cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

ordinanza 15 maggio 2015, n. 20346

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLZANO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9/2013 GIUDICE DI PACE di CHIUSA, del 28/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.1.2014 il Giudice di Pace di Chiusa dichiarava, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, l’estinzione del reato di ingiuria ascritto a (OMISSIS), stante la particolate tenuita’ del fatto.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per violazione – del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’estinzione del reato e’ stata dichiarata perche’, stante la mancata comparizione della persona offesa, e’ stata presunta la mancanza di interesse di quest’ultima, sia al procedimento penale, sia al risarcimento danni; tale presunzione e’ infondata e viola il predetto articolo 34, comma 3, in quanto, dopo l’esercizio dell’azione penale, puo’ essere dichiarata l’estinzione del procedimento per la particolare tenuita’ del fatto, solo quando l’imputato e la persona offesa non si oppongono, cioe’ presentano il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento, richiedendo la norma la prova positiva della mancanza di un interesse (comma 2), e che rispettivamente l’imputato e la persona offesa non si oppongono (comma 3); dal verbale d’udienza del 28.1.2014 emerge: che vi e’ stata rinuncia all’audizione del teste (OMISSIS), con acquisizione del rapporto, che l’imputato non ha rilasciato dichiarazioni e che la persona offesa, (OMISSIS), era assente e/o irreperibile; pertanto, e’ palese la doppia violazione del citato articolo 34, comma 3, in quanto ne’ l’imputato, ne’ la persona offesa hanno prestato il loro consenso al venir meno della procedibilita’; inoltre, la persona offesa non e’ stata citata al processo, atteso che i Carabinieri di Ortesei restituivano l’atto di citazione della (OMISSIS) per irreperibilita’ della stessa, essendosi trasferita in Germania, a Dortmund; nessun tentativo e’ stato successivamente effettuato nella citta’ suddetta per accertare dove si trovasse la persona offesa, mentre e’ stato disposto il deposito della citazione in Cancelleria, sicche’ risulta provato che la persona offesa nulla sapeva del procedimento, nonche’ smentita la presunzione relativa ad una mancanza di interesse della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, rilevandosi un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ in merito all’interpretazione della mancata comparizione della persona offesa all’udienza innanzi al giudice di pace come opposizione alla dichiarazione di particolare tenuita’ del fatto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, u.c..

2. Nel procedimento innanzi al giudice di pace, l’applicazione dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto – che comporta esclusione di procedibilita’ – richiede, in caso di avvenuto esercizio dell’azione penate, come nella fattispecie in esame, la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa, in base alla chiara formulazione letterale del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 3.

3. Nella sentenza impugnata e’ stato evidenziato che la persona offesa non era comparsa all’udienza e da cio’ era possibile ricavare l’assenza di interesse al procedimento – non persistendo la p.o. nella richiesta di risarcimento e di condanna dell’imputato – e conseguentemente era possibile dichiarare l’estinzione del reato, una volta ritenuta la particolare tenuita’ del fatto. In definitiva, il giudice di pace ha considerato la mancata comparizione della p.o. quale espressione di non opposizione, con conseguente eliminazione della ragione ostativa alla declaratoria di estinzione del reato.

4. In merito alla valenza della mancata comparizione della p.o. all’udienza innanzi al giudice di pace si registrano due orientamenti.

4.1. Un primo orientamento, compiutamente richiamato dal P.G. ricorrente a fondamento del ricorso, esclude che la mancata comparizione della persona offesa in udienza possa costituire univoca. manifestazione di non opposizione, che puo’ essere segno di disinteresse sopravvenuto, ovvero di determinazione di non coltivare piu’ l’azione civile nel processo penale, ma non gia’ di volonta’ di non opporsi – peraltro, in via preventiva ed incondizionata – alla mera eventualita’ che il giudice, in esito a composita valutazione di un coacervo di elementi di giudizio, si avvalga della particolare statuizione di proscioglimento dell’imputato per speciale tenuita’ del fatto a lui ascritto (Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012, Rv. 254833). Se e’ pur vero, infatti, che la non opposizione dell’imputato e della persona offesa, necessaria ai fini dell’operativita’ dell’istituto in questione, puo’ essere verificata, oltre che a mezzo d’interpello o di spontanea dichiarazione dell’interessato, anche per fatti sintomatici, in quanto l’articolo 34, non richiede particolari modalita’ acquisitive, tuttavia, tali fatti devono essere univoci e concludenti, ossia specificamente rivelatori della volonta’ non ostativa all’evenienza che il procedimento penale si concluda con declaratoria di non procedibilita’, proprio in ragione dell’apprezzamento della particolare tenuita’ del fatto da parte del giudicante (cfr. Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004; Sez. 5, n. 7573 del 02/12/2004, rv. 230811; Sez.5 n. 33689 del 07/05/2009; Sez. 5, n. 49781 del 21/09/2012 Rv. 254833).

Recentemente e’ stato precisato, proprio con riguardo ad un caso in cui la persona offesa, irreperibile, non era comparsa, che la sua assenza non puo’ essere certamente “interpretata” come non opposizione “all’epilogo decisorio in questione, dovendo, viceversa, essere considerata un fatto neutro, certamente non espressivo di tale volonta’ (Sez. 5, n. 33763 del 09/07/2013 Rv. 257121).

4.1.1. A sostegno del ricorso il P.G. ricorrente richiama altresi’ le pronunce di questa Corte riguardanti il diverso tema della remissione tacita della querela, secondo le quali, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volonta’ di persistere nella stessa, si’ da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’articolo 152 c.p., comma 2, (Sez. U, n.46088 del 30/10/2008, Viele, rv. 241357; Sez. 4, n.18187 del 28/03/2013).

L’ipotesi richiamata, tuttavia, non induce a ritenere che medesime conclusioni debbano trarsi tout court per l’opposizione di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 3, atteso che per l’articolo 152 c.p… e’..il comportamento remissivo del querelante a determinare l’effetto estintivo, mentre nel caso di cui all’articolo 34, u.c., il comportamento dell’offeso e’ richiesto per impedire l’improcedibilita’.

4.2. Altro orientamento di questa Corte, invece, partendo dalla premessa che la dichiarazione di non procedibilita’ dell’azione penale non impedisce la proposizione dell’azione di risarcimento in sede civile, ha evidenziato che la decisione di non comparire all’udienza va ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioe’ della volonta’ di rinuncia all’esercizio di tutte le facolta’ consentite dalla legge, come la possibilita’ di opporsi alla dichiarazione di non procedibilita’ dell’azione per la particolare tenuita’ del fatto (Sez. 5, n. 9700 del 05/12/2008, Rv. 242971).

Tale pronuncia si pone nel solco di alcune pronunce di questa Corte (Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013), che mettono in risalto come il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, sia ispirato alla creazione di un diritto penale “mite”, efficace, ma non ingiustificatamente afflittivo, e tendenzialmente votato alla ricomposizione del conflitto causato dalla commissione del reato; sicche’ il fatto di particolare tenuita’ risponde pure alla necessita’ di escludere una indifferenziata applicazione delle medesime sanzioni di un ampio ventaglio di condotte criminose concrete, tra loro graduabili, in una rinnovata visione dell’articolo 3 Cost. (Cass. 26/10/2004, n. 41702).

Per l’applicazione del disposto dell’articolo 34, non e’ necessaria, peraltro, neppure la presenza di una persona offesa (Cass. 17/6/2003, n. 25917) ed e’ configurabile l’esercizio di un potere discrezionale, ma non arbitrario, non sindacabile se non nei limiti propri del giudizio di legittimita’ (Cass. 26/10/2004, n. 41702).

5. In base a quanto detto, pertanto, il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., perche’ chiariscano se al comportamento di per se’ neutro della assenza in giudizio possa ascriversi il significato positivo di opposizione alla dichiarazione di improcedibilita’.

P.Q.M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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