresentando che il giudice d’appello, dopo aver affermato che il contribuente avrebbe pienamente assolto in sede contenziosa ogni onere probatorio documentale, non ne ha tratto la logica conclusione dell’accoglimento integrale dell’appello, che ha infatti accolto solo parzialmente, rideterminando il reddito secondo il metodo parametrico evocato peraltro dallo stesso contribuente, ai sensi della Legge n. 549 del 1995. articolo 3, commi 181 e 184.

4.1. Anche in questo caso la contraddittorieta’ della motivazione e’ evidente, in quanto, ove l’onere probatorio gravante sul contribuente, ai fini del superamento della presunzione legale di cui all’articolo 32 piu’ volte citato, fosse stato effettivamente assolto in modo compiuto – cio’ che peraltro e’ stato contestato con il secondo motivo del ricorso principale, ritenuto meritevole di accoglimento – non vi sarebbe stato coerentemente spazio per l’applicazione del metodo parametrico.

5. La causa va dunque nuovamente rimessa al giudice d’appello, in diversa composizione, affinche’ siano sciolti i rilevati nodi di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo alle annualita’ 1998 e 1999, ferma restando la cessazione della materia del contendere per l’annualita’ 2000.

P.Q.M.

La Corte rigettato il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, accoglie altresi’ il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, limitatamente alle annualita’ 1998 e 1999, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere anche a regolare le spese del giudizio di legittimita’.

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