Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 ottobre 2016, n. 19860

La negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per li quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 5 ottobre 2016, n. 19860

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21053/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso io studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata l’08/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE NASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 13/7/2012, depositata l’8/2/2012, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, nei confronti di (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, perche’ non preceduta dall’invio di un avviso di accertamento, adempimento ritenuto necessario avendo l’Amministrazione proceduto al recupero del maggior credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, indicato nel modello UNICO/2007, per l’anno 2006, come proveniente da precedente dichiarazione, credito dell’importo di Euro 342.190,00 risultato, a seguito di controllo automatizzato, inesistente.
Deduce l’Ufficio ricorrente, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, vizio nel quale la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa confermando l’annullamento della cartella pur in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Secondo la difesa erariale, l’Amministrazione si sarebbe limitata a disconoscere l’esistenza di un credito di imposta e la spettanza del relativo diritto alla compensazione sulla scorta della non corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione 2007 con quelli indicati in dichiarazioni per anni precedenti, e gia’ in possesso dell’Ufficio, donde la legittimita’, in sede di controllo formale, del recupero della somma indebitamente compensata mediante l’emissione della cartella di pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis.
La societa’ contribuente, che resiste con controricorso, ha depositato memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c., con la quale evidenzia, tra l’altro, che il disconoscimento del credito d’imposta portato in compensazione dalla COOPERATIVA trova il suo presupposto fattuale, per quanto dedotto dalla stessa Agenzia ricorrente in corso di giudizio, nel superamento del limite “de minimis” di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, verifica non riconducibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte pubblica, ad un mero controllo cartolare.

IN DIRITTO

Il motivo non appare meritevole di accoglimento.
Sulla scorta, infatti, di un ormai consolidata giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, e’ ammissibile, e puo’ evitare l’attivita’ di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. nn. 8140 del 2012, 14070 del 2011 e n. 12762 del 2006), questa Corte ha avuto modo di precisare che “con tali modalita’ non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, nell’ordinanza n. 5318 del 2012, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non puo’ essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”. Da tali principi, enunciati in fattispecie che presenta indubbiamente profili di analogia con quella in esame – trattandosi comunque del potere dell’Ufficio di recuperare tramite cartella di pagamento somme in relazione alle quali il contribuente ha ritenuto che il proprio debito tributario, pur dichiarato esistente, risultasse tuttavia estinto per l’esistenza di poste creditorie da lui vantate verso il Fisco, ma da quest’ultimo disconosciute – discende che il disconoscimento del credito di imposta del contribuente non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero, con – motivata – revoca, L. n. 388 del 2000, ex articolo 7, comma 10, del beneficio in oggetto.
Nella specie, la COOPERATIVA aveva utilizzato in compensazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, un credito L. n. 388 del 2000, ex articolo 7, e L. n. 289 del 2002, articolo 63, d’importo ritenuto dall’Ufficio eccedente la misura stabilita dal comma 10, della prima disposizione – che circoscrive il riconoscimento del maggior credito d’imposta per incentivi occupazionali nei limiti della regola “de minimis” e cioe’ dell’importo di Euro 100.000 nel triennio, al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’articolo 92 (poi 87) del Trattato CE) – questione di natura giuridica, dirimente, esplicitata dalla difesa erariale con le deduzioni svolte nel corso del giudizio e dalla cui soluzione discende l’accertamento della sussistenza dei presupposti del potere dell’Amministrazione di procedere al recupero d’imposta nei confronti del contribuente. Si tratta di questione che non puo’ essere fatta valere in una sede nella quale sono possibili solo controlli della dichiarazione meramente cartolari o correzioni di errori materiali o di calcolo.
Le spese di questo grado possono essere compensate, in considerazione del carattere esclusivamente procedimentale delle ragioni della decisione, che rappresenta un giusto motivo ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

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