Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 maggio 2017, n. 22695

Interferenze nella vita privata con l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio per il titolare dello studio professionale che mette una penna con una telecamera nascosta nel bagno delle dipendenti.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 maggio 2017, n. 22695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/6/2016 della Corte d’appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marinelli Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’articolo 615-bis c.p., aggravato dall’avere commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio. La vicenda riguarda il collocamento nel bagno dello studio dell’imputato di una penna che occultava al suo interno una videocamera, la quale gli consentiva di procurarsi le immagini delle dipendenti dello studio mentre si spogliavano ed espletavano i propri bisogni fisiologici.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato con unico atto a firma dei propri difensori articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’apprezzamento delle risultanze probatorie, avendo il giudice d’appello derogato ai criteri di valutazione fissati dalla giurisprudenza con riguardo alle dichiarazioni delle parti civili, criteri ispirati al massimo rigore ed alla massima cautela come da costante insegnamento di questa Corte. In particolare, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione della persona offesa dal reato puo’ essere assunta anche da sola come fonte di prova senza che siano necessari ulteriori riscontri, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare la presenza non di una persona offesa, ma di ben sei parti civili deponenti, con gli effetti che ne derivano in ordine alla valutazione della loro credibilita’ soggettiva ed oggettiva. Peraltro la sentenza impugnata avrebbe solo apparentemente motivato in merito ad alcune divergenze risultanti dalle dichiarazioni delle parti civili ed in particolare: 1) sull’orario di ritrovamento della spy-cam riferito dalla principale accusatrice dell’imputato, (OMISSIS), nonche’ sull’orario riferito dalle altre parti civili circa il colloquio avuto tra le stesse appena dopo la scoperta, che sarebbero entrambi incompatibili con gli orari delle registrazioni presenti nel dispositivo; 2) sulle circostanze dell’incontro serale avvenuto tra le parti civili e i rispettivi mariti, in merito al quale ciascuna di esse fornisce una versione diversa in ordine all’identita’ e alle caratteristiche del supporto informatico impiegato per visionare il contenuto delle registrazioni, non riuscendo neppure a spiegare se trattavasi di un supporto in originale o in copia. Ulteriore profilo di illogicita’ e’ ravvisato inoltre nella spiegazione fornita dalla Corte circa il reiterato impiego, da parte della (OMISSIS) nel corso della sua deposizione, del termine “manipolazione”, soprattutto a fronte dei dubbi sollevati dalla difesa con il secondo motivo. La Corte territoriale avrebbe poi omesso di valutare nella sua motivazione le circostanze riferite dai testi della difesa e in particolare quella relativa alla volonta’ delle parti civili di creare una societa’ per esercitare la medesima attivita’ di consulenza svolta dal (OMISSIS), circostanza che avrebbe minato ulteriormente l’attendibilita’ del racconto delle parti civili. Non sarebbe poi dimostrato che il supporto informatico impiegato per operare le indebite registrazioni fosse davvero quello di recente acquistato dall’imputato, seppure di identico modello, attesa l’assenza di qualsivoglia tipo di accertamento sul numero seriale dello stesso, che sarebbe onere dell’accusa e non della difesa svolgere, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’appello. Infine si deduce l’incongruenza tra l’affermazione della Corte territoriale, che da’ atto di aver visionato in camera di consiglio il cd-rom contenente le immagini estrapolate dalla microcamera riscontrandovi la presenza di una persona di sesso maschile all’inizio della registrazione, e quanto invece risulta dal verbale degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, che in nessun modo menziona tale presenza.

2.2 Quanto al secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione all’articolo 354 c.p.p., comma 2 cosi’ come modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, articolo 9, comma 3. L’eccezione si basa sulla circostanza che le parti civili, e nello specifico la (OMISSIS), ha consegnato il dispositivo alla polizia solo dopo aver azionato nuovamente il dispositivo per errore, producendo altre registrazioni, e solo dopo aver visionato piu’ volte, scaricato e copiato il suo contenuto. Tale circostanza avrebbe, a parere della difesa, compromesso la genuinita’ della prova, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata.

2.3 Infine con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla denegato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante, non avendo la Corte territoriale tenuto in minimo conto l’incensuratezza e il contesto sociale e lavorativo nel quale l’imputato risultava inserito, non avendo specificato in cosa consista la “gravita’ della condotta” ascrittagli, e soprattutto avendo posto a fondamento del giudizio di equivalenza “il numero delle persone offese coinvolte”, che risulterebbero essere tre, e non sei, come erroneamente indicato nel capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Il primo motivo e’ interamente versato in fatto ed oltretutto generico nella quasi totalita’ delle sue censure.

2.1 La Corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha stimato il racconto delle persone offese credibile, coerente e non inficiato da contraddizioni, fornendo risposte precise e logiche in ordine a ciascuna delle questioni avanzate con il gravame di merito. In particolare sulle discrasie di orario ovvero sulle incertezze in merito alla natura del supporto contenente le immagini oggetto della visione “collettiva”, le doglianze risultano generiche nella misura in cui non viene evidenziata la decisivita’ delle circostanze prospettate, ne’ il ricorrente si e’ confrontato compiutamente con le logiche osservazioni rese dalla Corte territoriale in merito alla loro spiegazione. Quanto, invece, alla asserita “manipolazione” della spy-cam, il ricorso non indica gli elementi specificamente travisati o ignorati dal giudice dell’appello che smentirebbero l’attendibilita’ delle dichiarazioni della teste (OMISSIS), non confrontandosi ancora una volta con quanto illustrato dalla sentenza in merito al senso che deve essere attribuito al termine evocato dalla teste ed al contenuto effettivo dell’intervento operato sull’apparato, consistito nella mera rimozione del suddetto supporto dal luogo in cui era stato collocato, nella sua involontaria attivazione che ha causato la registrazione di immagini aggiuntive e nell’estrazione di copia del suo contenuto. Comportamenti di cui la difesa non ha saputo inoltre spiegare l’attitudine in concreto ad alterare effettivamente, come eccepito, la genuinita’ della prova.

2.2 Con riguardo al lamentato difetto di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa, la doglianza e’ manifestamente infondata, perche’ la circostanza oggetto delle evocate testimonianze e’ stata comunque oggetto di specifico esame da parte dei giudici dell’appello, i quali hanno evidenziato come i progetti “concorrenziali” delle persone offese siano stati ideati solo dopo la scoperta della microcamera. La doglianza si rivela comunque generica, giacche’ il ricorrente ha omesso di allegare o riportare nella loro integralita’ le dichiarazioni di cui si assume l’omessa considerazione, non consentendo in tal modo a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata del vizio denunziato.

2.3 Quanto poi all’omesso accertamento del numero seriale della microcamera, quelle del ricorrente sono censure frutto di un approccio atomistico al compendio probatorio di riferimento, atteso che il valore indiziario della circostanza e’ stato ritenuto dalla Corte nell’ottica della sua convergenza con gli altri elementi considerati e convergenti nell’individuazione dell’imputato quale autore del fatto per cui e’ processo. Non di meno la sentenza ha apprezzato il valore dell’indizio non solo sulla base della riscontrata identita’ del modello acquistato dal (OMISSIS) a quello della microcamera sequestrata, ma altresi’ in ragione del fatto che l’imputato non sia stato in grado di produrre l’apparecchio acquistato (dimostrando cosi’ che non si trattava di quella rinvenuta) e che il personale della Questura di Catania sia stato informato dell’acquisto e delle modalita’ con cui esso e’ avvenuto nell’immediatezza del sequestro. Considerazioni la cui tenuta logica e’ indubitabile e con le quali il ricorrente non si e’ sostanzialmente confrontato se non per denunciare un inesistente inversione dell’onere della prova.

2.4 Infine, neppure la circostanza che l’operante sentito in dibattimento in merito al contenuto delle riprese effettuate abbia menzionato la presenza di una figura maschile in esordio alla prima registrazione puo’ alterare il giudizio di attendibilita’ delle persone offese, dal momento che se, come afferma lo stesso ricorrente, non si ha motivo di dubitare di quanto direttamente percepito dai giudici visionando le immagini in camera di consiglio, lo stesso vale in riferimento alla veridicita’ di quanto affermato dalle suddette parti offese, essendo le rispettive ricostruzioni perfettamente sovrapponibili. Inoltre, a fronte di tali univoci riscontri, il ricorrente non spiega come si possa inferire dall’omissione in questione che il giudice di secondo grado sia incorso in un errore di valutazione ritenendo attendibili fonti che tali non erano.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ parimenti inammissibile.

3.1 Il ricorrente, come accennato, deduce la violazione dell’articolo 354 c.p.p. in merito alle modalita’ di acquisizione dei dati contenuti nella videocamera integrata nella penna rinvenuta da una delle persone offese nel bagno, eccependo la sua originaria manipolazione da parte delle persone offese che ne hanno avuto la disponibilita’ prima della loro formale acquisizione.

3.2 Manifestamente infondata e’ innanzi tutto la pretesa di espandere la portata del contenuto precettivo della disposizione evocata oltre l’ambito da quest’ultima tracciato e cioe’ quello della disciplina delle attivita’ della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato. In altri termini, contrariamente a quanto la difesa ha cercato assertivamente di sostenere e che non trova addentellato alcuno nemmeno nella citata Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, la suddetta disposizione prevede unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare modalita’ acquisitive idonee a garantire la conformita’ dei dati informatici acquisiti a quelli originalmente rinvenuti dalla stessa, giacche’ la genuinita’ di questi ultimi – e cioe’ la loro corrispondenza a quelli in origine formati – puo’ soltanto essere oggetto di valutazione in concreto da parte del giudice laddove dalle risultanze processuali emerga il sospetto di eventuali alterazioni precedenti all’intervento della polizia giudiziaria e non puo’, com’e’ ovvio, essere disciplinata dalla legge processuale.

3.3 In definitiva, la norma di cui si tratta riguarda esclusivamente il procedimento acquisitivo della prova nel corso dell’indagine ed e’ finalizzata a prevenire il rischio del suo inquinamento nel corso del medesimo, mentre la genuinita’ originaria della stessa e’ questione che attiene al merito della sua valutazione, che non puo’ essere dedotta sotto il profilo della violazione di legge – e men che meno, per le ragioni anzidette, dell’articolo 354 c.p.p. – bensi’ della tenuta della motivazione con la quale il giudice ha escluso il sospetto della sua alterazione. E come ricordato, con il motivo in esame, il ricorrente non ha dedotto vizi della motivazione inerente alla valutazione della prova, invece prospettati con il primo motivo e sui quali si rinvia a quanto gia’ illustrato in precedenza.

3.4 Sotto altro profilo deve in ogni caso osservarsi come le disposizioni contenute nell’articolo 354 c.p.p. non siano previste a pena di nullita’ o inutilizzabilita’ (ex multis Sez. 2, n. 29061 del 1 luglio 2015, P.C. in proc. Posanzini e altri, Rv. 264572) e come, pertanto, non sia possibile eccepire in sede di legittimita’ la loro ipotetica violazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) che per l’appunto limita la deducibilita’ del vizio in questione alle norme processuali assistite da sanzione. Ne’ vale in senso contrario l’ulteriore qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento proprio del limite della denunciabilita’ della violazione di norme processuali solo nel caso in cui cio’ determini una invalidita’ (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446).

4. Manifestamente infondato e’, infine, anche il terzo motivo di ricorso, se si considera che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee spetta al giudice di merito nell’esercizio del proprio potere discrezionale, avendo quest’ultimo soltanto l’obbligo di dimostrare di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’articolo 133 c.p., e gli altri dati significativi, apprezzati come prevalenti o assorbenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15 gennaio 2014, Manzari, Rv. 260415). Erronea e’ pertanto l’affermazione secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione lo stato di incensuratezza ed il buon inserimento sociale dell’imputato, cosi’ come capzioso risulta il riferimento all’errata formulazione del capo di imputazione in ordine al numero delle persone offese coinvolte. Correttamente infatti si sono ritenute “offese” in senso giuridico anche le dipendenti non direttamente riprese dalla microcamera, ma comunque abitualmente presenti in ufficio e dunque potenzialmente oggetto di indebite intromissioni (ex multis Sez. 6, n. 7550 del 26 gennaio 2011, M. e altro, Rv. 249322; Sez. 3, n. 27847 del 30 aprile 2015, R, Rv. 264196). E del pari inammissibili sono i rilievi in ordine al mancato chiarimento del motivo per il quale la condotta ascritta e’ stata ritenuta grave, bastando, a tal fine, che le ragioni della valutazione in tal senso operata emerga dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato, come avvenuto nel caso di specie.

5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro duemila alla cassa delle ammende, nonche’ alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.000 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende nonche’ alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3.000 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge

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