Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 3 dicembre 2014, n. 25563

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) che, unitamente all’avv. (OMISSIS), lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 49, n. 32/49/10 del 21 gennaio 2010, depositata il 12 marzo 2010, notificata il 7 aprile 2010;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 7 novembre 2014 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. (OMISSIS) per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione del rifiuto di autotutela opposto dall’amministrazione alla richiesta presentata dal contribuente in relazione ad una cartella esattoriale per omesso versamento IRAP e tardivo versamento IVA divenuta definitiva: l’annullamento della cartella in autotutela era domandato in ragione di un evidente errore materiale commesso dal contribuente nella redazione della dichiarazione relativamente all’IRAP e, quanto all’IVA, per addebitabilita’ della tardivita’ del versamento alla banca delegata.
La Commissione adita rigettava il ricorso. L’appello della societa’ contribuente era accolto con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la societa’ contribuente con controricorso.
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto illegittimo il rifiuto di autotutela non in base a considerazioni attinenti a un esercizio illegittimo del potere dell’Ufficio, ma in base a valutazioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
Il motivo e’ fondato. Ha ritenuto, infatti, questa Corte che “in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19 e non e’ quindi impugnabile, sia per la discrezionalita’ da cui l’attivita’ di autotutela e’ connotata in questo caso, sia perche’, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimita’ di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass. n. 3698 del 2009; v. nello stesso senso Cass. n. 15220 del 2012). Inoltre, questa stessa Corte ha rilevato che “il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non puo’ limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela puo’ essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimita’ del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria” (Cass. n. 11457 del 2010; v. nello stesso senso Cass. n. 15194 del 2014).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedera’ anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

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