Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 9 febbraio 2017, n. 6067

La misura di prevenzione patrimoniale e personale adottata nei confronti di un soggetto “prossimo” alla ‘ndrangheta non può essere basata sulla sua pericolosità sociale dedotta dal suo status di evasore fiscale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 9 febbraio 2017, n. 6067

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 18/12/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO

SCARLINI;

lette le conclusioni del PG Dr. Loy Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con decreto del 18 dicembre 2015, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto del locale Tribunale, del 15 ottobre 2014, che aveva disposto, nei confronti di (OMISSIS) la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni 3, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenzione patrimoniale della cauzione di Euro 10.000 e della confisca dei beni immobili e mobili meglio indicati nel decreto stesso.

1 – 1 – La Corte territoriale riportava, in largo sunto, il decreto del Tribunale che aveva applicato al (OMISSIS) le misure di prevenzione personale e patrimoniale sulla scorta della sua pericolosita’ qualificata, quale soggetto prossimo alla cosca ÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’¢âââEurošÂ¬Ã…¡ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’‹ÃâEuro¦”ndranghetista (OMISSIS), e generica, quale evasore fiscale.

1 – 2 – Quanto al giudizio sulla pericolosita’ qualificata, il Tribunale aveva rinvenuto negli atti del processo “(OMISSIS)”, nonostante l’assoluzione del (OMISSIS) dal delitto ivi contestagli, elementi di fatto che deponevano per una sua contiguita’ con la cosca (OMISSIS) ed in particolare due conversazioni intercorse, la prima del 25 settembre 2005, fra il nipote del proposto, (OMISSIS), e tale (OMISSIS), entrambi partecipi della consorteria mafiosa, in cui si dava conto dell’influenza del proposto su (OMISSIS) che decideva la distribuzione dei lavori edili in zona, la seconda del 23 settembre 2006, fra lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuto anch’egli un partecipe del clan mafioso, nel corso della quale (OMISSIS) aveva riferito di avere incontrato il proposto (OMISSIS), suo zio (che egli chiamava anche “(OMISSIS)”) per fargli l'”imbasciata”, assicurando l’interlocutore, il (OMISSIS), dell’esito positivo dell’abboccamento e del fatto che questo aveva riguardato sia un “lavoro”, sia la “ÃÆ’Æ‘ÃâEurošÃ‚¢ÃÆ’¢âââEurošÂ¬Ã…¡ÃâEurošÃ‚¬ÃÆ’‹ÃâEuro¦”ndrangheta”; (OMISSIS) aveva inoltre spiegato al (OMISSIS) che lo zio (OMISSIS) ora (diversamente dal passato, quindi) era coinvolto solo nei lavori, “a livello di divisioni”, “a livello di lavoro.. poi qualche traffichino lo fa pure”.

Il Tribunale sottolineava poi che (OMISSIS) era stato visto accompagnare (OMISSIS) all’ospedale in occasione del ricovero di uno dei fratelli di costui, cosi’ dando conto anche di una frequentazione personale ed amicale con gli uomini del clan.

Il terzo elemento valorizzato dal Tribunale era il fatto che (OMISSIS) aveva concluso una significativa operazione immobiliare con (OMISSIS), prestanome di (OMISSIS) (uno dei fratelli posti ai vertici della consorteria mafiosa) e, precisamente, si era prestato ad accatastare a nome della propria s.r.l. anche la porzione che, nell’ambito di una piu’ complessa operazione di acquisto di terreni e di permuta di immobili, era rimasta di proprieta’ del (OMISSIS) (che gli aveva venduto il terreno ed aveva ricevuto in contropartita dei locali). Ne aveva pagato gli oneri condominiali dal 2008 al 2012, ne aveva egli affidato la concessione in uso, ne aveva versato le imposte. Cosi’ impedendo, almeno fino al 2012, che si individuasse il reale proprietario di quei beni (il prestanome dei (OMISSIS)).

Ne era scaturito anche un procedimento, contro il (OMISSIS), per il delitto di intestazione fittizia di beni che era ancora nella fase delle indagini preliminari, nell’ambito del quale, pero’, i beni interessati erano stati sottoposti a sequestro.

Il Tribunale riteneva pertanto che, alla luce dei predetti elementi, potesse concludersi per l’appartenenza”, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimita’ (l’avere fattivamente contributo alle attivita’ dell’associazione, pur non essendo un partecipe della medesima), del (OMISSIS) alla cosca (OMISSIS).

A riprova di cio’ il Tribunale ricordava anche che il figlio di (OMISSIS), prestanome del padre (la societa’ del figlio era stata costituita nel periodo in cui il proposto era sottoposto al procedimento penale derivato dall’operazione “(OMISSIS)”) in quanto privo di autonomia patrimoniale, aveva potuto costruire una palazzina nella zona di influenza dei (OMISSIS).

Gli elementi di contiguita’ alla cosca erano stati individuati fino al 2013, in relazione alla vicenda della intestazione fittizia a vantaggio del prestanome (OMISSIS) e quindi in epoca prossima al momento in cui, nel 2014, il Tribunale aveva disposto le misure.

1 – 3 – Quanto al giudizio sulla pericolosita’ generica, il Tribunale aveva affermato che dai plurimi e convergenti elementi indizianti acquisiti si doveva concludere che (OMISSIS), fin dall’inizio della sua attivita’ imprenditoriale, il 1978, aveva sistematicamente evaso i suoi obblighi tributari, conseguendo cosi’ rilevanti profitti da reato.

Egli, infatti, si era iscritto alla camera di commercio nel 1978 ma aveva aperto la partita Iva solo nel 1995. Pur svolgendo attivita’ di compravendita di terreni e degli immobili su di essi edificati (22 appartamenti e 2 depositi), non aveva dichiarato alcun reddito di impresa. Si citavano operazioni che erano iniziate nel 1980 ed erano proseguite fino al 1995.

Erano stati evasi anche i contributi previdenziali posto che (OMISSIS) aveva aperto le sue posizioni presso gli enti preposti solo a partire dal 1995. La difesa aveva poi prodotto versamenti di contributi solo a partire dal 2004.

In occasione degli atti di compravendita si era evasa l’Invim.

Erano rimaste prive di ogni riscontro le indicazioni fornite da (OMISSIS) circa il proprio lavoro da dipendente, peraltro smentito dal fatto che, in una pluralita’ di atti di quegli anni, egli era stato indicato come “costruttore” degli immobili in questione.

La sua pericolosita’ generica datava dall’inizio della sua attivita’ imprenditoriale e si era sviluppata quantomeno fino al 1995, anche se, nonostante gli elementi di prova contrari (i suoi due cognati nel 1984 in un cantiere avevano riferito di essere stati da lui assunti), egli aveva denunciato le prime assunzioni di dipendenti nell’anno 2012.

Per gli anni successivi al 1995, si era dimostrata una disponibilita’ liquida sospetta di circa 4 milioni di Euro sui conti correnti che era la differenza fra quanto versato negli stessi ed il volume di affari denunciato dalla ditta individuale e dalla s.r.l. del (OMISSIS).

Si citava poi un atto di compravendita ai figli il cui saldo sarebbe stato corrisposto con non meglio precisate attivita’ lavorative.

E cio’ a partire dal 2011.

Sui conti si erano individuate molte operazioni in contanti che superavano la soglia consentita. Non giustificate dai redditi d’impresa denunciati. Priva di riscontri era la giustificazione difensiva della costituzione di una somma in contanti da versare per un preliminare di un ristorante che non si era poi concretizzato in alcun atto.

1 – 4 – Sulla proposta patrimoniale il Tribunale ricordava la sottoponibilita’ a confisca dei beni personali, dei beni dei familiari acquisiti nell’ultimo quinquennio e dei beni dei terzi rispetto ai quali siano stati raccolti elementi dai quali emerga la titolarita’ di fatto in capo al proposto.

Sempre che vi sia sproporzione fra i redditi dichiarati ed i beni acquistati. E che siano entrati nel patrimonio del proposto in epoca posteriore alla accertata pericolosita’. Secondo uno standard probatorio di tipo indiziario.

Si era cosi’ proceduto, con due provvedimenti, al sequestro dell’intero patrimonio della ditta individuale e del (OMISSIS) stesso costituito da una serie di terreni e di fabbricati, dei beni immobili intestati a sua moglie, (OMISSIS), al figlio (OMISSIS), alla figlia (OMISSIS), alla figlia (OMISSIS), al figlio (OMISSIS); disponibilita’ finanziarie intestate al proposto, alla moglie ed ai figli superiori agli Euro 1.000; le partecipazioni societarie del proposto e dei suoi familiari conviventi.

I beni intestati ai familiari conviventi erano riconducibili al (OMISSIS) non avendo gli stessi redditi autonomi. (OMISSIS) aveva denunciato redditi solo nel 2011 e per Euro 850, (OMISSIS) aveva dichiarato, solo nel 2011, un reddito di Euro 1.580, (OMISSIS) non aveva dichiarato redditi, (OMISSIS) aveva dichiarato redditi dal 2010 al 2012 inferiori agli Euro 10.000 all’anno.

La (OMISSIS) aveva acquistato immobili nonostante non avesse conseguito redditi o ne avesse conseguiti in quantita’ esigua.

Tutti questi beni erano stati acquistati con i proventi della sistematica evasione fiscale. E le Sezioni unite 29 maggio 2014 n. 33451 hanno escluso che possa giustificarsi la provenienza dei beni accampando disponibilita’ provenienti dall’evasione dei tributi e che, in caso di accertata evasione massiccia, non e’ consentita una valutazione sulla quota confiscabile attuandosi un reimpiego delle utilita’ illecite nel circuito economico dell’evasore.

Dall’inizio dell’attivita’ (OMISSIS) aveva incassato corrispettivi per Euro 349.538 e sopportato costi per acquisito di terreni per Euro 15.316 cosi’ costituendo il patrimonio con cui aveva proseguito la sua attivita’ anche dopo il 1995.

Irrilevante era l’accertamento di parte in ordine alle disponibilita’ finanziarie finali perche’ quel che doveva essere valutato era la costruzione dei redditi anno per anno.

Si era comunque provveduto alla correzione delle tabelle sulla base di alcune delle indicazioni, ritenute corrette, del consulente della difesa. Si era inserito il valore delle pensioni dei genitori del proposto. Non si era sottratto il denaro relativo alle donazioni ai figli perche’ comunque si doveva tenere conto del costo di costruzione degli immobili. Si era invece inserito il guadagno realizzato dal figlio (OMISSIS) con la vendita di un immobile, pochi mesi prima acquistato dalla s.r.l. del padre.

Quanto ai beni personali il calcolo della proposta era corretto mentre non potevano condividersi le osservazioni del consulente della difesa che si basavano su una Delib. del 2010 e riguardavano il contributo per la costruzione e non il costo di costruzione.

Non poteva essere recepito il dato relativo al versamento delle caparre dal 2003 al 2011 essendo i preliminari privi di data certa e riguardando gli stessi immobili da costruire, immobili non destinati all’utilizzo personale e quindi componenti il reddito di impresa.

Anomalo era poi il fatto che dei compromessi stipulati nel 2003/2004 non fossero stati trasfusi in contratti definitivi, senza poi che i promissari acquirenti se ne dolessero. Ed, anzi, alcuni di costoro avevano accettato ulteriori proroghe, per giungere ai contratti definitivi, fino al 2015. Gli altri si erano limitati a chiedere la mera restituzione di quanto versato 10 anni prima.

Gli investimenti fatti e rivendicati dalla difesa non erano tanto una prova di disponibilita’ liquida del (OMISSIS) riversabile negli acquisti dei beni ma costituivano un ulteriore indizio, per la sperequazione con i risultati della ditta e della societa’, del conseguimento di redditi non denunciati al fisco.

Si era poi tenuto conto dell’indennita’ di maternita’ corrisposta alla (OMISSIS).

Non si era valutato il risarcimento al figlio (OMISSIS) per la scarsa leggibilita’ del titolo.

Si era cosi’ costruita una nuova tabella. Dal 1978 al 2011 riportante vendite ed acquisti del nucleo familiare del (OMISSIS). Giungendo cosi’ al nuovo prospetto riepilogativo (pagina 57) che pur tuttavia denunciava una sproporzione costante nel tempo tranne per alcune annualita’ degli anni 2000, con una contrazione del saldo finale nel 2007 e 2008 ed una sua nuova esplosione negli anni successivi, fino a superare nel 2012 il milione di Euro.

Vi era comunque una costante sproporzione fra acquisti e redditi negli anni dal 1978 al 1994.

1 – 5 – La Corte territoriale, riassunti i motivi d’appello (anche dei terzi interessati, che non hanno proposto ricorso), rispondeva come segue.

1 – 6 – Quanto al quadro indiziario relativo alla pericolosita’ qualificata valorizzava, oltre a tutto quanto gia’ osservato dal Tribunale, anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS) che aveva riferito che (OMISSIS) gli aveva confessato di essere un prestanome dei (OMISSIS) a seguito di debiti contratti con il gioco, tanto da aver dovuto vendere il palazzo di (OMISSIS) ad uno di loro, ad (OMISSIS).

(OMISSIS) era stato assolto dal delitto di partecipazione al sodalizio mafioso con una motivazione che dava pero’ conto della sua contiguita’ con quel contesto e del fatto che ne aveva ottenuto in cambio il permesso di lavorare nelle zone di pertinenza della cosca (OMISSIS).

Quanto alle conversazioni ambientali gli interlocutori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si ricordava che costoro erano stati condannati, in via definitiva, per reati vari aggravati dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7 ( (OMISSIS) in relazione alla cosca (OMISSIS)).

(OMISSIS), le cui proprieta’ immobiliari erano state occultate dal (OMISSIS), era stato definitivamente condannato per essere uno dei partecipi dell’associazione mafiosa dei (OMISSIS).

La Corte richiamava cosi’ la vicenda dell’immobile del (OMISSIS), prestanome dei (OMISSIS) (condannato per le plurime intestazioni fittizie di loro beni) da cui (OMISSIS) aveva acquistato un terreno sul quale aveva edificato un fabbricato, lasciando il seminterrato in proprieta’ a costui (e quindi ai (OMISSIS)) ma rimanendone egli, in questa occasione, il fittizio intestatario. Non era significativa poi la circostanza, ricordata dalla difesa, che (OMISSIS) avesse subito chiarito, al primo interrogatorio, che il bene era del (OMISSIS) visto che, comunque, per anni si era prestato ad occultarne l’identita’ come reale proprietario, per conto dei (OMISSIS).

E la vicenda (OMISSIS) giustificava anche il giudizio di attualita’ della misura essendosi dipanata fino al 2013, con il pagamento degli oneri condominiali e delle imposte Ici ed Imu.

1 – 7 – Quanto al quadro indiziario relativo alla pericolosita’ generica, la Corte territoriale condivideva il giudizio del Tribunale sull’origine illecita del patrimonio immobiliare (e mobiliare) del (OMISSIS) cosi’ come individuabile anche nell’evasione fiscale (citando ancora la sentenza delle Sezioni unite n. 33451/2014).

L’attivita’ era rimasta sconosciuta al fisco ed agli enti previdenziali dal 1978 al 1995, consentendo cosi’ di accumulare un patrimonio di indefinite proporzioni e di innervare di illiceita’ anche le successive attivita’ che si erano potute giovare di tali risorse finanziarie.

La documentazione prodotta dalla difesa riguardava le sole annualita’ successive al 1995. Ne’ poteva supplire l’assenza di controdeduzioni difensive la produzione della documentazione inerente l’acquisto del terreno e la costruzione di un fabbricato con certo (OMISSIS) da cui avrebbe preso avvio l’impresa del (OMISSIS), non avendo il proposto chiarito con quali risorse fosse comunque partito l’affare e con quali beni strumentali fosse stato realizzato.

Del tutto ininfluenti, a fronte di una tale massiccia evasione, erano le obiezioni della difesa su alcune somme, sui 7.000 Euro ricevuti dal figlio (OMISSIS) per un risarcimento di danni, sul preteso abbattimento della spesa familiare del 20 %, sulla vendita di un immobile a tale (OMISSIS), sull’erroneo computo delle caparre.

Non era poi necessario che l’evasione fiscale consumata avesse carattere delittuoso, con la prova del superamento delle soglie di punibilita’, dovendosi tenere conto della particolare natura del giudizio di prevenzione che prescinde dall’accertamento della commissione di un reato ed esige soltanto che sussistano profili che conducano ad un giudizio di pericolosita’ sociale.

Si tratta di principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni unite Repaci in cui si era precisato che l’evasione fiscale in se’ doveva considerarsi attuata contra legem.

Ad esito di tale illecita attivita’ poi si erano tratti dei profitti (Sez. 1 n. 32032/2013) che erano stati reinvestiti determinando una confusione fra illecito e lecito che doveva condurre alla confisca dell’intero patrimonio cosi’ costruito.

(OMISSIS) poi aveva dimostrato di avere avuto, nel corso del tempo, un’anomala disponibilita’ di contanti, un ulteriore indizio della sua attivita’ illecita, quantomeno sul piano fiscale.

In conclusione la Corte reggina affermava che il proposto rientrava nelle categorie descritte dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) e b) perche’ abitualmente dedito a traffici delittuosi dei cui proventi viveva.

La pericolosita’ sociale generica datava fin dall’inizio, fin da quel 1978 in cui era partita l’attivita’ in assoluto spregio alla normativa fiscale.

1 – 8 – Quanto alla proposta patrimoniale la Corte territoriale concludeva per l’irrilevanza della perizia richiesta dal P.G. in ordine agli investimenti fatti dal (OMISSIS) nel corso degli anni per la completezza del quadro probatorio gia’ formato.

Gia’ il primo giudice aveva risposto a tutte le obiezioni mosse dalla difesa.

Irrilevante era la decisione della Agenzia delle entrate di ridurre la sanzione avendo comunque confermato l’evasione fiscale consumata.

La Corte condivideva poi le osservazioni del Tribunale sull’anomalo versamento delle caparre e sul fatto che avrebbero dovuto formare comunque reddito d’impresa non attenendo a beni personali.

Spendeva analoghe considerazioni anche sull’affare (OMISSIS) e sulle disponibilita’ che ne sarebbero derivate.

2 – Avverso il predetto decreto propongono separati ricorsi i due difensori di (OMISSIS).

2 – 1 – Con il primo l’Avv. (OMISSIS) articola quattro complessi motivi di doglianza.

2 – 1 – 1 – Deduce, con il primo, la violazione di legge ed in particolare del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1 e 4, e, con il secondo, la violazione di legge, ed in particolare del Decreto Legislativo n. 159 del 2001, articolo 10 e L. n. 1423 del 1956, articolo 4, ed il difetto di motivazione, in relazione alla misura di prevenzione personale.

Il quadro indiziario era del tutto carente e non si era pertanto dimostrato che fra (OMISSIS) e la cosca (OMISSIS) sussistesse un rapporto di intensa collaborazione nello svolgimento dei lavori da costui ottenuti in appalto.

Non deponevano in tal senso le conversazioni ambientali citate nel decreto ed anzi, nella conversazione del 23 settembre 2006, (OMISSIS) escludeva che (OMISSIS) fosse vicino agli uomini della cosca.

Tanto e’ vero che (OMISSIS), sulla scorta dei medesimi elementi di prova, era stato assolto nel procedimento di merito ed aveva anche ottenuto la riparazione per l’ingiusta detenzione.

Ne’ si era giunti a dimostrare la fondatezza dell’unico episodio ipotizzato dall’accusa di intestazione fittizia da parte del (OMISSIS) di beni di proprieta’ di esponenti della cosca.

Del tutto occasionale era poi il fatto che, in una sola circostanza, (OMISSIS) avesse accompagnato in ospedale (OMISSIS).

Si trattava poi di episodi tutti risalenti, ad eccezione della inesistente intestazione fittizia, agli anni 2005 e 2006 che pertanto non consentivano di soddisfare il requisito della attualita’ della pericolosita’ sociale.

2 – 1 – 2 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24 e, con il quarto, lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’articolo 125 c.p.p., Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 10 e 24 e L. n. 1423 del 1956, articolo 4, ed il difetto di motivazione, in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale.

Si era detto che (OMISSIS) aveva intrapreso, fin da giovane, l’attivita’ di costruttore edile e si era avvalso anche dell’aiuto dei familiari ed aveva ricavato dalla propria attivita’ i profitti necessari per l’acquisto dei beni poi confiscati.

Dovendosi inserire nel computo anche i profitti non regolarmente denunciati al fisco.

Tutti argomenti di cui il Tribunale non aveva invece tenuto conto.

Quanto agli immobili donati ai figli dal (OMISSIS) non si era tenuto conto che era emerso che erano stati costruiti nel 1993 e non nel 2011 e che dovevano condividersi le emergenze delle due consulenze dalle quali era possibile ricavare che il loro valore era di circa 50 mila Euro inferiore a quanto stimato dagli inquirenti (140.000 Euro circa).

Quanto alle spese necessarie per vivere, dal 1978 al 2011, doveva ritenersi congruo l’importo di Euro 150.000, cosi’ abbattendo il dato indicato nella tabella che individuava la sproporzione fra redditi ed acquisti di altri 150.000 Euro.

Quanto alle caparre incassate dal 2003 al 2011 l’importo di circa 450.000 Euro era interamente giustificato: per Euro 290.000 circa da versamenti con assegni, per Euro 67.000 dai versamenti fatti in occasione dei rogiti del 2009, per la differenza da versamenti in contanti.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), che aveva affermato che (OMISSIS) era stato costretto, per debiti di gioco, a ricorrere agli usurai e a cedere l’immobile di (OMISSIS), questa erano state smentite dalla risultanze degli investimenti del (OMISSIS) dal 2002 al 2011, rilevati dagli stessi inquirenti.

Dalle consulenze di parte emergevano infatti cospicue giacenze fino al saldo positivo del 2011 di 536.000 Euro.

Si era errato nel valutare le entrate nei conti bancari come provenienti da una sola evasione fiscale posto che le ditte del (OMISSIS) erano due, la ditta individuale e la s.r.l. (OMISSIS). Non si era scorporata l’IVA ricevuta. Non si erano dedotte le somme ricevute come caparre. Non si era dedotto quanto versato dal figlio (OMISSIS) (per almeno 130.000 Euro).

Non si erano dedotti i costi dell’attivita’ d’impresa.

Non si era tenuto conto dei finanziamenti versati dal (OMISSIS) nella societa’ e nella ditta.

Non si era tenuto conto che l’Agenzia delle entrate aveva contenuto la sanzione per le annualita’ dal 2009 al 2011 ad Euro 137.000.

Non si erano suddivisa l’evasione per annualita’ d’imposta.

Non si era tenuto conto che i dati contenuti nella proposta erano stati ridimensionati dal Tribunale ma che non si erano rideterminati i valori da sottoporre a confisca. E non si era accertato che i beni confiscati fossero stati acquistati in epoca successiva al momento in cui si era collocato il momento iniziale della dedotta pericolosita’ del (OMISSIS) e quale fosse stato l’incremento patrimoniale determinato in epoca successiva, l’unico sottoponibile a confisca.

2 – 2 – L’Avv. (OMISSIS) affida le proprie doglianze a tre motivi.

2 – 2 – 1 – Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4 e articolo 125, in relazione alla ritenuta contiguita’ del (OMISSIS) alla cosca (OMISSIS).

Innanzitutto perche’ occorreva provare l’appartenenza o il concorso esterno e non la mera contiguita’ del predetto alla consorteria mafiosa e, sul punto, si era formato il giudicato negativo derivante dalla assoluzione del (OMISSIS) nel giudizio di merito volto, appunto, ad accertare il suo inserimento nella cosca.

Il giudizio assolutorio si era fondato sui medesimi elementi di prova valorizzati dalla Corte territoriale, e prima ancora dal Tribunale, per adottare le misure di prevenzione.

Si era dimenticato che i contatti del (OMISSIS) con gli uomini della cosca datavano al solo biennio 2005/2006 ed era pertanto escluso che dal 1978, quando (OMISSIS) aveva dato inizio alla sua attivita’ imprenditoriale, si potesse formulare il giudizio di pericolosita’ specifica.

Le conversazioni intercorse fra terzi, poi, non dimostravano affatto l’assunto accusatorio.

Cosi’ da smentire anche le asserzioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS).

Neppure poteva esser valorizzata la permuta del 2005 con il (OMISSIS), esponente della cosca, non avendo la Corte fornito adeguata risposta ai rilievi circa gli errori di accatastamento e la conseguente assenza di male fede, di volonta’ di occultare l’identita’ del proprietario reale dei beni.

2 – 2 – 2 – Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1 e 4 e articolo 125 c.p.p., in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale.

La Corte aveva dedotto la pericolosita’ generica dalla evasione fiscale consumata dal (OMISSIS) ma aveva, nel contempo, affermato che la stessa era irrilevante ai fini della valutazione della sproporzione fra il reddito ed il patrimonio.

In realta’ la giurisprudenza di legittimita’ esclude solo che si possa dare giustificazione alla rilevata sproporzione, affermando che si sono conseguiti redditi non denunciati ma esclude anche che la pericolosita’ sociale possa essere dedotta dalla mera evasione fiscale.

E la stessa giurisprudenza impone che sia accertata dal giudice competente per la misura di prevenzione la commissione abituale di reati, individuandone e provandone gli elementi costitutivi.

Quanto alle caparre era emerso che (OMISSIS) ne aveva incassate con assegni una parte di rilievo ed era principio di diritto consolidato che le stesse costituivano la base imponibile solo con il versamento del saldo.

Del resto per il periodo dal 1995 al 2015 non erano stati contestati al (OMISSIS) addebiti fiscali di rilievo penale.

2 – 2 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24 e articolo 125 c.p.p., non avendo la Corte motivato quale parte del patrimonio accumulato dopo il 2005 fosse frutto di attivita’ illecita, tenendo conto che la pericolosita’ non sarebbe potuta derivare dagli illeciti tributari.

3 – Il Procuratore generale presso questa Corte chiede che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili in quanto, posto che il ricorso in cassazione e’ possibile solo per violazione di legge e non per difetto di motivazione se non per la totale omissione della stessa o se questa debba considerarsi apparente.

E nel decreto impugnato la Corte reggina aveva ampiamente motivato le ragioni della sua decisione.

Aveva ritenuto (OMISSIS) prossimo alla cosca (OMISSIS) rimarcando l’autonomia fra il giudizio di merito (in cui si era comunque dato conto della vicinanza del (OMISSIS) al sodalizio) e quelle di prevenzione.

Aveva evidenziato gli elementi di sostegno a tale giudizio che giungevano fino al 2013.

Aveva esposto le ragioni poste a fondamento del giudizio di pericolosita’ generica derivante dalle ingenti disponibilita’ non giustificate e riconducibili alla sistematica evasione delle imposte, tali da confermare il giudizio di sproporzione fra gli acquisti ed i redditi denunciati dal proposto.

Aveva accertato che (OMISSIS) doveva considerarsi “appartenente” alla cosca, pur non essendone partecipe, e quindi sottoponibile alla misura di prevenzione, personale e patrimoniale.

4 – L’avv. (OMISSIS) ha prodotto una memoria contenente dei motivi aggiunti e delle controdeduzioni alle conclusioni del Procuratore generale.

4 – 1 – Con i primi due motivi deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alle ritenute pericolosita’ generica e specifica del (OMISSIS). La Corte non aveva tenuto in alcun conto la documentazione prodotta dalla difesa ed in specie la relazione tecnico-contabile, incorrendo cosi’ nel vizio della motivazione apparente.

Il giudizio di appartenenza alla cosca non si era fondato su dati fattuali certi ma su mere supposizioni. Non era emerso che (OMISSIS) avesse offerto alcun contributo fattivo al consorzio criminale. Non vi erano elementi da cui dedurre l’attualita’ dell’appartenenza alla consorteria.

La documentazione offerta dalla difesa consentiva di escludere che sussistessero gli elementi della pericolosita’ generica. Ne’ il custode giudiziario ne’ il giudice delegato aveva riscontrato le dedotte ipotesi di sistematica evasione fiscale.

4 – 2 – Con il terzo e quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla dimostrata liceita’ di tutte le operazioni economico-finanziarie.

La Corte non aveva offerto la prova dell’acquisto dei beni sottoposti a confisca nel periodo in cui si poteva affermare la pericolosita’ del (OMISSIS).

4 – 3 – Si controdeduceva rispetto alle conclusioni del Procuratore generale rimarcando il fatto che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta ai rilevi mossi con la relazione tecnico-contabile.

In oltre trent’anni di attivita’ nei confronti del (OMISSIS) non erano stati elevati rilievi di sorta e gli unici accertamenti fiscali erano del 2014, e, quindi, successivi, al sequestro dei beni.

Nulla era stato accertato di quanto evaso in relazione ai venti rogiti notarili.

Si era acquisita documentazione dalla quale era emerso che i contributi previdenziali erano stati regolarmente versati e non solo dal 2012 come afferma la Corte territoriale.

Non si era valutato:

– il ridimensionamento delle sanzioni relative alle imposte evase operato dall’Agenzia delle entrate;

– la consulenza di parte nella quale si erano ricostruiti gli incassi derivanti dal pagamento delle caparre, che non potevano considerarsi ancora reddito tassabile;

– la relazione del custode giudiziario sulla correttezza della pregressa gestione dell’azienda.

5 – Depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale anche l’avv. (OMISSIS), ribadendo:

– a sostegno del primo motivo di ricorso, che non si era raggiunta la necessaria prova di un contributo fattivo del proposto all’attivita’ ed allo sviluppo del sodalizio mafioso e del conseguimento di un vantaggio sia per l’associazione sia per l’imprenditore che vi apparterrebbe;

– a conferma del secondo che la giurisprudenza di legittimita’ non consente di dedurre la pericolosita’ generica dal mero fatto che il proposto sia un evasore fiscale;

– a sostegno del terzo che non si era tenuto conto dell’origine lecita del denaro con il quale era stato acquistato il terreno che aveva consentito al proposto di iniziare l’attivita’ imprenditoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso proposti dai difensori di (OMISSIS) sono tutti infondati ad eccezione del secondo motivo dedotto dall’avv. (OMISSIS) (che assorbe le censure argomentate nel terzo). Cio’ comporta l’annullamento con rinvio del decreto impugnato per nuovo esame in ordine alla valutazione della pericolosita’ generica ricollegata dalla Corte territoriale allo status di evasore fiscale del (OMISSIS).

1 – I quattro motivi proposti dall’Avv. (OMISSIS) ed il primo avanzato dall’Avv. (OMISSIS) (integrati dalle argomentazioni spese nelle memorie) sono tutti infondati, ed al limite della inammissibilita’, perche’, come hanno precisato le Sezioni unite con la pronuncia piu’ volte citate dalle parti (la n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3 ter, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche’ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalla predetta L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

E, nella medesima sentenza, si e’ precisato che non puo’ essere proposto come vizio di motivazione la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

1 – 1 – Ed e’ allora evidente, dai passi riportati nel decreto della Corte territoriale, della decisione di prime cure (riassunti, nei tratti essenziali, nella narrativa del presente provvedimento) e dalla autonoma valutazione della medesima Corte, che i giudici del merito (con decisioni che si integrano perche’ conformi) abbiano analiticamente vagliato le deduzioni difensive, giungendo, in riferimento alla misura patrimoniale ad accoglierne alcune, respingerne altre, correggendo le tabelle iniziali e concludendo pero’ che restava sostanzialmente intatta la sproporzione fra i redditi denunciati e gli acquisti fatti, che costituivano l’intero patrimonio del (OMISSIS), la sua ditta, la sua societa’, i beni immobili e mobili intestati al medesimo ed ai piu’ stretti familiari.

In modo altrettanto analitico, la Corte, e prima ancora il Tribunale, avevano operato nel procedere alla puntuale verifica della fondatezza delle obiezioni alla misura personale, fondata, in particolare, sul giudizio di pericolosita’ specifica derivante dalla contiguita’ del (OMISSIS) alla cosca (OMISSIS).

1 – 2 – A tale ultimo proposito la motivazione della Corte territoriale non era ne’ assente ne’ apparente, posto che aveva dato conto della pluralita’ di elementi di fatto dai quali cui doveva ricavarsi l'”appartenenza” del (OMISSIS) al sodalizio mafioso dei (OMISSIS).

Va, innanzitutto ricordato che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, e’ diverso e distinto da quello di “partecipazione”, necessario ai fini dell’integrazione del corrispondente reato: quest’ultima richiede una presenza attiva nell’ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima e’ comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074).

Ed allora gli elementi evidenziati dal Tribunale prima e dalla Corte poi assumevano una particolare valenza probatoria in ordine al contributo fattivo offerto dal (OMISSIS) al sodalizio:

– dalle conversazioni intercettate fra il nipote del (OMISSIS) ed altri soggetti, tutti condannati per reati connotati dalla loro “mafiosita’”, si era ricavato che al (OMISSIS) era permesso lavorare nella zona controllata dalla cosca (anche attraverso suo figlio) e che questi partecipava alla distribuzione dei lavori; non solo, ma che faceva con costoro “qualche piccolo traffico”;

– la ricostruzione della vicenda ” (OMISSIS)” aveva mostrato come (OMISSIS) fosse pronto a favorire gli interessi dei (OMISSIS), e della consorteria, contribuendo ad occultare la proprieta’ di beni immobili riconducibili alla cosca ed ai suoi esponenti di vertice;

– la vicinanza del (OMISSIS) ai (OMISSIS) era poi anche di carattere personale come aveva dimostrato l’accompagnamento di uno di costoro all’ospedale a trovare il fratello ricoverato;

– da ultimo, lo stesso soprannome del (OMISSIS), “Peppe ndrangheta”, non era certo, ne’ per lo stesso ne’ per chi cosi’ lo chiamava, un segno di discontinuita’ fra il proposto e quel contesto.

Quanto al requisito dell’attualita’ che, peraltro, per giurisprudenza di legittimita’ costante, e’ presunta (ex plurimis: Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927, salva la prova dell’avvenuto distacco dal clan), la Corte reggina aveva sottolineato come gli effetti della vicenda (OMISSIS) si fossero allungati fino al 2013 (le misure erano state disposte dal Tribunale con decreto del 15 ottobre 2014).

1 – 3 – Ne deriva il rigetto di tutti i motivi che attengono alla pericolosita’ specifica e quindi alla misura di prevenzione personale.

Non altrettanto puo’ concludersi in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale perche’ questa si fonda, innanzitutto, per quanto hanno affermato il Tribunale prima e la Corte poi, sulla pericolosita’ generica (potendosi datare quella qualificata solo dal 2005 e dovendosi pertanto operare una distinzione fra i beni acquisiti in precedenza e quelli, i soli sottoponibili a confisca, acquistati in epoca successiva) dedotta dal fatto che (OMISSIS) era stato, dal 1978 in poi un evasore degli obblighi fiscali e contributivi (ed e’ un dato pacifico che tutti i beni sottoposti a confisca siano stati acquistati dopo tale anno).

2 – Il difetto di motivazione in cui e’ incorsa la Corte territoriale, fino a costituire una motivazione apparente della sussistenza dei requisiti previsti dall’attuale codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articoli 1 e 4) che individuano coloro che possono essere sottoposti alle misure, e’, come denunciato nel terzo motivo di ricorso dell’Avv. (OMISSIS), quello di avere etichettato (OMISSIS) come “evasore fiscale”, una condizione pero’ che non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi “abitualmente dedito a traffici delittuosi” e “viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose” e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.

Le locuzioni usate infatti, le attivita’ o i traffici “delittuosi”, devono considerarsi di stretta interpretazione, per non allargare, senza una inequivoca base normativa, l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione, e riconducono cosi’ alla commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l’attivita’ del proposto.

Se ne deduce che, per giungere all’applicazione delle misure di prevenzione, e nella presente fattispecie della misura patrimoniale della confisca (traendo quella personale sufficiente fondamento fattuale e logico dalla accertata pericolosita’ specifica), debba o debbano essere individuate le fattispecie delittuose a cui connettere i traffici e le attivita’ del (OMISSIS).

Il mero status di evasore fiscale non e’ sufficiente posto che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari (e contributivi), e’ indubbiamente illecito in tutte le sue forme ma da’ pero’ adito a diverse risposte da parte dell’ordinamento: a sanzioni di carattere amministrativo ed anche a sanzioni penali, ma distinguendosi ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose. Solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dagli articoli 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione.

A tal proposito deve, comunque, precisarsi che e’ senza alcun fondamento la pretesa difensiva che i delitti tributari non consentano, in se’, l’applicazione delle misure, non rinvenendosi tale presunta eccezione in alcuna delle norme del codice citato.

Ne’ costituisce un’eccezione a tale principio la pronuncia citata dalla difesa, la n. 9726, di questa Sezione, del 19/09/2014, non massimata, che, anzi, ne afferma la correttezza posto che li’ si era annullata la decisione della Corte d’appello napoletana che aveva revocato la confisca di beni perche’ di “lecita provenienza (pur se) sottratta all’imposizione fiscale”.

Quel che, pero’ e’, assente nella decisione oggetto del presente ricorso e’, appunto, un’attenta ed esaustiva disamina dei delitti che si riconnettono all’attivita’ posta in esser negli anni dal (OMISSIS).

Se, in altri termini, possano, seppur con una certa sommarieta’ dovuta alla particolarita’ del giudizio di prevenzione, dirsi superate nel corso del tempo le soglie di punibilita’, anche in relazione alle norme in allora vigenti: si pensi a quella contemplate per gli omessi versamenti di imposte, dirette o indirette, di ritenute, di contributi.

Si pensi inoltre alla possibile sussistenza del delitto oggi previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10, in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili, e prima ancora punito dal Decreto Legge 10 luglio 1982, n. 429, articolo 4, lettera b), convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516.

Tale disamina dovra’ essere, pertanto, fatta dal giudice del rinvio.

Qualora il giudice del rinvio non concluda per la sussistenza della pericolosita’ generica del (OMISSIS), dovra’ prendere atto della configurabilita’ della sola pericolosita’ specifica e rivedere il provvedimento di confisca dei beni, accertando quali di essi siano sottoponibili al provvedimento ablativo in quanto acquistati successivamente alla data in cui deve collocarsi l’inizio di tale condizione.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca collegata alla pericolosita’ generica, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso.

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