Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 7 luglio 2017, n. 33280

Lo stalker non può essere condannato solo in base alle dichiarazioni della persona offesa se tra le parti sono pendenti una serie di liti giudiziarie

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 7 luglio 2017, n. 33280

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, ha concluso per il rigetto del ricorso;

il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il rimborso delle spese sostenute dall’imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2013 il Tribunale di Monza, all’esito di rito ordinario, condannava alla pena di giustizia (OMISSIS) per il delitto di atti persecutori in danno di (OMISSIS), alla quale era stato legato da una relazione affettiva; la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2016.

L’affermazione di responsabilita’ dell’imputato e’ fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, confermate da quelle dei genitori.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), affidandolo a 4 motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa ed all’omessa considerazione delle prove a discarico: i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilita’ sulle sole parole della (OMISSIS), ignorando le contraddizioni emerse (e il carattere a tratti teatrale ed inverosimile della sua versione) e trascurando l’esistenza di ulteriori liti giudiziarie tra imputato e parte civile; inoltre hanno considerato una valida conferma alla tesi accusatoria il narrato dei genitori della vittima, certamente ostili al padre del loro nipotino. Viceversa la versione difensiva dell’imputato, coerente ed attendibile, pur avendo trovato conferma nelle dichiarazioni di una teste di difesa, sono state del tutto ignorate dai giudici di merito.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, che andava escluso, perche’ le condotte dell’imputato hanno sempre avuto quale unico fine quello della salvaguardia del rapporto con il figlio.

2.3 Con il terzo motivo si deduce mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, mediante acquisizione della consulenza psicologica svolta nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, dalla quale emergeva la negazione da parte della (OMISSIS) del ruolo di genitore dell’imputato e dunque la verosimile calunniosita’ delle accuse formulate dalla donna nei suoi confronti, nonche’ l’atto di appello della parte civile contro l’assoluzione pronunciata a favore dell’imputato nel procedimento per furto ai danni del marito della persona offesa.

2.4 Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla sussistenza del delitto di atti persecutori, poiche’ la prospettazione difensiva dell’imputato e le prove da questi introdotte integravano quel ragionevole dubbio che l’articolo 533 indica come limite ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna.

3. Con memoria del 29 marzo 2017 il difensore dell’imputato ha insistito nelle doglianze proposte con i motivi principali, osservando che il decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni del 17 gennaio 2017 ha dato sostegno alla tesi sostenuta dall’imputato fin dal primo momento, che cioe’ l’unico intento che ha mosso la (OMISSIS) a denunciarlo per atti persecutori era nel desiderio di privarlo della potesta’ genitoriale, come si legge in una consulenza di ufficio la donna “e’ parsa attivare movimenti di alienazione della figura paterna, in ragione dei propri vissuti post traumatici conseguenti alla relazione con l’ex-compagno”. Il difensore ha insistito sulla carenza motivazionale della decisione in ordine alla sussistenza di un ragionevole dubbio, derivante proprio dal progetto della (OMISSIS) di distruggere la figura paterna agli occhi del figlio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

1.1 E’ noto l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che in questa sede va ribadito, secondo il quale le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Va anche pero’ ribadito che il vaglio positivo dell’attendibilita’ del dichiarante deve essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talche’ tale deposizione puo’ essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilita’ oggettiva e soggettiva; puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, percio’, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, cit.; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimita’ l’affermazione che la valutazione della credibilita’ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

1.2 Orbene, a giudizio del collegio, a fronte di una cosi’ evidente conflittualita’ tra l’imputato e la persona offesa, sfociata in una serie di giudizi in sede civile e penale, dimostrata anche dalle richieste difensive proposte in via incidentale dalla parte civile (richieste che non si limitavano all’ambito civile, con una condanna provvisionale non inferiore a 25.000 Euro, ma estese alla sanzione penale, giudicata “modesta”), la Corte territoriale non poteva limitarsi a “richiamare integralmente la motivazione dell’appellata sentenza, in quanto pienamente condivisibile sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, sia per quanto attiene alle valutazioni ed alle conseguenti conclusioni in punto di sussistenza della prova e di conseguente affermazione della responsabilita’ dell’imputato” (pagina 9 della decisione impugnata), ma avrebbe dovuto farsi carico di una autonoma e rinnovata valutazione di tale attendibilita’, soprattutto in considerazione del fatto che il Tribunale fondava tale valutazione principalmente sulla intrinseca attendibilita’ della (OMISSIS). In assenza di tale valutazione, si configura il vizio di carenza motivazionale, denunciato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, e la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, per nuovo esame sul punto.

2. In considerazione del reato contestato, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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