Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 2 novembre 2016, n. 45998

Commette il reato di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore che, per evitare la ricostruzione delle operazioni che hanno portato al fallimento societario, decida di disfarsi dei documenti contabili gettandoli nella spazzatura

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 2 novembre 2016, n. 45998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. S. Tocci, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito altresi’ per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 09/11/2015, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 25/03/2008 con la quale il Tribunale di Perugia aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore unico di Societa’ (OMISSIS) a r.l. (dichiarata fallita il (OMISSIS)) e, con l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 219, u.c. l. fall., lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, vizi di motivazione. I testimoni hanno confermato la tesi difensiva, ossia che i documenti fiscali erano contenuti in scatoloni unitamente ad altro materiale cartaceo di nessuna rilevanza e, nel fare trasloco, tali scatoloni furono gettati nei cassonetti dell’immondizia. Se, come attestato dalla mancata trasmissione degli atti alla Procura, quanto riferito dal testimone e’ vero non si comprende perche’ i giudici di merito non abbiano preso in considerazione la deposizione. Essendo stata applicata la circostanza attenuante di cui all’articolo 219, u.c. l. fall., il reato deve intendersi prescritto essendo il fatto avvenuto nel 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

Sotto un primo profilo, rileva la Corte che le censure sono articolate in termini del tutto generici, senza indicare specificamente la testimonianza o le testimonianze fatte valere a sostegno del dedotto vizio motivazionale.

Peraltro, dalla sentenza di primo grado si desume che il teste (OMISSIS) aveva riferito di essere stato incaricato del trasloco e di aver gettato alcuni scatoloni contenenti delle carte ritenute da lui stesso prive di importanza (vecchie riviste e simili), ma che, verosimilmente, corrispondevano alle scritture contabili non piu’ rinvenute. La Corte di appello ha esaminato la deposizione del teste (OMISSIS), escludendo la valenza ad essa attribuita dalla difesa in quanto, secondo il giudice di secondo grado, non si vede per quale ragione il teste, estraneo all’azienda, avrebbe dovuto, di propria iniziativa, gettare via quanto il personale della ditta aveva avuto cura di sistemare in scatoloni, senza controllarne accuratamente il contenuto e senza consultare l’amministratore o altra persona che potesse a cio’ autorizzarlo. Nei termini indicati, le sentenze di merito rendono ragione, per un verso, del fatto che il teste (OMISSIS) ha riferito non gia’ di avere per errore gettato via le scritture contabili, ma solo un giudizio di verosimiglianza relativo a tale circostanza, il che priva di consistenza l’argomento del ricorrente relativo alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero; per altro verso, la Corte di merito ha disatteso la tesi difensiva operando una valutazione di insostenibilita’ del giudizio di verosimiglianza prospettato dal teste, valutazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da cadute di conseguenzialita’ logica, sicche’, sotto questo profilo, il ricorso articola questioni di merito volte a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio esorbitante dai compiti del giudice di legittimita’.

La prospettata estinzione del reato per prescrizione fa leva su un’individuazione manifestamente erronea del tempus commissi delicti, che, correttamente correlato alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, conduce ad escludere – con riferimento sia alla disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005 (tenendo conto della sospensione in primo grado per un periodo di tre mesi e ventuno giorni), sia alla disciplina anteriore – che sia decorso, ad oggi, il termine di prescrizione; peraltro, l’inammissibilita’ del ricorso precluderebbe comunque la rilevabilita’ della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata

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