Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 7 luglio 2017, n. 33277

Una volta che l’imputato ha superato la messa alla prova non può essere condannato dal giudice penale a pagare il risarcimento del danno e le spese

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 7 luglio 2017, n. 33277

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/11/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA MORELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di lesioni in danno di (OMISSIS), essendo il reato estinto in conseguenza dell’esito di positivo della messa alla prova, ha condannato l’imputato al risarcimento dei danni, la liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.

2. Propone ricorso l’imputato personalmente denunciando la violazione dell’articolo 185 c.p. e articoli 82, 538 e 541 c.p.p., posto che la parte civile non aveva depositato, in esito al dibattimento le proprie conclusioni e la nota spese, cosi’ implicitamente revocando la costituzione di parte civile.

2.1. Sotto altro profilo, si sostiene l’incompatibilita’ fra l’esito del giudizio, cioe’ la declaratoria di estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova e la condanna al risarcimento dei danni.

2.2. Si chiede, infine, ai sensi dell’articolo 612 c.p., la sospensione dell’esecuzione della condanna civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

Con l’entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato anche nel processo e per i reati commessi da imputati maggiorenni.

Si tratta di un istituto processuale diretto ad offrire all’imputato un trattamento personalizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in carcere ma anche dalle conseguenze, di carattere sociale, che discendono da una decisione di condanna.

La collocazione delle disposizioni di cui agli articoli 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sexies, 464 septies, 464 octies e 464 novies c.p.p., nel libro 6 (sui procedimenti speciali), dopo il titolo 5, nell’ambito del (nuovo) titolo 5 bis, porta a ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti costituisca un procedimento speciale, che si aggiunge al giudizio abbreviato, all’applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto.

La nuova normativa sulla messa alla prova per gli adulti ha inciso sia sulle norme sostanziali che su quelle processuali, da un lato, introducendo una nuova causa di estinzione del reato, dall’altro, disciplinando un nuovo rito che porta alla definizione anticipata del procedimento.

2. Quello che rileva, nel caso di specie, sono i rapporti fra la sospensione del procedimento con messa alla prova ed il risarcimento del danno e, piu’ in generale, la posizione della parte offesa.

L’articolo 168 bis c.p., comma 2 vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonche’, ove possibile, al risarcimento del danno.

L’avere subordinato la concessione della messa alla prova all’impegno risarcitorio dell’imputato e l’avere previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento – si vedano gli articoli 464 quinquies, 464 septies e 464 octies c.p.p. -, induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile di tale istituto, non in via alternativa ma congiunta rispetto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 13235 del 02/03/2016 Rv. 266322 “E’ legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell’imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative”).

3. Ove le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’articolo 464 quinquies c.p.p. non rispondano alle pretese della parte offesa, essa avra’ modo di tutelare queste ultime in sede civile.

In tal senso si e’ espressa Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015 Rv. 2637910, che ha colto significative assonanze rispetto alla disciplina del Giudice di Pace; si legge, infatti, in motivazione:

“e’ stato affermato che, seppur per la diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 35, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruita’ del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorita’ di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (cosi’ Sez. 5, 6 giugno 2008, n. 27392, Di Rienzo non massimata sul punto)….

la sentenza del Giudice di Pace, accertando la congruita’ del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 35 citato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente. Invero, l’articolo 652 c.p.p., prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o ricorrenza di un’esimente abbia efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile di responsabilita’ che la parte civile puo’ instaurare nei confronti dell’imputato. Dunque, poiche’ nell’eventuale giudizio civile di danno la parte civile non puo’ risentire alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento intervenuta nella specie, essa non ha interesse a formulare censure riguardo alla dichiarazione di estinzione del reato. Tale soluzione ermeneutica e’ stata poi successivamente ribadita da Sez. 4, 26 gennaio 2011″ n. 15619, D’Angelo, non massimata; Sez. 4, 18 febbraio 2014, n. 46368, Imbroce’, Rv. 260946 e Sez. 5, 26 giugno 2014, n. 30535, Uggini, Rv. 260037. Orbene, a parere del collegio, le conclusioni sopra riportate possono trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso di sospensione del processo con messa alla prova, dove la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche’, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Orbene, appare evidente che se il danno viene interamente risarcito la parte offesa, gia’ costituita parte civile non avra’ nulla di cui lamentarsi; in caso contrario, l’eventuale risarcimento parziale o, in ipotesi, l’assenza di un totale risarcimento, non potra’ rivestire autorita’ di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produrra’, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile”.

3.1. Tale conclusione trova piena rispondenza nella scansione processuale: il giudice decide sulla richiesta con ordinanza pronunciata in udienza, sentite le parti nonche’ la persona offesa, il cui parere pero’ non e’ vincolante.

Ai sensi dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, l’ordinanza e’ ricorribile autonomamente per cassazione, anche dalla persona offesa, ma solo se essa non e’ stata sentita o non ha avuto avviso e, in ogni caso, l’impugnazione proposta non sospende il procedimento.

La valutazione da parte del giudice, non si basa su elementi di prova e non e’ idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilita’ (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016 Rv. 268635) sicche’, la decisione

assunta, nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potra’ avere alcuna incidenza sull’eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno.

4. Se, allora, la valutazione del giudice circa la natura della riparazione e l’entita’ del risarcimento collima con le pretese della parte civile non si porra’ alcun problema; qualora invece vi sia discordanza, un’eventuale diversa richiesta od altre doglianze della parte civile non determinano necessariamente, se non condivise dal giudice, la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ne’ impediscono la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 464 septies c.p.p., ma naturalmente non pregiudicano la parte in sede civile.

D’altro canto, nell’ambito dello speciale procedimento in esame, il giudice formula le sue prescrizioni in tema di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 464 quinquies c.p.p. e quindi preventivamente rispetto alla decisione circa l’estinzione del reato; se le ritiene adempiute correttamente, pronuncera’ sentenza ex articolo 464 septies c.p.p., comma 1 che, come si e’ detto, non pregiudica l’eventuale azione civile, in caso contrario, ed eventualmente anche su sollecitazione della parte offesa, pronuncera’ l’ordinanza di cui al comma 2.

Non esiste un terzo genere di pronuncia che, all’effetto estintivo del reato, aggiunga la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, per il semplice motivo che, ove il giudice non ritenesse interamente risarcito il danno)non potrebbe dichiarare che la prova ha avuto esito positivo nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

5. Peraltro, nel caso che ci occupa, la stessa parte civile si e’ resa conto di quella che avrebbe dovuto essere la corretta procedura, in quanto preliminarmente aveva chiesto la revoca dell’ordinanza di messa alla prova e soltanto al termine

dell’udienza, e del tutto irritualmente per i motivi esposti, ha depositato le conclusioni e la nota spese.

6. La pronuncia impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che debbono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.

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