Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 novembre 2016, n. 50665

Affittare a immigrati clandestini, il “favoreggiamento della permanenza di clandestini nel Territorio Italiano”  è sanzionabile solo con il “profitto ingiusto”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 29 novembre 2016, n. 50665

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/2/2016 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento della precedente pronunzia emessa nel grado, ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, cui aveva sublocato un appartamento dallo stesso preso in affitto nello svolgimento della sua attivita’ di intermediazione immobiliare.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione del vincolo di rinvio, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico di ingiusto profitto richiesto per la sussistenza del reato, la cui prova sarebbe stata ritenuta sulla base di elementi irrilevanti ovvero a seguito di valutazioni prive di base fattuale. Con memoria depositata il 30 settembre 2016 il difensore dell’imputato ha ribadito le doglianze avanzate con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.

2. Ribadendo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita’ ai fini della ricostruzione del contenuto del dolo specifico del reato in contestazione, il provvedimento di annullamento della Prima Sezione aveva assegnato al giudice del rinvio il ben definito obiettivo di dimostrare il carattere ingiusto del profitto ritratto nel caso di specie dall’imputato dalla locazione dell’immobile a cittadini extracomunitari. Obiettivo che la sentenza impugnata non ha raggiunto.

2.1 Come obiettato dal ricorrente, e’ innanzi tutto evidente l’apoditticita’ del giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla congruita’ o meno del canone di locazione applicato. Giudizio che si fonda su massime d’esperienza prive di una seria base fattuale di riferimento, posto che il margine di profitto della sublocazione non appariva cosi’ ampio da esimere i giudici del merito dall’ancorare la valutazione in questo senso operata ad un serio accertamento sul valore effettivamente attribuito dal mercato all’affitto dell’appartamento di cui si trattava.

2.2 In secondo luogo deve osservarsi come la Corte territoriale abbia ingiustificatamente svalutato il fatto che i primi due contratti di sublocazione vennero stipulati dal (OMISSIS) con cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale. Anche volendo ritenere effettivamente spropositato il margine di profitto della sublocazione (o anche solo il canone nel suo complesso), e’ infatti ovvio che nelle menzionate occasioni difettasse il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarita’ del locatario. Presupposto che certamente ricorre, invece, nel terzo episodio, dove, pero’, il profitto mensile ricavato dall’imputato si e’ ridotto di due terzi rispetto alle operazioni precedenti (invece di aumentare come sarebbe stato logico aspettarsi), mettendo seriamente in dubbio la stessa astratta possibilita’ di prospettare il suo carattere ingiusto.

2.3 Non e’ poi possibile, come ha invece cercato di fare la sentenza impugnata, riferire l’ingiustizia del profitto al canone di sublocazione nella sua interezza prescindendo dal fatto che, stornate le spese condominiali, per la maggior parte questo era assorbito da quello di locazione dovuto dal (OMISSIS) al proprietario dell’appartamento. Ne’ di per se’ rileva che gli utilizzatori finali dell’immobile fossero ulteriori cittadini extracomunitari irregolari formalmente estranei al rapporto di sublocazione. Delle due l’una: o tale modalita’ di utilizzazione e’ frutto di autonoma iniziativa del sublocatario non addebitabile all’imputato o il sublocatario e’ un mero schermo posto dallo stesso (OMISSIS) al fine di dissimulare il rapporto con gli utilizzatori. In assenza di evidenza alcuna di tale ultima eventualita’ – di cui per l’appunto non vi e’ traccia in alcuna delle sentenze di merito e che dunque rimane una mera supposizione – la Corte territoriale, pur riconoscendo implicitamente per vera la prima ipotesi, ha quindi cercato di fondare la responsabilita’ dell’imputato sostanzialmente sull’accettazione del rischio della destinazione ultima dell’appartamento da parte del sublocatario (peraltro muovendo dall’indimostrato presupposto dell’effettiva intrinseca sproporzione del canone nel suo complesso considerato), ricostruendo cosi’ l’elemento soggettivo sostanzialmente in termini di dolo eventuale, ovviamente incompatibile con quello specifico richiesto per la configurabilita’ del reato ascritto.

4. La sentenza deve dunque essere annullata, mentre la ricordata assenza di evidenze ulteriori trascurate dai giudici dell’appello, nonche’ di elementi in grado di far ritenere certamente sproporzionato il canone d’affitto, impongono che l’annullamento debba essere disposto senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato

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