GIORNALI

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 marzo 2014, n. 12203

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 458/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21-1-2013, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Cremona 18-11-2010 (in quanto era ridimensionato il trattamento sanzionatorio e ridotta l’entita’ del risarcimento del danno), riconosceva (OMISSIS), autore di un articolo pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) in data 11-3-2006, responsabile di diffamazione a mezzo stampa in danno dei militari (OMISSIS) e (OMISSIS), e (OMISSIS), direttore responsabile del quotidiano, responsabile del reato di cui all’articolo 57, in relazione all’articolo 595 c.p..2. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa in sentenza – che escludeva l’esercizio del diritto di cronaca -, l’articolo era offensivo della reputazione dei due militari in quanto attribuiva a costoro il furto in danno di un collega affermando – contrariamente al vero – che gran parte della refurtiva era stata trovata in loro possesso e recuperata, mentre era vero soltanto che una perquisizione nei loro confronti aveva dato esito positivo nel senso del rinvenimento nei loro armadietti di materiale di interesse per le indagini, poi non riconosciuto dal derubato.
3. Ricorrono gli imputati con unico atto, articolato in tre motivi, a firma del difensore avv. (OMISSIS).
4. Con il primo si deducono violazione di legge, anche in relazione all’articolo 21 Cost., e all’articolo 10 CEDU, e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente per ritenuta non veridicita’ della notizia, tra l’altro con motivazione contraddittoria in quanto, premessa la qualita’ di indagati delle pp.oo. e l’esito positivo della perquisizione, si era poi concluso per l’insussistenza del fumus commissi delicti nei confronti dei due militari, senza considerare la veridicita’ del nucleo centrale della notizia, solo riportata con particolari imprecisi e superflui, comunque inidonei a modificare il senso della notizia stessa.
5. Con il secondo motivo si deducevano inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 59 c.p., comma 4, in quanto, essendo pacifica, al tempo dell’articolo, la qualifica di indagati dei militari pp.oo. ed essendo altamente privilegiata la fonte della notizia dell’esito positivo della perquisizione, l’esimente avrebbe dovuto essere riconosciuta almeno a livello putativo.
6. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione di cui al terzo motivo investono il trattamento sanzionatorio (mesi sei di reclusione), motivato in sentenza con la grave portata diffamatoria dell’articolo e con la mancata pubblicazione di notizie circa l’esito del procedimento, a fronte invece del modesto disvalore del fatto posto in essere nel ragionevole convincimento di esercitare il diritto di cronaca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al terzo motivo inerente al trattamento sanzionatorio, essendo per il resto da disattendere.
2. Ad escludere la ricorrenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, la corte territoriale ha ben evidenziato il carattere non veridico della notizia pubblicata, che in sostanza dipingeva i due militari pp.oo. come ladri trovati in possesso della refurtiva, mentre costoro erano, all’epoca, soltanto indagati, e una perquisizione nei loro confronti aveva dato esito positivo solo nel senso che gli oggetti trovati erano apparsi di interesse investigativo per la loro possibile corrispondenza a quelli sottratti ad un commilitone, il quale non li aveva riconosciuti.
3. A fronte di cio’ e’ infondato l’assunto dei ricorrenti che postula la veridicita’ del nucleo centrale della notizia, accompagnato da particolari imprecisi, e comunque superflui, inidonei a modificare il senso della notizia stessa. Infatti, premesso che la cronaca giudiziaria, per la particolare delicatezza della materia idonea ad incidere profondamente sull’immagine delle persone, esige un controllo particolarmente accurato e rigoroso dell’informazione e della sua fonte soprattutto in caso di indagini in corso preordinate all’accertamento della verita’, pena lo svolgimento da parte del giornalista di una funzione investigativa e valutativa rimessa all’esclusiva competenza dell’autorita’ giudiziaria, va sottolineato che nella specie il nucleo centrale della notizia pubblicata non era costituito, a differenza da quanto si mostra di ritenere nel gravame, dal fatto, vero, che (OMISSIS) ed (OMISSIS) erano indagati, bensi’ dalla circostanza, falsa, che costoro erano i ladri smascherati dal possesso della refurtiva.
4. Si tratta quindi di notizia falsa accompagnata da dettagli veri, non gia’ di notizia vera accompagnata da particolari falsi, marginali e comunque superflui.
5. Non ha maggior fondamento il secondo motivo finalizzato al riconoscimento dell’esimente putativa, la cui ricorrenza non puo’ essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilita’ della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia poi rivelatasi non vera (Cass. 23695/2010), offrendo la prova non solo di aver provveduto a verificare i fatti narrati, ma altresi’ della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicita’ degli stessi (Cass. 27106/2010).
6. Nella specie da un lato non e’ addirittura chiaro quale sarebbe la fonte “altamente privilegiata” della notizia circa l’esito della perquisizione, tale da rendere plausibile la veridicita’ della stessa, non risultando che tale fonte sia da individuare nel maresciallo dei carabinieri che l’aveva eseguita, dall’altro, e comunque, ad ammettere che la notizia provenisse dal predetto maresciallo, essa riguardava il ritrovamento di oggetti “di spunto” all’attivita’ di indagine, non gia’ il rinvenimento della refurtiva, il che non autorizzava il giornalista a qualificare ladri le pp.oo., non essendo tale conclusione ragionevolmente collegabile alla positivita’ (nel senso di cui sopra) dell’esito della perquisizione.
7. Quanto al terzo motivo, si osserva che l’irrogazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, pur a seguito del riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, non sembra rispondere alla ratio della previsione normativa che, nel prevedere l’alternativita’ delle due sanzioni, palesemente riserva quella piu’ afflittiva alle ipotesi di diffamazione connotate da piu’ spiccata gravita’.
8. Nella specie non e’ ravvisabile tale gravita’ avendo la stessa corte bresciana, che ha tra l’altro ridotto congruamente la misura del risarcimento liquidato in primo grado, dato atto di una serie di elementi favorevoli agli imputati, quali la cautela usata nell’individuare i militari con le sole iniziali, cosi’ evitando di dare in pasto ai lettori il loro nome completo e consentendone l’identificazione da parte soltanto di un ristretto gruppo di persone; la diffusione esclusivamente locale del quotidiano; l’incensuratezza di (OMISSIS). Senza contare che la circostanza che i militari fossero effettivamente indagati e che l’esito della perquisizione fosse stato comunque dato per positivo, sono elementi valorizzagli ai fini del giudizio sull’entita’ del fatto, anche se insufficienti, per quanto sopra, a configurare l’esimente, anche putativa.
9. Ne’ convince l’assunto della corte territoriale che raccorda il giudizio di gravita’ del fatto alla mancata pubblicazione della notizia dell’archiviazione, post factum inidoneo a riverberare i propri effetti sulla valutazione dell’entita’ del fatto, e alla personalita’ degli offesi (militari di carriera con ruolo di difesa e rappresentanza delle istituzioni) nonche’ al conseguente verosimile isolamento degli stessi nel loro ambiente, essendo plausibile che anche la notizia dell’archiviazione del procedimento non avesse mancato di diffondersi nel medesimo ambiente.
10. Neppure va trascurato, a contrastare l’applicabilita’ al caso di specie della pena detentiva, l’orientamento della Corte EDU che, ai fini del rispetto dell’articolo 10 della Convenzione relativo alla liberta’ di espressione, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali per l’irrogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della piu’ severa sanzione, sia pure condizionalmente sospesa, sul rilievo che, altrimenti, non sarebbe assicurato il ruolo di “cane da guardia” dei giornalisti, il cui compito e’ di comunicare informazioni su questioni di interesse generale e conseguentemente di assicurare il diritto del pubblico di riceverle (sentenza 24-9-2013 Belpietro contro Italia).
11. Del resto la liberta’ di espressione costituisce un valore garantito anche nell’ordinamento interno attraverso la tutela costituzionale del diritto/dovere d’informazione cui si correla quello all’informazione (articolo 21 Cost.), diritti i quali, ad avviso del collegio, impongono, anche laddove siano valicati i limiti di quello di cronaca e/o di critica, di tener conto, nella valutazione della condotta del giornalista, della insostituibile funzione informativa esercitata dalla categoria di appartenenza, tra l’altro attualmente oggetto di gravi ed ingiustificati attacchi da parte anche di movimenti politici proprio al fine di limitare tale funzione.
12. Senza contare che, de iure condendo, anche il legislatore ordinario italiano e’ orientato al ridimensionamento del profilo punitivo del reato di diffamazione a mezzo stampa.
13. La sentenza merita pertanto annullamento limitatamente – con rigetto nel resto del ricorso comune ai due imputati e passaggio in giudicato dell’affermazione di responsabilita’ – alla scelta del trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame al riguardo, ad altra sezione del giudice a quo che terra’ conto delle indicazioni di cui sopra.
14. La circostanza che l’annullamento attenga a profilo estraneo agli interessi civili, comporta la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS), che ha partecipato all’udienza odierna, liquidate in dispositivo in base ai criteri per la liquidazione dei compensi ai professionisti dettati con il decreto Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS), spese che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

 

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