Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 12 luglio 2017, n. 34151

Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perche? sono, in realta?, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 12 luglio 2017, n. 34151

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte civile;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) – condomino di uno stabile condiviso con i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) – era stato condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’articolo 615 bis c.p. per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta suddetta, nonche’ “la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera. Secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, la telecamera inquadrava anche la porta d’ingresso dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), prospiciente quella dell’imputato, allorche’ era chiusa l’anta della finestra che illuminava il pianerottolo condominiale: anta che, proprio per evitare l’indebita interferenza, i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) cercavano di tenere sempre aperta.

2. La Corte d’appello di Palermo – andando di contrario avviso rispetto al giudice di prima cura – ha assolto (OMISSIS) per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’articolo 614 c.p. (richiamato dall’articolo 615 bis c.p.), e la telecamera di cui si discute – puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d’ingresso dell’imputato – “aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del (OMISSIS) e solo parte del pianerottolo”, tant’e’ che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.

3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile ( (OMISSIS)) lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 615 bis c.p. e l’illogicita’ della motivazione esibita dalla Corte d’appello.

3.1. Deduce, in primo luogo, che il giudice d’appello e’ incorso in “errore logico” allorche’ ha concluso che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d’ingresso dell’abitazione della parte civile, giacche’ i fotogrammi di cui e’ composto il fascicolo processuale – posti a base del convincimento espresso in sentenza – sono stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, e se e’ vero che nessuno di essi inquadra la porta d’ingresso dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), “e’ altrettanto vero che nel complesso essi mostrano almeno due diverse inquadrature del pianerottolo di cui si discute. Il che e’ chiaro segno del fatto che la telecamera fosse in grado di ruotare, in modo da riprendere angoli differenti del pianerottolo suddetto”. Non e’ senza rilievo, poi, che una parte dei fotogrammi fossero oscurati dall’anta della finestra del pianerottolo, giacche’ dietro quell’anta vi era la porta d’ingresso dell’abitazione della parte civile: segno che la telecamera, quando l’anta era accostata o addossata alla parete, poteva tranquillamente riprendere l’uscio di quest’ultima, come riferito – tra l’altro – dall’ (OMISSIS), le cui dichiarazioni sono state interamente pretermesse ( (OMISSIS) aveva riferito che, allorche’ apriva la porta della propria abitazione, la telecamera si accendeva, e che teneva accostata l’anta della finestra proprio per ostacolare le riprese del suo spazio privato). La Corte d’appello e’ incorsa, quindi, in un “travisamento del materiale di prova”.

3.2. Sotto altro profilo lamenta che la Corte d’appello abbia male interpretato l’articolo 615 bis e la giurisprudenza formatasi sul punto, in quanto il pianerottolo condominiale costituisce “appartenenza” di un luogo di “privata dimora” ai sensi dell’articolo 614 c.p. (richiamato dall’articolo 615 bis cit.).

4. Con “memoria di replica” del 26/5/2017 (OMISSIS) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ presuppone una situazione fattuale diversa da quella ricostruita dalla Corte d’appello. Questa, sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, ha concluso che la telecamera non riprendeva nessuno spazio privato del ricorrente, in quanto inquadrava solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale. Solo assertivo e’ il “travisamento del materiale di prova” lamentato dal ricorrente, trattandosi di censura non supportata dall’indicazione di altri elementi probatori – pretermessi dal giudicante e dotati di autonoma forza esplicativa – in grado di sovvertire il giudizio della Corte di merito, ne’ basata sulla evidenziazione di cesure logiche rinvenibili nel ragionamento da detta Corte sviluppato. In pratica, la censura si risolve in una lettura alternativa del materiale di prova e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dello stesso da parte di questa Corte, con cio’ rivelando la sua estraneita’ alla logica del giudizio di legittimita’.

2. Il secondo motivo e’ infondato. L’articolo 615 bis c.p. e’ funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle “appartenenze” di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l’oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato cio’ che avviene in quello spazio.

Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perche’ sono, in realta’, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’articolo 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10-11-06 n. 5591, Rv. 236120, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del “pianerottolo” di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25-10-06, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attivita’ di una societa’ commerciale; Cass., n. 44701 del 29/10/2008, Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso).

Segue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato; ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., comma 1 e articolo 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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