Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 marzo 2017, n. 11085

Imputabile il ragazzo ultra quattordicenne che ruba un motorino, la Cassazione respinge la tesi della difesa del ritardo mentale di grado lieve e accredita la relazione dei servizi sociali secondo i quali il giovane era in grado di intendere e volere. La Cassazione precisa che la imputabilità non ricorre solo se sono del tutto o molto eliminati i processi conoscitivi, perché per comprendere l’antisocialità di alcuni comportamenti e l’elusione delle più elementari regole di condotta è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono avere influenza specifiche condizioni personali socio-ambientali o familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 8 marzo 2017, n. 11085

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/01/2016 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di

CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in relazione al fatto di guida senza patente perche’ non piu’ previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena; dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso nel resto;

udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, Sezione minorenni, con sentenza del 8 gennaio 2016, confermava quella del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile dei reati di furto aggravato in concorso di un ciclomotore, di guida senza patente e di resistenza a pubblico ufficiale e per l’effetto l’aveva condannato alla pena di giustizia.

Secondo la contestazione, l’imputato, agendo in concorso con una altra persona rimasta non identificata, si era impossessato di un ciclomotore lasciato in sosta sulla pubblica via, previa effrazione del cilindretto di accensione e del bloccasterzo, e, una volta individuato dalle forze dell’ordine, aveva cercato di assicurarsi l’impunita’ allontanandosi a bordo di un altro ciclomotore di proprieta’ della madre, per il quale non aveva conseguito l’abilitazione alla guida, ponendo in essere ripetute manovre idonee a mettere in pericolo non solo l’incolumita’ dei pubblici agenti postisi al suo inseguimento ma anche degli utenti tutti della strada.

La Corte territoriale confermava la sussistenza nell’imputato minorenne ultraquattordicenne dell’imputabilita’, nei termini richiesti dalla norma di cui all’articolo 98 c.p., condividendo la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto la capacita’ di intendere e volere dello (OMISSIS) sulla base di una serie di evidenze dalle quali risultava che questi era immune da disturbi comportamentali, capace di autocritica e non affetto da patologia alcuna e che si era discostato dai risultati della perizia svolta in un diverso procedimento penale a carico dell’imputato e versata in atti, che attestava una incapacita’ di intendere e volere del minore per un ritardo mentale di grado lieve e per immaturita’, ritenendo che gli esiti conoscitivi di tale accertamento specialistico fossero non piu’ attuali in considerazione della collocazione temporale dei reati cui esso era riferito.

Il Collegio del gravame evidenziava altresi’ che la responsabilita’ dell’imputato per tutti i reati ascrittigli era stata affermata al di la’ di ogni ragionevole dubbio, posto che gli agenti operanti avevano riconosciuto nello (OMISSIS) il soggetto che, alla guida del motociclo, aveva posto in essere le manovre pericolose descritte, essendo questi a loro noto per precedenti controlli cui l’avevano sottoposto alla guida del medesimo veicolo.

La Corte territoriale rigettava, infine, i motivi di appello proposti dall’imputato concernenti la determinazione della pena e la mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che la pendenza a suo carico di procedimenti penali per reati commessi successivamente a quelli oggetto di giudizio e il comportamento processuale tenuto non consentivano di individuare nella sua condotta quegli indici valutabili favorevolmente ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della formulazione di un positivo giudizio quanto alla capacita’ dell’imputato di astenersi in futuro dalla commissione di nuovi reati, cosi’ da escludere, al contempo, la necessita’ di intraprendere un percorso rieducativo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo distinti motivi.

2.1. In un primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 98 c.p. e articolo 129 c.p.p. e articolo 530 c.p.p., comma 1, e il vizio di carenza assoluta di motivazione sul punto, per non essere stata valutata l’incapacita’ di intendere e volere del minore derivante da un ritardo mentale di grado lieve associato a disturbi comportamentali, emozionali e sociali e, quindi, per non essere stato ritenuto il difetto di imputabilita’ dello (OMISSIS).

La Corte territoriale non aveva tenuto conto della perizia esperita davanti al G.U.P. del Tribunale di Catania, in altro procedimento penale a carico dell’imputato, che aveva escluso, nel gennaio 2014 – e quindi solo pochi mesi prima dei fatti per i quali vi era processo -, che l’imputato fosse capace di intendere e di volere e ne aveva illogicamente ritenuto superati gli esiti alla luce di una relazione di sintesi dell’aprile 2015 redatta dai servizi sociali.

2.2. In un secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), il vizio di violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 116, comma 15, articolo 337 c.p. e articolo 530 c.p.p., ed il vizio di carenza assoluta di motivazione sul punto, per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto credibile lo (OMISSIS) quanto all’ammissione di responsabilita’ per il delitto di furto e non gli aveva accordato attendibilita’ laddove egli aveva negato l’addebito per i reati di guida senza patente e di resistenza a pubblico ufficiale.

2.3. In un terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), il vizio di violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 116, comma 15 e articoli 129 e 530 c.p.p., ed il vizio di carenza assoluta di motivazione sul punto, per avere omesso la Corte di appello di pronunciare il proscioglimento dell’imputato per il fatto di guida senza patente, in virtu’ della intervenuta depenalizzazione dello stesso per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

2.4. Negli ulteriori motivi di ricorso – 4, 5, 6 – il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), vizi di violazione di legge per l’erronea applicazione delle norme di cui agli articoli 62 bis, 133, 163 e 169 c.p., in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza o almeno di equivalenza sulle contestate aggravanti ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale, e corrispondenti vizi motivazionali, per essersi il giudice di appello acriticamente adagiato sulle motivazioni rese dal primo giudice sui punti dedotti, omettendo di valorizzare il comportamento parzialmente confessorio dell’imputato e, comunque, la condotta processuale da questi tenuta, e di effettuare la prognosi di mancata ricaduta nel reato e di inutilita’ della irrogazione di pena alla luce di una valutazione dinamica della personalita’ del minore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In limine va osservato che la fattispecie contravvenzionale di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 116 (da qui in avanti C.d.S. – gia’ oggetto di alterne vicende normative, atteso che il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge con modifiche con L. 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modifiche aveva ripristinato la rilevanza penale della condotta di chi si pone alla guida di autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, sanzionandola con ammenda da Euro 2.257 ad Euro 9.032, salvo la ipotesi di reiterazione del reato nel biennio sanzionata con l’ammenda e l’arresto fino ad un anno – risulta in parte depenalizzata.

1.1. Infatti, con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1 e’ stata introdotta la norma che depenalizza i reati puniti con la sola pena pecuniaria, con la conseguenza che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Questa disposizione si applica anche ai reati (come quello in esame) che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria ed in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

1.2. Nel caso che occupa i giudici del merito hanno inflitto all’imputato per il reato di guida senza patente una pena pari ad Euro 60,00 di ammenda (come si ricava dall’aumento di pena irrogato per il reato di cui al capo b) in applicazione dell’istituto della continuazione) ritenendo – evidentemente – la sussistenza del reato nella forma non aggravata dalla circostanza della reiterazione della condotta nel biennio, tra l’altro neppure inserita nella contestazione.

1.3. Conseguentemente, poiche’ il reato di guida senza patente, punito con la sola pena dell’ammenda, e’ stato trasformato in illecito amministrativo dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, vigente dal 6 febbraio 2016 (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016 – dep. 17/11/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui all’articolo 116 C.d.S. perche’ non previsto dalla legge come reato.

2. Nel resto il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, in fatto.

2.1. La Corte territoriale ha ampiamente motivato, con argomentazioni del tutto aderenti ai principi del diritto e consone alle regole della logica, la valutazione compiuta circa la sussistenza nel minore ultraquattordicenne della imputabilita’ ai sensi dell’articolo 98 c.p., comma 1. Come e’ noto, tale imputabilita’ non ricorre se sono del tutto o in parte compromessi i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita’ di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente (Sez. 1, n. 43953 del 17/11/2010 – dep. 14/12/2010, C. F., Rv. 249051) e questa Suprema Corte ha piu’ volte ribadito che, nell’accertamento demandato al Giudice, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalita’ esecutive: infatti, per riconoscere l’antisocialita’ di alcuni fatti che si contrappongono alle regole piu’ elementari di condotta e’ sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono avere influenza specifiche condizioni personali o socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto (Sez. 4, n. 17661 del 15/04/2010 – dep. 07/05/2010, C., Rv. 247335; Sez. 5, n. 534 del 06/11/1992 – dep. 22/01/1993, Rizzotto ed altro, Rv. 192750).

Il ricorrente, nel primo motivo, ripropone la tesi della incapacita’ di intendere e di volere del minore, evidenziata dalla perizia esperita in altro giudizio per reati, da questi pure commessi ma anteriori a quelli in discussione, depositata in epoca prossima a quella di commissione di questi ultimi, limitandosi a criticare le argomentazioni rese sulla questione dal Collegio di appello, che si e’, invece, motivatamente discostato dalle conclusioni in essa contenute evidenziando, in maniera niente affatto illogica ne’ contraddittoria con atti del processo, che escluse patologie di tipo psichiatrico, come attestato dal servizio di Neuropsichiatria Infantile di (OMISSIS) (nella nota dei Servizi Sociali dell’aprile 2015, richiamata dalla difesa), il quale aveva giudicato, peraltro, lo (OMISSIS) immune da disturbi su base emozionale e capace di autocritica – il minore fosse capace di intendere e volere e, quindi, in grado di comprendere il disvalore delle condotte addebitategli.

Deve peraltro rammentarsi che costituisce principio di diritto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui rappresenta giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se logicamente e congruamente motivato, l’apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell’elaborato peritale e delle relative conclusioni. Al riguardo, il giudice del merito puo’ attenersi alle conclusioni del perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale; nel caso contrario, ha l’obbligo di motivare il dissenso ed evidenziare gli elementi in contrasto sulla base dei quali ritenga di ripudiare l’atto processuale di valutazione critico-probatoria. Ne consegue che, in quest’ultima ipotesi, ove il giudice del merito abbia congruamente e logicamente motivato le ragioni del dissenso, rimane preclusa in sede di legittimita’ qualsiasi rivalutazione della decisione (ex plurimis Sez. 4, n. 7591 del 20/04/1989 – dep. 20/05/1989, Peregotto, Rv. 18138201)

2.2. Tutt’altro che apodittica e’ poi la conferma dell’affermazione di responsabilita’ nei confronti dell’imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli. Le censure formulate sul punto sono state, infatti, valutate dalla Corte territoriale e motivatamente disattese, con la conseguenza che la deduzione difensiva avente ad oggetto una asserita carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali lo (OMISSIS) era stato ritenuto credibile quanto all’ammissione di responsabilita’ per il delitto di furto e non era stato riconosciuto tale laddove egli aveva negato l’addebito per i reati di guida senza patente e di resistenza a pubblico ufficiale, si risolve in una surrettizia richiesta volta ad ottenere una rivalutazione delle prove che si tradurrebbe in un sostanziale apprezzamento di fatto escluso in sede di legittimita’ (Sez. 6, n. 3358 del 09/11/1989 – dep. 08/03/1990, Colavita, Rv. 18360901).

2.3. La decisione impugnata risulta sorretta da un conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’, infatti, appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimita’ su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013 – dep. 31/05/2013, Viale ed altri, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003 – dep. 22/09/2003, Dell’Anna e altri, Rv. 22714201) o con formule sintetiche, ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004 – dep. 16/06/2004, Ronzoni, Rv. 22929801). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, dal momento che il Collegio, sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico ed ancorato agli acquisiti elementi di fatto, ha considerato che le attenuanti generiche non erano concedibili, come gia’ chiarito dal primo giudice.

2.4. Anche i motivi di ricorso relativi alla mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. L’istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena sono, infatti, connotati da uno stesso presupposto applicativo, essendo entrambi subordinati al fatto che il giudice presuma, “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133 c.p.” (articoli 164 e 169 c.p.), che l’imputato si asterra’ dal commettere ulteriori reati, cui corrisponde un effetto comune, che e’ quello di determinare l’estinzione del reato per cui e’ intervenuta condanna pur se con una diversa scansione diacronica (Sez. 6, n. 16017 del 31/10/2013 – dep. 10/04/2014, M, Rv. 25976001) e la Corte territoriale, nel valutare, del tutto plausibilmente ed in aderenza ai dati di fatto, che la pendenza a carico dell’imputato di procedimenti penali per altri reati non consentisse di formulare una prognosi favorevole quanto alla ricaduta nel crimine da parte imputato medesimo, ha risposto alle censure formulate sui punti indicati con motivazione logica e pienamente conforme ai criteri di legge.

2.5. Deve di conseguenza pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al fatto di guida senza patente di cui all’articolo 116 C.d.S. e procedersi, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), all’eliminazione della frazione relativa, atteso che dalla sentenza si ricava che l’aumento a titolo di continuazione (articolo 81 c.p.) sulla pena base riferita al piu’ grave illecito di cui agli articoli 624 e 625 c.p. (capo a) e’ stato determinato, con riferimento alla contravvenzione in esame, nella misura di Euro 60 di ammenda. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di guida senza patente perche’ il fatto non e’ previsto come reato ed elimina la relativa pena di Euro 60,00.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Catania per i provvedimenti ex Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 9.

Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento dei dati sensibili.

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