Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31122. Tutte le spese per il recupero crediti, anche quelle eccedenti il limite forfetario, dovevano intendersi a totale carico della cessionaria.

Tutte le spese per il recupero crediti, anche quelle eccedenti il limite forfetario, dovevano intendersi a totale carico della cessionaria.
L’assunto – centrale nel ragionamento della ricorrente – secondo cui le clausole contrattuali conferirebbero carattere di aleatorieta’ al rimborso della parte di oneri non coperti dalla percentuale forfettaria, affievolendone la relativa pretesa a situazione di mera aspettativa, non trova oggettivo riscontro nel tenore delle stesse, prevedendosi in esse la mera posposizione dei crediti medesimi ad altri pattiziamente riconosciuti come pozioni, con incidenza pertanto non gia’ sull’an del credito quanto piuttosto sulla sua garanzia patrimoniale, solo indirettamente limitata per effetto della preferenza convenzionalmente riconosciuta ad altri crediti.

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31122
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7627/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS) a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 426/4/12 depositata il 1 agosto 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato dello Stato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) a r.l. ricorre, con due mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la ripresa, a fini Irpeg e Irap per l’anno 2003, di oneri per Euro 70.762,14, sostenuti per il recupero di crediti cartolarizzati.
Si trattava di crediti in sofferenza che la banca aveva ceduto pro soluto alla societa’ (OMISSIS), contestualmente obbligandosi a provvedere, in nome e per conto della cessionaria, munita di apposita procura, al loro recupero, con il compimento di tutte le operazioni necessarie, anche giudiziarie, dietro un compenso forfettario per le spese e gli oneri sostenuti, sugli incassi realizzati.
Ritenevano i giudici d’appello che, ai sensi della convenzione stipulata tra la Banca ricorrente e la (OMISSIS), tutte le spese per il recupero dei crediti, anche quelle eccedenti il limite forfettario, dovevano intendersi a totale carico della predetta cessionaria, qualunque ne fosse il risultato. Osservavano che, in tale contesto, la Banca cedente agiva quale mandataria in nome e per conto della cessionaria e che ad essa spettavano, pertanto, ai sensi dell’articolo 1720 c.c., il rimborso delle spese anticipate, con gli interessi legali, e, se convenuto, anche un compenso forfettario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la societa’ contribuente deduce “insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al trattamento degli oneri derivanti dal recupero dei crediti cartolarizzati e/o violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la sentenza impugnata non illustra i motivi per i quali gli esborsi sostenuti da essa contribuente, ai fini del recupero dei crediti cartolarizzati, dovrebbero essere considerati anticipazioni, con conseguente violazione anche del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4), che impone al giudice di illustrare i motivi della decisione.
La censura e’ inammissibile prospettando essa vizi tipologicamente distinti e incompatibili (violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, configurabile in caso di motivazione totalmente mancante o apparente, e vizio di omessa motivazione) in relazione alla medesima doglianza (v. Cass. 14/09/2016, n. 18021; Cass. 23/09/2011, n. 19443).
Occorre al riguardo rammentare, infatti, che la violazione della norma processuale citata (integrante error in procedendo denunciabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) si configura soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice – ovvero sia meramente apparente – ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nell’ambito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura con la quale si deduca la mancata (o insufficiente o contraddittoria) valutazione di alcuni dei fatti (controversi e decisivi) posti a fondamento della domanda o della eccezione medesima.
Puo’ comunque soggiungersi che la doglianza e’ infondata sotto entrambi i profili.
Non puo’ infatti dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata (configurazione dei costi quali mere anticipazioni rimborsabili dal mandante ex articolo 1720 c.c.).
Quanto poi alla congruita’ della motivazione, omette la ricorrente di illustrare i fatti controversi che, idonei a condurre in modo univoco a una diversa qualificazione, non sarebbero stati considerati dalla C.T.R..

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