cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 6 marzo 2015, n. 4567

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del I.r.p.t., rappr. e difesa – dagli avv. (OMISSIS) del foro di Verona e (OMISSIS) del foro di Roma, elett dom. presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) del foro di Treviso e dall’avv. (OMISSIS) del foro di Roma, elett dom. presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Veneto 22.11.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avv. (OMISSIS) per il ricorrente, (OMISSIS) per la controricorrente (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) impugna la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto 22.11.2007 che, accogliendo l’appello della contribuente (raggiunta da un’iscrizione a ruolo su debiti della societa’ in accomandita, di cui era accomandante) avverso la sentenza di C.T.P. Treviso n. 51/03/2005, ha annullato la cartella di pagamento, gia’ recante il pagamento di euro 116.026,96 e dovuta a titolo di ILOR della societa’ per il 1994 in dipendenza di sentenza della locale C.T.P., sul preliminare vizio della notifica dell’atto.

La C.T.R. in particolare, constatando il difetto della relata di notifica e della prova dell’avvenuta consegna dell’atto nelle forme di rito, nemmeno riscontrandosi l’identita’ del soggetto notificatore, qualifico’ l’adempimento come non avvenuto e dunque inesistente la notifica della cartella stessa.

Il ricorso e’ affidato a due motivi, Agenzia delle Entrate si e’ costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione, la contribuente si e’ difesa con controricorso.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge quanto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e alla Legge n. 890 del 1982, articolo 14, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, avendo la C.T.R. erroneamente trascurato il valore di norma speciale delle predette disposizioni rispetto a quelle ordinarie del codice di rito, in tema di notifica di atti processuali e dunque potendo la cartella esattoriale essere direttamente e percio’ validamente notificata dall’agente della riscossione mediante mero invio in plico chiuso spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre formalita’.
Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione di legge con riguardo all’articolo 156 e 160 c.p.c., avendo la C.T.R. errato laddove ha ritenuto che la mancanza della relata fosse causa di inesistenza della notificazione, mentre la cartella risultava ricevuta dalla parte, che mai aveva contestato la circostanza e dunque doveva ritenersi raggiunto lo scopo della norma.
1. Il primo motivo sfondato, con conseguente assorbimento del secondo. Parte ricorrente ha sufficientemente indicato la ratio decidendi censurata, in fatto l’unica, consistente nella affermata inesistenza della notifica della cartella esattoriale, espletata mediante il servizio postale ma non corredata della relata. Orbene, la questione ha trovato trattazione e convincenti conclusioni presso la giurisprudenza di questa Corte, ove si e’ deciso che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, “senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.”(Cass. 16949/2014). In materia, Cass. 6395/2014 ha specificato che tale validita’ ha causa nel fatto che “e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26,” secondo cui il concessionario – come visto – e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Tali precedenti traggono origine dal primo chiaro arresto con cui questa Corte affermo’ che la cartella esattoriale puo’ essere notificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e’ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (e si aggiunse che “se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalita’ della persona cui l’atto e’ stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto e’ pur tuttavia valido, poiche’ la relazione tra la persona cui esso e’ destinato e quella cui e’ stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata), (Cass. 11708/2011, e sul tema gia’ Cass. 14327/09).
2. Va poi riconosciuto che non puo’ essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad Agenzia delle Entrate, dovendosi aver riguardo all’intero oggetto del giudizio – ove la ricorrente non ha impugnato la cartella esattoriale solo per vizi propri dell’atto e della sua notifica – ed alla natura preliminare sinora assunta dalla statuizione che in secondo grado lo ebbe a definire, senza entrare nel merito della sussistenza della pretesa tributaria, su cui le parti saranno chiamate al contraddittorio in sede di rinvio. Ne consegue che correttamente il ricorso doveva essere notificato anche all’ente impositore (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R., anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia a C.T.R. Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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