Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 ottobre 2016, n. 19862

In base al principio di conservazione dei negozi giuridici processuali, la posizione topografica della procura è idonea, salvo che dal suo testo si ricavi il contrario, a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 5 ottobre 2016, n. 19862

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Raffaele – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12282-2010 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 02/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al ricorso e alla memoria e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 1 dicembre 2009 la Commissione tributaria regionale di Venezia respingeva l’appello proposto da (OMISSIS) srl avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza in data 25 febbraio 20091 la quale aveva dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IVA, IRPEG, IRAP 2004. La CTR fin particolare/ribadiva che non poteva considerarsi quale “procura alle liti” il mandato apposto in calce al ricorso di primo grado e che pertanto lo stesso doveva considerarsi non sottoscritto, con la conseguente inammissibilita’
2. La sentenza e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) che deduce cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del processo di cassazione le parti hanno depositato memorie.
3. Con ordinanza in data 8 febbraio 2012 la Sezione 6 ha trasmesso gli atti a questa Sezione, non ravvisando i presupposti per pronunciarsi ex articolo 375 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono fondati nonche’ dirimenti/assorbenti degli altri proposti.
4.1 Con la terza e la quarta censura la ricorrente lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione/falsa applicazione rispettivamente di alcune disposizioni legislative, speciali e codicistiche, in tema di procura alle liti e di sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio tributario. Critica pertanto essenzialmente la perentoria affermazione della CTR sia che la procura in atti non potesse considerarsi “alle liti” sia che, comunque, il ricorso non potesse considerarsi sottoscritto e quindi comunque inammissibile.
Le censure sono fondate.
Risulta invero piuttosto evidente che con le proprie considerazioni e statuizioni il giudice di appello, confermando quelle omologhe di primo grado, sia incorso nei vizi denunciati.
Anzitutto va ribadito il condivisibile principio che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della specialita’, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito e’ con certezza deducibile, in base all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell’articolo 83 c.p.c. (nella nuova formulazione di cui alla L. n. 141 del 1997) per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. Pertanto risulta irrilevante l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto valida la procura apposta a margine del ricorso ancorche’ essa risultasse conferita con l’espressione “delego a rappresentarmi in tutti i gradi”)” (ex pluribus, Sez. L., 11741 del 2007).
Ancorche’ tale arresto riguardi specificamente il ricorso per cassazione e la “specialita’” della relativa procura defensionale, tuttavia esprime la piu’ generale considerazione che “la posizione topografica della procura” sia “idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede”.
Il che e’ appunto incontrovertibilmente avvenuto nel caso che occupa, posto che la procura e’ stata apposta in calce ad un atto che non e’ dubitabile si riferisse alla controversia tributaria de qua, a partire dalla sua univoca intestazione.
Dal contesto dell’atto quindi si deduce la chiara volonta’ di (OMISSIS) srl di conferire al rag. (OMISSIS) non il limitato incarico di rappresentarla nel procedimento di accertamento in base agli studi di settore, bensi’ quello piu’ ampio della difesa nella fase processuale conseguente all’emissione dell’atto impositivo, sicche’ la limitativa indicazione “in sede propria” non puo’ essere intesa che frutto di una banale, quanto irrilevante, trascuratezza.
Ne consegue che la CTR ha violato il principio di conservazione dei negozi giuridici processuali quale emerge dagli articoli 1367 e 1369, c.c., articoli 156 e 159 c.p.c., trattandosi di vizio rilevabile in questa sede – secondo la giurisprudenza di questa Corte per la quale “La procura “ad litem” e’ atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’articolo 1367 c.c., e articolo 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell’atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l’interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruita’ argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell’ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’” (Sez. 3, n. 1419 del 2011; conf. Sez. 1, 21924 del 2006)- posto che il giudice di appello si e’ assertivamente limitato ad escludere la validita’ della procura de qua.
Conseguentemente nemmeno puo’ ravvisarsi alcuna mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, essendo lo stesso sottoscritto non solo dalla parte, ma anche contestualmente dal difensore legittimato della stessa ed autenticante.
Anche tale denunciato vizio e’ dunque sussistente.
5. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

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