cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 5 giugno 2015, n. 11663

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2558/2010 proposto da:

(OMISSIS) SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI MERANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2008 della COMM. TRIBUTARIA 2 GRADO di BOLZANO, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 14.12.2005, il Comune di Tesimo notificava alla (OMISSIS) s.a.s. un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Merano, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA dovuta dalla societa’ per l’anno di imposta 1998. In data 23.12.2005, (OMISSIS), cittadina svizzera di madrelingua tedesca e residente nella Provincia di (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante di detta societa’, sollevava l’eccezione di nullita’ dell’avviso di accertamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 8, richiedendo la traduzione dell’atto nella propria lingua madre (tedesco). A tale istanza non faceva, peraltro, seguito determinazione alcuna da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2. In data 21.10.2008, l’Ufficio notificava, quindi, alla predetta societa’, una cartella di pagamento, richiedendo alla medesima il pagamento delle somme dovute, costituenti oggetto del precedente avviso di accertamento.

3. La cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo venivano impugnate dalla (OMISSIS) s.a.s. dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, che rigettava il ricorso.

4. L’appello proposto dalla contribuente veniva, del pari, rigettato dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, con sentenza n. 22/3/2008, depositata il 4.12.2008, con la quale il giudice di seconde cure riteneva che la (OMISSIS), in quanto cittadina svizzera, non potesse fruire dei diritti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 8, non avendo, tra l’altro, la medesima prodotto – entro dieci giorni dalla proposizione dell’eccezione di nullita’, ai sensi dell’articolo 9 del decreto cit. – il certificato di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, articolo 18.

5. Per la cassazione della sentenza n. 22/3/2008 ha proposto, quindi, ricorso la (OMISSIS) s.a.s. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la (OMISSIS) s.a.s. denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, articoli 99 e 100, Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 1 e ss., articoli 3, 6 e 24 Cost., articolo 6 del Trattato CE e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, articolo 18, nonche’ l’omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere che le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, e, segnatamente, l’articolo 8, che consente al cittadino italiano di lingua tedesca, residente nella Provincia di Bolzano, di eccepire la nullita’ dell’atto amministrativo notificatogli, per il mancato rispetto dell’articolo 7 dello stesso decreto, che impone, in tal caso, l’uso della lingua tedesca, non si applichi al caso concreto, nel quale il legale rappresentante della societa’ contribuente, sebbene non cittadino italiano, sia comunque di madre lingua tedesca e sia residente nella Provincia di Bolzano. Siffatta statuizione, a parere della ricorrente, colliderebbe – per contro – sia con i principi costituzionali di uguaglianza, di tutela delle minoranze linguistiche e di garanzia del diritto di difesa (articoli 3, 6 e 24 Cost.), sia con i principi comunitari in materia di divieto di discriminazioni (articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), e sarebbe, altresi’, in contrasto con significative pronunce giurisdizionali, sia nazionali che comunitarie.

1.2. Ne deriverebbe – secondo l’istante – la nullita’ dell’avviso di accertamento a monte della cartella di pagamento impugnata, tanto piu’ che all’istanza di nullita’ non aveva fatto seguito alcuna determinazione espressa da parte dell’autorita’ competente, e, di conseguenza, la tardivita’ dell’accertamento fiscale effettuato dall’Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento, non essendo stato l’avviso di accertamento a monte tale atto ritualmente notificato alla contribuente.

1.3. Ne’, d’altro canto, quest’ultima avrebbe potuto produrre – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello – il certificato di appartenenza ad uno dei gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, articolo 18, atteso che tale certificazione e’ rilasciata ai soli cittadini italiani residenti in detta Provincia, chiamati a dichiarare la loro appartenenza ad uno di detti gruppi in sede di censimento generale della popolazione altoatesina, alla quale la legale rappresentante della societa’ ricorrente non appartiene, per essere cittadina svizzera. 2. Le censure suesposte sono infondate.

2.1. Va premesso, infatti, che il Comune di Tesimo (BZ) notificava alla (OMISSIS) s.a.s., in persona della legale rappresentante (OMISSIS) – cittadina svizzera di madrelingua tedesca, residente nella provincia di Bolzano – dapprima un avviso di accertamento, poi, una cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA dovuta dalla societa’ per l’anno di imposta 1998. Orbene, la CTR ha confermato la decisione di prime cure, che aveva dichiarato la legittimita’ della cartella, sebbene l’avviso di accertamento a monte fosse stato redatto in lingua italiana, ed ancorche’ la (OMISSIS) ne avesse richiesto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 8, la traduzione in lingua tedesca, deducendo la nullita’ dell’atto medesimo per violazione della disposizione (articolo 7) che impone il rispetto della madrelingua anche negli atti amministrativi.

2.2. La pronuncia di seconde cure si fonda su tre ordini di ragioni: a) non tutti i soggetti, ma solo i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano possono sollevare l’eccezione di nullita’ di atti amministrativi, nella specie tributari, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 8, comma 1, laddove, nel caso concreto, la (OMISSIS) aveva la cittadinanza svizzera al momento della notifica della cartella di pagamento; b) il diritto all’uso della propria lingua madre, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari, puo’ essere riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani appartenenti ad una determinata minoranza linguistica, anche – ai sensi dell’articolo 6 del Trattato CE – ai cittadini di altri Stati dell’Unione Europea, alla quale non appartiene, peraltro, la Svizzera, nazione di origine della (OMISSIS); c) quest’ultima non ha prodotto il certificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, articolo 18, al fine di comprovare l’appartenenza ad uno dei gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, con la conseguenza che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articolo 9, commi 1 e 4, l’eccezione di nullita’ della cartella di pagamento e’ da considerarsi infondata anche sotto tale profilo, continuando l’atto a produrre i suoi effetti nella lingua in cui e’ stato redatto.

2.3. Nel ricorso per cassazione, la societa’ (OMISSIS) s.a.s. – per contro – deduce che, se e’ pur vero che l’articolo 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, nonche’ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articoli 7, 8 e 9, che hanno dato attuazione a tale Statuto nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, si riferiscono testualmente ai cittadini, il loro campo di applicazione dovrebbe, nondimeno, essere esteso anche ai soggetti residenti nella Provincia di Bolzano, sebbene non cittadini italiani. Tanto si desumerebbe, invero, sia dai principi costituzionali di uguaglianza, di tutela delle minoranze linguistiche e di garanzia del diritto di difesa (articoli 3, 6 e 24 Cost.), sia dalle disposizioni dell’articolo 6 del Trattato CE e dell’articolo 6 della CEDU. Il primo vieterebbe, infatti, ogni discriminazione effettuata sulla base della cittadinanza; il secondo sarebbe finalizzato a garantire l’effettiva difesa processuale, nella quale e’ ricompreso l’uso della propria lingua nel processo. Di conseguenza la domanda di traduzione dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere accolta dall’Amministrazione, essendone derivata, in mancanza, la nullita’ dell’atto impositivo a monte e la decadenza dell’Ufficio dall’esercizio del potere impositivo, esercitato tardivamente solo con la successiva cartella di pagamento.

2.4. Tali deduzioni della ricorrente sono infondate e non possono essere condivise.

2.4.1. Non e’, difatti, corretto l’assunto della ricorrente, secondo la quale le norme di cui all’articolo 100 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige e Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, articoli 7, 8, e 9, benche’ testualmente riferite ai soli “cittadini” (in tal senso, Cass. 20715/2012), dovrebbero essere estese – in forza dei principi costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di garanzia del diritto di difesa (articoli 3, 6 e 24 Cost.), e delle disposizioni dell’articolo 6 del Trattato CE e dell’articolo 6 della CEDU – anche ai soggetti di lingua tedesca, sebbene non cittadini italiani, ma che abbiano la loro residenza nella Provincia di Bolzano, come si desumerebbe, altresi’, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.

2.4.2. Ed invero, non giova, anzitutto, alla tesi della ricorrente la richiamata decisione della Corte di Giustizia 24.11.1998, C- 274/96, Bickel e Franz, posto che tale sentenza si riferisce allo specifico caso in cui il diritto dei cittadini di uno Stato membro (Italia) di avvalersi, in un procedimento giudiziario penale, di una lingua diversa da quella principale del medesimo Stato membro, non venga garantito anche “ai cittadini degli altri Stati membri”, ma appartenenti al medesimo gruppo linguistico, che “circolano e soggiornano” nel territorio dello stesso Stato. E difatti, tale principio e’ stato affermato con riferimento ad una fattispecie concernente un cittadino austriaco ed un cittadino tedesco che circolavano nel territorio della Regione Trentino Alto Adige, sottoposti a procedimento penale dinanzi al Pretore di Bolzano, ipotesi nella quale la Corte ha ravvisato un contrasto del diritto nazionale con l’articolo 6 del Trattato CE.

E’ del tutto evidente, pertanto, che la succitata decisione non si attaglia al caso di specie, nel quale la (OMISSIS) risulta essere, non una cittadina di uno Stato dell’Unione Europea, bensi’ una cittadina di nazionalita’ svizzera e, quindi, extracomunitaria.

2.4.3. Il principio suesposto e’ stato, peraltro, piu’ di recente ribadito, sempre in relazione alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, con riferimento al procedimento civile italiano e, in generale, a qualsiasi altro procedimento giudiziario, ma anche in questo caso con riferimento ad una cittadina tedesca, da C. Giust. 27.3.2014 n. 322, C-322/13, Ruffer e Pokorna’. Secondo tale sentenza, invero, gli articoli 18 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (principi di non discriminazione e di libera circolazione) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro (Italia) che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato (Provincia di Bolzano), una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale, e non anche ai cittadini degli altri Stati membri.

Per il che anche alla stregua di tale decisione, il diritto all’uso della madrelingua tedesca puo’ essere riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani di lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano, ai soli cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea appartenenti allo stesso gruppo linguistico, tra i quali non rientrano i cittadini svizzeri.

2.4.4. Neppure giova alla (OMISSIS), poi, invocare le sentenza del Consiglio di Stato n. 6817/2006, che richiama la menzionata decisione della Corte di Giustizia del 24.11.1998, atteso che detta sentenza del supremo consesso amministrativo si riferisce anch’essa ad un cittadino tedesco, ovverosia ad un soggetto appartenente all’Unione Europea, a differenza della (OMISSIS).

2.4.5. D’altra parte, che le norme suindicate siano dettate con specifico riferimento ai soli cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della Provincia di Bolzano (fatta salva la vista estensione, non a tutti i soggetti di lingua tedesca che si trovino in tale Provincia, ma ai soli cittadini degli altri Stati membri della U.E.) e’ affermato anche nella decisione della Corte Costituzionale n. 213/1998 – pure citata dalla ricorrente – dalla quale si evince, infatti, che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, sono finalizzate alla “protezione della minoranza italiana di lingua tedesca”. Neanche la decisione in parola, pertanto, citata impropriamente dalla ricorrente, giova alla tesi dalla medesima propugnata nel ricorso per cassazione.

2.4.6. Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali del 4.11.1950, ratificata con Legge n. 848 del 1955, nella parte in cui fa riferimento (comma 3, lettera a) alla necessita’ che l’accusato sia informato degli addebiti mossigli “in una lingua che comprende”, e’ evidente che la violazione di tale norma – dettata, peraltro, specificamente per il processo – non determina di per se’ la nullita’ del procedimento e della sentenza che lo conclude, laddove la parte non alleghi e dimostri che la mancata traduzione degli atti nella propria lingua le abbia impedito i propri diritti di azione e di difesa (Cass. 1820/2005). Senonche’, nel caso di specie, la ricorrente si e’ limitata ad affermare, sul piano generale ed astratto, che “l’Italia e’ vincolata al principio in materia di diritto di difesa di cui all’articolo 6, comma 3 della CEDU”, anche con riferimento alla lingua da usare nel procedimento, ma non ha neppure dedotto, tanto meno dimostrato, quale vulnus nel diritto di difesa abbia in concreto subito la societa’, ovverosia quali ricadute anche sulla sua difesa in giudizio si siano prodotte per effetto della mancata traduzione della cartella di pagamento (atto amministrativo e non processuale) in lingua tedesca.

2.5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la censura in esame deve essere disattesa, risultandone assorbiti i profili di doglianza concernenti l’allegazione della certificazione di appartenenza linguistica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, articolo 18.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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