Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 maggio 2016, n. 21021

Al fine dell’accertamento dell’idoneità dell’espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l’uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza di condanna per il reato di diffamazione per la sostanziale inoffensività dell’epiteto “matta”, inidoneo a ledere la reputazione della persona offesa, non riflettendo l’intenzione di formulare un effettivo giudizio di disvalore della medesima, quanto piuttosto fare riferimento a quei significati che il suddetto termine è venuto assumendo nel linguaggio comune come sinonimo di persona eccentrica ovvero irascibile e similaria e che sono socialmente considerati accettabili).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 19 maggio 2016, n.21021

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Belluno ha confermato. la condanna, anche agli effetti civili, di P.S. per il reato di diffamazione commesso ai danni di R.E.M..

Avverso la sentenza ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito all’utilizzazione della querela quale termine di confronto ai fini della valutazione dell’intrinseca attendibilità della deposizione della persona offesa. Con il secondo la ricorrente lamenta invece l’errata applicazione della legge penale rilevando la sostanziale inoffensività dell’epiteto ‘matta’ utilizzato dalla P. per indicare la persona offesa discorrendo con il fratello della stessa ed altra persona. Con il terzo motivo denunzia invece il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione e con il quarto quello della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

Con memoria trasmessa il 15 aprile 2016 il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

II ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

In realtà infondato è il primo motivo atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che il giudice dell’appello abbia fondato la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in relazione alla loro coerenza con quanto esposto dalla stessa in querela.

Coglie invece nel segno il secondo motivo, al cui accoglimento consegue l’assorbimento delle doglianze avanzate con i residui motivi di ricorso. Al fine dell’accertamento dell’idoneità dell’espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l’uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. Principi questi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e di cui il giudice dei merito non ha tenuto conto, sostanzialmente ancorando la valutazione dell’offensività della condotta al mero significato lessicale dei termine ‘matta’, per di più astraendolo dal contesto della frase in cui è stato pronunziato che evidenzia invece la sua inidoneità a ledere la reputazione della persona offesa, non riflettendo l’intenzione di formulare un effettivo giudizio di disvalore della medesima, quanto piuttosto fare riferimento a quei significati che il suddetto termine è venuto assumendo n nel linguaggio comune come sinonimo di persona eccentrica ovvero irascibile e similaria e che sono socialmente considerati accettabili.

Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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