Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 settembre 2016, n. 17829

L’Ufficio non può procedere a ridurre l’importo del credito risultante dalla dichiarazione senza effettuare alcuna comunicazione e soprattutto una richiesta di documenti al contribuente

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 9 settembre 2016, n. 17829

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 12/20/09, depositata il 14 gennaio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato (OMISSIS) per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata dichiarata l’illegittimita’ del rigetto parziale della richiesta di rimborso di un credito d’imposta (pari a circa Lire 913.398.000) esposto nella dichiarazione dei redditi dell’anno 1991 dalla (OMISSIS) s.p.a., credito del quale si era resa cessionaria la (OMISSIS) s.p.a..
In particolare, l’Ufficio, in data 27 novembre 2004, aveva emesso, in favore della cessionaria, un avviso di pagamento di Euro 341.333,34 (pari a Lire 660.913.506), senza motivare in ordine al mancato rimborso dell’importo residuo, di Euro 130.397,35 (pari a Lire 252.484.477).
Il giudice d’appello ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Ufficio, che si era limitato a ridurre l’importo del credito risultante dalla dichiarazione (per carente documentazione delle ritenute subite sugli interessi attivi bancari) senza effettuare alcuna comunicazione ne’ richiesta di documenti alla contribuente: e cio’ in violazione sia del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 36 bis e 36 ter, sia della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente).
2. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, Decreto Legislativo n. 241 del 1997, articoli 13 e 16, L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5 e del Decreto Legislativo n. 32 del 2001, articolo 1.
Formula il quesito se, in caso di disconoscimento di un credito di imposta esposto nella dichiarazione ai fini IRPEG 1991, “all’esito della liquidazione formale della suddetta dichiarazione, l’ufficio sia tenuto a comunicare al contribuente il risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, come modificato dalla L. n. 241 del 1997, articolo 13 – pur trattandosi di dichiarazione presentata prima del 1 gennaio 1999 e non dopo, a mente della L. n. 241 del 1997, articolo 16”; e se tale obbligo “possa scaturire dalla previsione della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5 e Decreto Legislativo n. 32 del 2001, articolo 1, comma 1, lettera a) e b), entrati in vigore successivamente alla liquidazione della dichiarazione”.
1.2. Il motivo e’ infondato, in quanto deve ritenersi sussistente la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, citato articolo 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”, aggiungendo, per quanto qui rileva, che “la disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto”. E’ infine disposto che “sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.
Al riguardo, non e’ condivisibile il principio affermato da Cass. n. 25002 del 2009, secondo cui la norma, di natura procedimentale, non ha efficacia retroattiva e quindi non puo’ trovare applicazione con riferimento all’attivita’ accertativa dell’amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d’imposta: proprio, infatti, la natura procedimentale, e precettiva, della disposizione la rende – non retroattivamente, ma – immediatamente applicabile anche in relazione a rapporti gia’ insorti (in assenza di disciplina transitoria), risultando, pertanto, irrilevante l’anno di imposta cui il procedimento si riferisce.
Ne consegue che, nella fattispecie, poiche’, da un lato, il rimborso parziale del credito a seguito dell’attivita’ di liquidazione – e, quindi, il rigetto della richiesta per la parte non rimborsata (da ult., Cass. n. 8195 del 2015) – e’ stato effettuato nel 2004, e, dall’altro, non e’ contestato che si trattasse di un aspetto rilevante della dichiarazione, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullita’ per l’omesso invito alla contribuente a produrre la documentazione mancante.
2. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
3. La peculiarita’ della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

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