cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 28 novembre 2014, n. 25313

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE (OMISSIS), associazione professionale fra avvocati;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 72/11/08, depositata il 10 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, accogliendo l’appello dello Studio Legale (OMISSIS), associazione professionale fra avvocati, ne ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2004, essendo risultato dagli atti e documenti prodotti che nell’ambito dell’associazione professionale ricorrente i due avvocati associati esercitavano la propria attivita’ professionale senza ausilio di personale e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente, in assenza dei quali sarebbe oggi impossibile esercitare un’attivita’ autonoma, ed impiegando beni strumentali di limitate dimensioni. Ne’ l’esercizio professionale mediante associazione, evocante un minimo di organizzazione induceva, secondo il giudice d’appello, a diversa soluzione, dovendosi comunque esaminare caso per caso se ricorra il requisito dell’attivita’ autonomamente organizzata, non ravvisatile nella specie.
L’associazione professionale contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, l’amministrazione ricorrente assume che dinanzi ad uno studio associato tra professionisti debba ritenersi presunto il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sulla ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione con riguardo agli elevati compensi e alle elevate spese per beni immobili risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell’associazione professionale.
Il primo motivo del ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
In materia di IRAP, infatti, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dalla Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 1, comma 1, lettera c), secondo cui sono soggette all’imposta “le societa’ semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del tuir esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo t.u.”, e costituisce quindi presupposto d’imposta in base alla seconda parte del medesimo Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, comma 1, a tenore del quale “l’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi percio’ prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. n. 16784 del 2010).
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio e quelle dei due gradi di merito vanno compensate fra le parti, essendosi formato l’orientamento di riferimento in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’.

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