Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 11 novembre 2014, n. 46505

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 1 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Campobasso, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto M.D.M. responsabile dei delitti di sostituzione di persona e falso materiale in scrittura privata; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, peraltro rideterminata in conseguenza dell’eliminazione di un’aggravante, nonché al risarcimento dei danni in. favore.­delle parti civili D.G. e R.D.L..
1.1. Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, la Di Matteo si era falsamente attribuita la qualità di avvocato per guadagnarsi la fiducia del G. e indurlo quindi ad aprire col suo aiuto un conto corrente postale, procurandosi poi i relativi assegni e la carta Postamat attraverso la consegna dei relativi moduli di richiesta recanti la firma contraffatta del correntista.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in due censure.
2.1. Con la prima di tali censure la ricorrente contrasta la configurabilità del delitto di cui all’art. 494 cod. pen., osservando che l’essersi attribuita la qualità di avvocato non ha prodotto alcun effetto giuridico, la successiva condotta essendosi svolta con modalità indipendenti da tale qualifica. Sotto altro profilo contesta la sussistenza del fine di vantaggio, necessario a integrare il dolo specifico, nessuna utilità essendogliene derivata.
2.2. Con la seconda censura la ricorrente impugna la condanna per il delitto ex art. 485 cod. pen., osservando che anche dal ritiro degli assegni e della carta Postamat nessun vantaggio le è derivato, tant’è che è stata assolta già in prime cure dall’imputazione di falso in assegni. Conclusivamente sostiene potersi configurare l’ipotesi del falso innocuo.

Considerato in diritto

1. II ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
1.1. Ed invero, per quanto si riferisce all’imputazione di cui al capo A (sostituzione di persona), irrilevante è stabilire se la qualifica di avvocato falsamente attribuitasi dalla D.M. abbia, o meno, contribuito a condizionare D.G. nella decisione di aprire i conti correnti bancari sui quali l’imputata ha poi illecitamente operato. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente enunciato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; né si richiede che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica (Sez. 5, n. 3645 del 21/01/1999, Cecchi, Rv. 212950; Sez. 2, n. 674 del 25/09/1986 – dep. 1987, Finizio, Rv. 174910).
1.2. Quanto al reato di falso materiale in assegni, a nulla giova sostenere che la contraffazione commessa non abbia recato alcun vantaggio- concreto: all’autrice del reato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto «falso innocuo» nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (così, da ultimo, Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 – dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946; v. anche Sez. 3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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